Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2370 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 08/11/2018, dep. 29/01/2019), n.2370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22231/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.A., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al controricorso, dall’avv. Giuseppe CRO, ed elettivamente

domiciliato in Roma, alla via A. Gramsci, n. 24, presso lo studio

legale dell’avv. Tommaso DI NITTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1034/04/2017 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, Sezione staccata di SIRACUSA, depositata il

20/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 8/11/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza in epigrafe indicata la CTR annullava l’avviso di accertamento ai fini IVA, IRAP ed IRPEF emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti del contribuente con riferimento all’anno di imposta 2009, ritenendo che, nella specie, pur vertendosi in ipotesi di accertamento condotto “a tavolino”, l’amministrazione finanziaria non aveva adempiuto all’obbligo, cui era tenuta in base alla L. n. 4 del 1929, art. 24 della e alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, della, di notificare al contribuente un processo verbale di constatazione e quindi di attendere, prima dell’emissione dell’atto impositivo, il decorso del termine dilatorio di cui alla disposizione da ultimo citata;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimato con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, sostenendosi che aveva errato la CTR ad estendere l’obbligo di emissione di un p.v.c. e del conseguente contraddittorio endoprecedimetale, espressamente previsto per i soli casi di accessi, ispezioni o verifiche fiscali effettuati nei locali destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, anche nelle ipotesi, come quella di specie, di accertamenti condotti a tavolino.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Deve preliminarmente premettersi che questa Corte insegna che “la redazione di un processo verbale di constatazione non è necessaria per rendere legittimo un successivo avviso di accertamento, perchè è in esso che si esterna ciò che si è constatato” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 31120 del 29/12/2017, Rv. 646575, in motivazione), cosicchè dalla ipotizzata violazione della L. n. 4 del 1929, art. 24, della la CTR non poteva far discendere l’annullamento dell’atto impositivo.

4. Quanto, invece, alla violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, per avere l’amministrazione finanziaria omesso di rispettare il termine dilatorio di cui alla citata disposizione, osserva il Collegio che nella fattispecie, in cui è incontestato che l’amministrazione finanziaria abbia espletato un accertamento c.d. “a tavolino” e, quindi, senza procedere ad accessi, ispezioni, verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio dell’attività commerciale, difetta il presupposto applicativo della citata disposizione (cfr. ex multis, Cass. n. 3408 del 2017, n. 3142 del 2014, n.13588 del 2014 la quale, peraltro, richiama sul punto il tenore testuale della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18184 del 2013, 3.1). In senso analogo si è recentemente espresso il Supremo consesso di questa Corte (v. Cass., Sez. U., n. 24823 del 2015, 4-1) che ha altresì affermato il principio, che pare opportuno qui ribadire, secondo cui “Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”. Accertamento, quest’ultimo, che andrà compiuto dal giudice di merito in sede di giudizio di rinvio, atteso che l’applicazione al caso di specie dei suindicati principi comporta l’accoglimento del motivo in esame e quindi la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR anche per l’esame delle questioni rimaste assorbite, oltre che per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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