Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23698 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. III, 11/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2311/2010 proposto da:

COSTANTINI SAS DI COSTANTINI MASSIMO & C. (OMISSIS) già Soc.

F.lli Costantini di Costantini M. e M. Snc in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SILVIO PELLICO 16, presso lo studio dell’avv. FRANCO GARCEA,

rappresentata e difesa dall’avvocato LIPPARINI Massimo, giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONVISIO 3, presso lo studio dell’avv. CAPOGRASSI

Alessandro, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 107/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

5.2.09, depositata il 04/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato

Gori Stefano (per delega avv. Alessandro Capograssi) che si riporta

agli scritti e chiede l’inamissibilità del 1^ e del 2^ motivo di

ricorso ed insiste per l’accoglimento del controricorso e del ricorso

incidentale.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE che si riporta alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 20 luglio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 107/2009, depositata il 4 marzo 2009, la Corte di appello di Perugia – in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Terni – ha condannato la s.a.s. Costantini, di Massimo Costantini & C, che gestiva una stazione di servizio IP, a pagare a B.C. la somma di Euro 20.000,00 oltre rivalutazione monetaria, in risarcimento dei danni subiti dalla stessa a causa del furto della sua autovettura Mercedes Benz, mentre si trovava presso la stazione di servizio per il lavaggio.

La sentenza, premesso che è incerto se il furto sia avvenuto dopo il lavaggio mentre l’auto era parcheggiata sul piazzale, in attesa che la proprietaria venisse a ritirarla (secondo l’originaria versione della convenuta), oppure durante le operazioni di asciugatura, allorchè un estraneo si era inserito all’improvviso nell’automobile e l’aveva avviata, forzando ogni tentativo del personale di bloccarlo (secondo altra e successiva versione dei fatti), ha ravvisato la negligenza del personale nel fatto di avere lasciato le chiavi di avviamento dell’automobile inserite nel cruscotto, senza che ciò fosse richiesto dalle esigenze del lavoro da eseguire.

La C. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l’intimata con controricorso, proponendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale.

2. – Con il primo motivo la ricorrente principale assume che la Corte di appello ha erroneamente fondato il giudizio sulla responsabilità per custodia di cui all’art. 1780 cod. civ., norma che sarebbe applicabile solo ai contratti di deposito e assimilati, ove la custodia costituisce oggetto della prestazione principale, e non nei casi in cui la custodia costituisca obbligazione accessoria ad altra prestazione, nei quali il criterio di imputazione della responsabilità dovrebbe essere quello di cui all’art. 1176 cod. civ., cioè la violazione dei principi dell’ordinaria diligenza.

2.1.- Il motivo è inammissibile perchè sia le argomentazioni difensive, sia il quesito formulato ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., non sono congruenti con le ragioni della decisione e non valgono – per la loro genericità ed astrattezza – a giustificare l’annullamento della sentenza impugnata.

La Corte di appello ha emesso la condanna non per avere ritenuto applicabile l’art. 1780, anzichè l’art. 1176 cod. civ., ma perchè ha ritenuto che in ogni caso la ricorrente sia da ritenere responsabile per negligenza, per avere lasciato le chiavi inserite nel cruscotto, lasciando così aperta la vettura, sì che chiunque vi si potesse introdurre, mettendola in moto, com’è in effetti avvenuto.

Nè la ricorrente spiega nell’illustrazione del motivo – men che mai sintetizza nel quesito – per quali ragioni l’applicazione dell’una anzichè dell’altra norma avrebbe in concreto consentito di assolverla da responsabilità.

3.- Il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta ancora violazione dell’art. 1780 cod. civ., e vizi di motivazione, è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per l’inidoneità del quesito di diritto, che risulta generico e astratto, in quanto non menziona la fattispecie oggetto di esame e demanda alla Corte di cassazione non la soluzione di un problema giuridico o l’accertamento dei vizi della motivazione, bensì una valutazione di merito, inammissibile in sede di legittimità: cioè se l’evento occorso tenuto conto della scaltrezza e della violenza usata dall’ignoto ladro non rientri nell’alveo del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del preposto per essersi il fatto verificato per fatto a lui non imputabile (cfr., sulle modalità di formulazione dei quesiti, Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535, fra le tante).

4.- L’unico motivo del ricorso incidentale, con cui la B. lamenta che la Corte di appello abbia omesso di attribuirle gli interessi legali sulla somma liquidata in risarcimento, è fondato e va accolto.

In tema di risarcimento dei danno la domanda di corresponsione degli interessi legali, in aggiunta alla rivalutazione monetaria, è da ritenere compresa nella domanda di risarcimento integrale del danno, anche a prescindere da specifica domanda (cfr.da ultimo Cass. civ. Sez. 3, 28 aprile 2010 n. 10193).

4.- Propongo che si proceda in Camera di consiglio, previa riunione dei due ricorsi, al rigetto del ricorso principale ed all’accoglimento del ricorso incidentale”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– La s.a.s. Costantini ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio dispone preliminarmente la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).

Nel merito condivide la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria della ricorrente non valgono a disattendere.

La Corte di appello ha affermato che il ricorrente ha tenuto un comportamento negligente, in quanto ha lasciato le chiavi inserite nel cruscotto dell’autovettura e l’automobile aperta e accessibile da chiunque: argomentazione che è di per sè sufficiente a giustificare la decisione e che è fra l’altro conforme alla giurisprudenza di questa Corte relativa a casi analoghi (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 10 dicembre 1996 n. 10986).

La questione teorica prospettata dal ricorrente, circa l’inapplicabilità dell’art. 1780 cod. civ., è ultronea ed irrilevante, in quanto non consentirebbe, di per sè sola, di giustificare l’annullamento della sentenza impugnata.

Quanto all’asserito, omesso esame della questione relativa alla sussistenza del caso fortuito, idoneo ad escludere il nesso causale, nel momento in cui la Corte di appello ha motivato il suo giudizio di negligenza a carico della ricorrente ha implicitamente ma inequivocabilmente escluso la configurabilità del fortuito; sicchè le censure di omessa pronuncia sul punto risultano manifestamente infondate.

E’ appena il caso di ricordare, infine, che le valutazioni relative alla sussistenza della colpa o del caso fortuito attengono al merito della vertenza ed in quanto tali non sono suscettibili di riesame in sede di legittimità se non sotto il profilo dei vizi di motivazione:

vizi che nella specie non sono stati nè dedotti nè dimostrati.

Anche il quesito formulato sul punto demanda alla Corte di Cassazione non l’affermazione di un principio di diritto, ma l’accertamento di un fatto (“……se, date le condizioni oggettive in cui si è verificato il furto,…..l’evento non rientri nell’alveo del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità …….”).

Il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.

In accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata, limitatamente alla parte in cui ha omesso di attribuire alla danneggiata gli interessi legali sulla somma liquidata in risarcimento dei danni, con rinvio della causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi al principio di diritto di cui al punto 4 della relazione (parte in corsivo), accertando altresì da qual data gli interessi debbano farsi decorrere.

Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi.

Rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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