Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 237 del 12/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/01/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 12/01/2021), n.237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6300-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GAVINANA 1,

presso lo studio dell’avvocato EUGENIO VILLA, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 315/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 17/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Avverso e per l’annullamento della cartella di pagamento n. (OMISSIS), causalmente ascritta ad omesso o inesatto versamento dei IRPEF, IVA ed IRAP per gli anni d’imposta 2002 e 2003, D.G. adiva gli organi di giurisdizione tributaria, assumendo (in estrema sintesi) la omessa notificazione degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella opposta.

L’impugnativa, disattesa in prime cure, veniva accolta, a seguito di appello del contribuente, dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma con la sentenza n. 315/04/2013 resa il 17 luglio 2013.

Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi; resiste, con controricorso, D.G., il quale ha altresì depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, degli artt. 138 e 148 c.p.c. nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, codice di rito; segnatamente, si assume l’erroneità della sentenza gravata “in ordine alla ripartizione ed alla consistenza dell’onere della prova in caso di contestazione della riferibilità della relata all’atto cui essa è materialmente congiunta”.

Con il secondo mezzo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si lamenta l’omesso esame di fatti decisivi del giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituiti, in specie, dalla mancata dimostrazione, ad opera del contribuente, della ricezione di atti di diverso contenuto rispetto a quelli prodotti in lite.

2. Le doglianze, valutabili congiuntamente per ragioni di intrinseca connessione, sono fondate.

E’ necessario, per dare conto di tale conclusione, ripercorrere l’iter argomentativo (a dir poco laconico) della pronuncia impugnata.

In essa, la Corte territoriale, dopo aver dato atto (nell’esposizione dello svolgimento del processo) della avvenuta produzione, ad opera dell’Agenzia delle Entrate, di due “relate di notifica” (attestanti la consegna a mani proprie del contribuente e la sottoscrizione da parte di quest’ultimo) nonchè degli “accertamenti relativi”, ha ritenuto (in parte motiva) la mancanza della prova della notifica degli avvisi di accertamento non “espressamente richiamati nella relata”, poichè nel “foglio di notifica aggiunto a margine (…) degli avvisi (…) non è riportato il numero dell’atto e il numero delle pagine di cui si compone lo stesso”, corroborando detti rilievi con l’assunto per cui “non è il ricorrente che deve fornire la prova della notifica ma è l’Agenzia delle Entrate che ha effettuato detto adempimento che deve allegare la documentazione idonea a dimostrare detta incombenza”.

L’illustrato ragionamento non è conforme a diritto.

3. Non è in discussione la regola per cui l’indagine sulla validità della notificazione, ove la relata dell’ufficiale giudiziario sia contenuta in un foglio separato dal documento oggetto di notifica, postula il preventivo riscontro della riferibilità a quest’ultimo della relata medesima (principio affermato da Cass. 30/01/1985, n. 570, con riferimento ad una notifica ex art. 140 c.p.c. in cui la relata non era monca, bensì recava, quanto al numero identificativo della raccomandata spedita, un’indicazione contrastante con la cartolina di ritorno); ma è del pari indubitabile che siffatta riferibilità vada apprezzata, come puntualizzato dal citato arresto della S.C., facendo ricorso a qualunque mezzo di prova, incluse le presunzioni.

Orbene, la produzione in giudizio, ad opera del soggetto tenuto alla notifica, dell’avviso di accertamento intestato al contribuente cui sia materialmente congiunto (a tergo dell’ultima pagina) il foglio di relazione di notifica attestante la consegna, ad opera di un messo notificatore, di un atto al medesimo contribuente, individuato come destinatario dello stesso ed in tale qualità sottoscrivente la relata, concreta un indice presuntivo di pregnante rilevanza del fatto che l’oggetto della notifica sia costituito, per l’appunto, dall’atto materialmente congiunto al foglio di notifica.

Tale presunzione (in difetto di ulteriori elementi – quali, ad esempio, il numero identificativo dell’atto – idonei ad offrire certezza del collegamento con il foglio separato di notifica) è indotta e trae alimento dalla coincidenza tra soggetto intestatario dell’avviso e soggetto intestatario della relata di notifica (in essa nominativamente menzionato) nonchè, soprattutto, dall’individuazione, munita di efficacia di fidefacente siccome proveniente dall’ufficiale notificatore, della persona fisica consegnataria a mani proprie dell’atto quale destinataria dello stesso.

In una situazione del genere, ravvisabile nella specie, grava (ed in ciò si ravvisa altresì l’errore della sentenza impugnata) sul soggetto notificato l’onere di provare, con ogni mezzo istruttorio adoperabile, di aver ricevuto, nella data e nel luogo specificati nella relata e per il tramite di quel messo notificatore, altri atti, a lui consegnati in veste di destinatario, differenti dagli avvisi di accertamento prodotti in giudizio (in materiale continuità con le relate di notifica) dall’A.F..

4. La soluzione enunciata si colloca in linea di logica coerenza (costituendone null’altro che un’estensione applicativa) con l’indirizzo espresso in maniera ormai costante dal giudice della nomofilachia in tema di atto spedito in busta chiusa raccomandata il cui contenuto sia contestato dal destinatario.

In ordine a tale fattispecie, strutturalmente omologa a quella qui all’esame, questa Corte – anche con riferimento ad atti impositivi o della riscossione coattiva a mezzo ruolo – ha chiarito che, in forza della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. ed in aderenza al principio della vicinanza della prova, in caso di contestazione dell’atto comunicato o notificato a mezzo raccomandata l’onere di provare che il plico non conteneva alcun atto, ovvero che ne conteneva uno diverso da quello spedito, grava non già sul mittente bensì sul destinatario (cfr. Cass. 13/08/2020, n. 17029; Cass. 26/11/2019, n. 30787; Cass. 22/06/2018, n. 16528; Cass. 18/03/2016, n. 5397; Cass. 22/05/2015, n. 10630; Cass. 22/10/2013, n. 23920).

5. In definitiva, accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, necessitando la decisione della lite di ulteriori accertamenti di fatto va disposto il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Roma, in diversa composizione, la quale si atterrà agli esposti principi.

Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021

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