Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23699 del 01/09/2021

Cassazione civile sez. III, 01/09/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 01/09/2021), n.23699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31637-2019 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI

CONSOLI, 62, presse lo studio dell’avvocato ENRICA INGHILLERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIA PAOLINELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 15/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Presidente Dott. RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. T.M., cittadino del (OMISSIS), ha proposto contro il Ministero dell’Interno ricorso per cassazione, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, avverso il decreto del 15 settembre 2019, con cui il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ha rigettato il suo ricorso contro la deliberazione della Commissione Territoriale competente che aveva negato la sua richiesta di riconoscimento della protezione internazionale formulata in tutte le gradate forme previste.

La richiesta era stata basata su una storia personale di allontanamento dal paese di origine che, dopo avere evocato la propria vicenda familiare successiva alla morte del padre nel (OMISSIS), al nuovo matrimonio della madre, ad un difficile rapporto con il patrigno e la di lui madre, che sarebbe sfociato nella sottoposizione ad un rito voodoo, con sintomi di avvelenamento risolti dall’intervento di uno sciamano, era sfociata nella partenza dal (OMISSIS), nel transito in (OMISSIS), nell’arrivo in (OMISSIS), dove veniva ridotto in schiavitù e, quindi, liberato con il pagamento di riscatto, con arrivo finale in Italia.

2. Al ricorso ha resistito con atto di sola costituzione tardiva il Ministero.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con primo motivo si deduce letteralmente: “Impugnazione capi da 4 a 8, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Il motivo, dopo avere premesso che “con pronuncia n. 10257 del 26.04.2017 (e sentenza gemella 10255)” questa Corte “ha affermato che una motivazione tautologica e apodittica diviene meramente apparente e configura il vizio di “insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″”, sostiene che ciò ricorrerebbe nel caso di specie, perché “nella sentenza qui impugnata” la motivazione “pur ampia, è tautologica e standardizzata”, mancante dei “reali riferimenti al caso”. Essa non avrebbe “esaminate confutate le allegazioni contenute nel ricorso”.

1.1. Il motivo evoca l’art. 360 c.p.c., n. 5 e, dunque, dovrebbe dedurre l’omesso esame ai sensi di tale paradigma, ma nella sua brevità, sostiene in realtà per un verso un vizio che avrebbe dovuto denunciarsi come violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e, per altro verso l’omesso esame di non meglio individuate allegazioni del ricorso al tribunale e, dunque, un vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c. o dell’art. 99 c.p.c.

Pur apprezzandolo in questi termini il motivo – che consta di 11 righe – è inammissibile per la sua assoluta assertorietà (nemmeno risolvibile attraverso il richiamo generico ai due precedenti citati), giacché non spiega perché la motivazione sarebbe tautologica e apparente e nemmeno quali fossero le allegazioni non esaminate: in tal modo si risolve in una inammissibile delega a questa Corte a ricercare ciò che potrebbe giustificarlo.

2. Con il secondo motivo così letteralmente ci si duole: “Impugnazione capi da 4 a 8, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Si enunciano poi due submotivi: il primo, sub A, lo si dice riferito ai capi da 4, 5, 6 e 7 del decreto impugnato e denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1A della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 1, 2, e 5 – art. 14; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8; il secondo, sub B, lo si riferisce al capo 8 del decreto e denuncia “violazione e falsa applicazione della lege nazionale e sovranazionale inerente il permesso di soggiorno per motivi umanitari, in particolare del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis dell’art. 3 CEDU e art. 10 Cost. – Vizio di motivazione”.

2.1. Il submotivo A, dopo un inizio che parrebbe addebitare al decreto di avere escluso la credibilità del racconto, dà atto che esso ha ritenuto credibile il ricorrente, ma avrebbe declassato la storia raccontata “a vicenda privata e di giustizia comune” (pag. 22 del ricorso in fine).

Senonché, di seguito il motivo non spiega in alcun modo perché ciò non sarebbe, astenendosi peraltro dal benché minimo riferimento alla motivazione del decreto.

Il motivo è, dunque, inammissibile, in quanto privo di attività dimostrativa della tesi che vorrebbe sostenere e privo di riferimenti alla motivazione che dovrebbe criticare.

2.2. Il submotivo B parimenti ignora la motivazione che vorrebbe criticare, omettendo di farvi riferimento critico, e, dunque, per ciò solo risulta anch’esso inammissibile, non senza che debba osservarsi che svolge considerazioni generiche e fattuali sul radicamento in Italia senza rispettare l’onere di indicazione specifica di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 quanto alla precisazione del se e dove fossero state acquisite nel giudizio di merito.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile, stante l’inammissibilità di tutti i motivi.

4. L’irritualità della costituzione del Ministero e l’assenza di un’attività difensionale in pubblica udienza, escludono che si debba provvedere sulle spese.

5. Stante il tenore della pronuncia (declaratoria della inammissibilità del ricorso), va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto. Spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza Civile, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2021

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