Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23699 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.10/10/2017),  n. 23699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 6561-2015 proposto da:

A.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CARLO MIRABELLO 25, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

RINALDI, rappresentato e difeso dagli avvocati ELENA CLO’, ANTONIO

BALDINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BNL – BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona

del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio

dell’avvocato LUCIANO TAMBURRO, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 961/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/09/2014 R.G.N. 986/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato RINALDI ROBERTO per delega Avvocato BALDINI ANTONIO

e Avvocato CLO’ ELENA;

udito l’Avvocato TAMBURRO LUCIANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 2.9.2014 la Corte di appello di Bologna, confermando la sentenza del Tribunale di Modena, ha respinto la domanda di A.F., dipendente della Banca nazionale del lavoro con mansioni di cassiere e capo cassiere presso l’agenzia di Taormina, diretta all’impugnazione del licenziamento disciplinare intimato dal datore di lavoro in data 7.3.2007 per operazioni illecite di addebito di spese su conti correnti di clienti dell’agenzia intestatari di prestiti personali e di riaccredito delle somme addebitate ai clienti su un conto personale dell’ A. o su un conto intestato ad un suo collega.

2. La Corte distrettuale, disattesa l’eccezione di tardività della contestazione disciplinare in ragione della complessità dell’indagine volta all’accertamento di irregolarità compiute da diversi dipendenti, anche sovraordinati all’ A., e ritenuti accertati i fatti sia sulla base della relazione della direzione Auditing della banca (non tempestivamente contestata e confermata dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio) sia a seguito di ammissione dello stesso A., ha ritenuto sussistente il nesso di proporzionalità tra addebiti disciplinari e sanzione espulsiva i non solo in considerazione della perpetrata violazione della normativa antiriciclaggio in zona geografica (regione Sicilia) con contesto sociale particolarmente inquinato e condizionato da gruppi criminosi, ma anche in relazione a condotte di appropriazione indebita non giustificate dal lavoratore.

3. Contro questa sentenza ricorre per Cassazione l’ A. con due motivi. La banca resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 e art. 1375 c.c. nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio concernente il momento di esatta conoscenza dell’infrazione addebitata all’ A. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5). Il ricorrente deduce la tardività della contestazione disciplinare effettuata solamente a gennaio 2007 nonostante l’ammissione dei fatti, effettuata dall’ A., a maggio 2006 e la precedente audizione da parte della Direzione Auditing della banca del dicembre 2005.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e art. 2119 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte distrettuale, trascurato di valutare oltre alle promozioni derivanti dall’applicazione del protocollo di intesa – il riconoscimento professionale ricevuto dall’ A. due mesi prima della contestazione disciplinare, indice evidente di un solido “nesso fiduciario” tra lavoratore e datore di lavoro.

3. Preliminarmente, va rilevato che, nel caso di specie, opera la modifica che riguarda il vizio di motivazione per la pronuncia “doppia conforme”, emergendo – dalla motivazione della sentenza impugnata – l’adesione del giudice di appello al giudizio di fatto del Tribunale (doppia conforme in facto).

L’art. 348 ter, comma 5 (applicabile al caso di specie, trattandosi di ricorso in appello depositato dopo l’11.91 prescrive che la disposizione di cui al comma 4 – ossia l’esclusione del n. 5, dal catalogo dei vizi deducibili di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, – si applica, fuori dei casi di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado. Ossia il vizio di motivazione non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme. Nel caso di specie, per l’appunto, la Corte distrettuale ha confermato la statuizione del Tribunale, che aveva respinto l’eccezione di tardività della contestazione disciplinare, ritenuti accertati i fatti (sulla base della relazione Auditing, della perizia del consulente tecnico d’ufficio e delle ammissioni, in sede di procedimento disciplinare, dell’ A.) e rinvenuto la legittimità del licenziamento intimato per giusta causa valutando la gravità dei fatti commessi dal lavoratore e la loro idoneità a ledere il vincolo fiduciario.

D’altra parte, questa Corte ha, invero, precisato che il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014). Nessuna allegazione di tal tipo è contenuta nel ricorso per cassazione.

4. Va, inoltre, osservato che la fattispecie in esame ricade, altresì, ratione temporis, nel regime risultante dalla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. L’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/2014), comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, dovendosi interpretare, la norma, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

5. Il primo motivo risulta inammissibile e, in ogni caso, è infondato.

La sentenza impugnata ha affrontato, con argomenti logici e coerenti, l’eccezione di tardività della contestazione disciplinare sollevata dal lavoratore ripercorrendo cronologicamente tutte le fasi che hanno caratterizzato la complessa istruttoria svolta dalla banca al fine di pervenire all’accertamento delle irregolarità compiute dall’ A. nelle operazioni bancarie a favore di alcuni clienti dell’agenzia nonchè degli accrediti effettuati sul proprio conto corrente.

