Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2370 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11053/2015 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato ROMA, LUNGOTEVERE PIERTA

PAPA 185, presso lo studio dell’avvocato SIMONA DONATI,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO MOCELLA e DANIELA

MOCELLA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.N.M. – AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato LUCA DI PAOLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO CASTIGLIONE, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1979/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01712/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 28 aprile 2014 la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale in sede di rigetto della domanda proposta da M.F. (e da altri dipendenti) nei confronti dell’ANM – Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. ed intesa al riconoscimento che il tempo di viaggio impiegato per raggiungere, alla fine di ogni turno, il luogo di partenza (non coincidente con quello in cui terminava la prestazione lavorativa) venisse considerato come lavoro effettivo, con il conseguente accertamento del diritto a percepire la metà della retribuzione ai sensi del R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, art. 17, lett. c), secondo cui “si computa come lavoro effettivo la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località ad un’altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto”.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il M. affidato a due motivi.

L’azienda resiste con controricorso.

E’ stato depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti in data 8 febbraio 2016 in sede sindacale.

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante dell’Azienda Napoletana Mobilità, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivi concernente la controversia in esame dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

Il Collegio, pertanto, dichiara cessata la materia del contendere.

In ragione del contenuto transattivo dell’accordo, è conforme a giustizia disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto, dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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