Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23699 del 24/09/2019
Cassazione civile sez. trib., 24/09/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 24/09/2019), n.23699
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angel – Maria –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –
Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16205/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
Contro
C.N. rappresentato ed assistito giusta delega in atti
dall’avvocato Elio Benigni con domicilio eletto in Roma, Via V.
Colonna 18;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania n. 232/04/12 depositata il 17/04/2012, notificata il
8.5.2002
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
14/6/2019 dal consigliere Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la gravata sentenza la CTR campana rigettava l’appello dell’Ufficio e confermava quindi la decisione della CTP di prime cure, che aveva annullato gli atti impugnati, avvisi di accertamento per IVA, IRAP e IRES 2004; condannando l’Agenzia alla refusione delle spese;
– contro detta sentenza ricorre l’Erario con atto affidato a un solo motivo; resiste il contribuente con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione Finanziaria censura la sentenza impugnata per violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, comma 10, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente attribuito valore probatorio, ai fini di ritenere presentata la dichiarazione reddituale, al messaggio telematico di invio della stessa;
il motivo è fondato;
secondo giurisprudenza ormai costante di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 675 del 16/01/2015; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16003 del 29/07/2015; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 866 del 16/01/2019) in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la dichiarazione inviata in via telematica, ai sensi del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3, comma 2 (nel testo applicabile “ratione temporis”), si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, e si ritiene ricevuta, ai sensi del medesimo articolo, comma 10, dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, atto che assolve alla finalità di fornire prova dell’avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione;
invero infatti, l’invio della dichiarazione per via telematica comprova solo l’invio della stessa, non certo la regolare ricezione della stessa da parte dell’Amministrazione;
conseguentemente, nel ritenere provato l’invio della dichiarazione in assenza di ricezione della conferma di invio da parte dell’Ufficio – e addirittura onerando lo stesso di indagare in ordine alla mancata emissione del messaggio di conferma dell’invio e ricezione della dichiarazione stessa, ritenendo sufficiente la prova dell’invio – la CTR ha commesso errore di diritto;
pertanto, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al secondo giudice, che si atterà ai principi di diritto sopra esposi e che provvederà anche a valutare compiutamente, ai fini di determinare la fondatezza della pretesa tributaria azionata, ferma la legittimità procedimentale dell’accertamento, anche la documentazione prodotta in giudizio dal contribuente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019