La Corte ha, inoltre, illustrato la difficoltà dell’inchiesta interna affidata alla direzione Auditing dell’Istituto bancario nell’agosto 2004 (per fatti concernenti il periodo 2000-2002) in considerazione dell’evoluzione “a cascata” dell’indagine di accertamento dei fatti, “nel senso che è stata avviata con riferimento ad irregolarità nella concessione di prestiti da parte del dipendente S. e nel corso dell’indagine è stata estesa anche a condotte commesse da altri dipendenti fra i quali il sig. A. che fu sentito sia nel 2005 che nel 2006”.

E’, pertanto, rilevabile l’inammissibilità del motivo nella parte in cui si censura la carenza o contraddittorietà della motivazione, non essendo ravvisabile alcuna anomalia motivazionale come richiesto dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 avendo, come detto, la Corte distrettuale sottolineato che la complessità dell’indagine e la verifica di numerose operazioni bancarie (“concernenti essenzialmente due società sportive ed alcuni soggetti, anche politicamente coinvolti (cfr. sig. D.) e sovraordinati al sig. A., che hanno omesso l’attività di controllo”) hanno concorso a creare un complesso sistema di irregolarità non immediatamente percepibili dall’Istituto bancario che ha potuto averne contezza solamente a seguito del passaggio sofferenza dei crediti dai quali ha preso avvio l’accertamento interno bancario.

6. Il motivo risulta, altresì, infondato in relazione alle censure di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass. n. 15649/2010), “in tema di licenziamento per giusta causa, l’immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore; peraltro, il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata a/ giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustifichi o meno il ritardo.” (in senso conforme Cass. n. 9102/2015; Cass. n. 20719/2013).

Invero, nell’ambito del procedimento disciplinare regolato dalla L. n. 300 del 1970, art. 7 il requisito della immediatezza deve essere interpretato con ragionevole elasticità, il che comporta che il giudice deve applicare il suddetto principio esaminando il comportamento del datore di lavoro alla stregua degli artt. 1375 e 1175 c.c., e può dallo stesso discostarsi eccezionalmente, indicando correttamente le ragioni che lo hanno indotto a non ritenere illegittima una contestazione fatta non a ridosso immediato dell’infrazione (v. in tal senso Cass. n. 22625/2015, Cass. n. 13190 del 9/9/2003).

Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha applicato correttamente tali principi nel momento in cui, con motivazione adeguata ed esente da vizi di carattere logico-giuridico, ha spiegato che l’istruttoria interna della società era stata avviata appena le irregolarità delle operazioni bancarie erano emerse ed aveva richiesto la ricostruzione di un complesso sistema realizzato da più dipendenti.

7. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile e, comunque, infondato.

Inammissibile, come già esposto, per la parte in cui si censura la carenza o contraddittorietà della motivazione, avendo, la Corte distrettuale, affrontato il profilo delle promozioni ottenute dal lavoratore e la loro irrilevanza ai fini della valutazione del vincolo fiduciario.

Il motivo risulta, altresì, infondato, in quanto, nell’ambito della valutazione della sussistenza della giusta causa e della proporzionalità della sanzione espulsiva immediata, la Corte di merito, ai fini della rilevante gravità del fatto, ha evidenziato le plurime condotte tenute dall’ A. (consistenti, essenzialmente, nella violazione della normativa antiriciclaggio e in condotte di appropriazione indebita), incompatibili con il mantenimento del vincolo fiduciario con il datore di lavoro.

Come è stato più volte affermato da questa Corte (v., fra le altre, Cass. n. 17514/2010, Cass. n. 2013/2012, Cass. n. 22292/2014), “in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, dovendosi ritenere determinante, a tal fine, l’influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza. Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro”.

Nella specie la Corte di merito, valutate le circostanze concrete, ha ritenuto la rilevante gravità del fatto sotto il profilo oggettivo (dell’illiceità del comportamento di appropriazione indebita di somme e della condotta posta in violazione della normativa antiriciclaggio in zona geografica “in cui i rapporti necessitano di una trasparenza maggiore per il contesto sociale particolarmente inquinato e condizionato da gruppi criminosì) e sotto il profilo soggettivo (in specie in ragione della mansione di cassiere svolta dall’ A.) e del grave vulnus arrecato al vincolo fiduciario che deve intercorrere con il datore di lavoro. In particolare, la Corte distrettuale ha sottolineato che le promozioni ottenute dal sig. A. discendevano dall’applicazione del protocollo d’intesa “e che, in ogni caso, risultano del tutto irrilevanti alla luce del fatto che la banca appellata avuto sufficiente conoscenza delle violazioni contestate al sig. A. solo all’esito dell’indagine Auditing, successiva tutte le promozioni ed ai riconoscimenti di cui l’appellante è stato destinatario”.

Tale accertamento risulta congruamente motivato e resiste alle censure del ricorrente, che in effetti si risolvono nella riproposizione di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie ed in una inammissibile richiesta di revisione del “ragionamento decisorio” (v., fra le altre, Cass. n. 11789/2005, Cass. n. 4766/2006).

8. Il ricorso va pertanto respinto e il ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese in favore della società controricorrente.

9. Il ricorso è stato notificato il 2.3.2015, dunque in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese di lite a favore della controricorrente, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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