Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23698 del 10/10/2017

Cassazione civile, sez. lav., 10/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.10/10/2017),  n. 23698

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13053-2016 proposto da:

C.A., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

A.R.S.S.A. AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E PER I SERVIZI IN

AGRICOLTURA GESTIONE LIQUIDATORIA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ARNO 6, presso lo studio dell’avvocato ORESTE MORCAVALLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di

costituzione;

– resistente –

avverso la sentenza n. 9110/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 06/05/2015 R.G.N. 4974/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato GIORDANELLI IOLANDA;

udito l’Avvocato MORCAVALLO ORESTE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.D. e gli altri lavoratori indicati in epigrafe, con ricorso notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata spedita il 20 maggio 2016, hanno impugnato per revocazione, nei confronti dell’A.R.S.S.A., Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura, gestione liquidatoria, la sentenza della Corte di cassazione n. 9110/2015, depositata il 6 maggio 2015, emessa nella causa vertente tra essi lavoratori e la suddetta Agenzia, avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 1352 del 2008, che aveva accolto l’impugnazione proposta dall’Agenzia avverso la sentenza pronunciata tra le parti dal Tribunale di Cosenza n. 865/04.

2. La Corte d’Appello di Catanzaro, con la suddetta sentenza n. 1352 del 2008, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia e in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda dei lavoratori – dipendenti dell’A.R.S.S.A., con inquadramento nel ruolo della divulgazione agricola nella categoria D1 prevista dal CCNL del personale del comparto Regioni e autonomie locali – avente ad oggetto la declaratoria del diritto ad essere inquadrati nella categoria D3 prevista dal suddetto CCNL, con consegnate adeguamento retributivo e previdenziale.

3. La Corte di cassazione con la sentenza n. 9110 del 2015 rigettava il ricorso.

Il giudice di legittimità rilevava la violazione dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis; la mancata specificazione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, dell’atto processuale nel quale erano stati prodotti i documenti di cui si denunciava il mancato esame; il mancato deposito ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4, dei documenti sui quali il ricorso si fondava; la violazione del principio di autosufficienza non avendo i ricorrenti trascritto nel ricorso, almeno nella parte che interessava, il testo di tutti i documenti richiamati, impedendo il vaglio di decisività della censura.

4. Ricorrono per revocazione i lavoratori prospettando quattro censure e chiedendo, in accoglimento del ricorso, di revocare ex art. 395, n. 4, la sentenza Cass., n. 9110 del 2015, e nuovamente pronunciando sul ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della stessa, confermare la sentenza n. 865/2004, resa tra le parti dal Tribunale di Cosenza.

5. L’A.R.S.A.C. (già ARSSA) – Agenzia regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese, ha depositato atto di costituzione in giudizio, non notificato ai ricorrenti, impugnando il ricorso per revocazione e riservandosi di dedurre in sede di discussione orale alla quale chiedeva di partecipare, ai sensi dell’art. 370 c.p.c.

6. All’udienza pubblica, rassegnate le conclusioni dal Procuratore generale, partecipavano sia l’avv. Iolanda Giordanelli per i ricorrenti, sia l’avv. Oreste Morcavallo per l’A.R.S.A.C.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Come già affermato da questa Corte (Cass., n. 7361 del 2015), nel processo di cassazione l’esercizio del contraddittorio della parte intimata è regolato dall’art. 370 c.p.c., con la previsione che esso debba avvenire mediante un atto scritto, il controricorso, che deve essere notificato alla parte ricorrente entro venti giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito del ricorso e, quindi, depositato, come dice il comma 3 della norma, entro venti giorni dalla notifica.

Il secondo inciso del comma 1, dispone che “in mancanza” della notificazione la parte non può presentare memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., “ma soltanto partecipare alla discussione orale”, prevista dall’art. 379 c.p.c..

A ciò consegue che, in mancanza di notificazione del controricorso, l’esercizio del diritto di difesa resta esclusivamente affidato allo svolgimento dell’attività di difesa in via orale nell’udienza di discussione, la quale esigerà il deposito di una procura, non restando valida per la discussione la procura speciale rilasciata a margine del controricorso.

La previsione che in mancanza di notifica di controricorso il diritto di difesa possa esercitasi con la partecipazione alla discussione, essendo necessario il ministero di un difensore iscritto all’albo speciale, implica quindi che il difensore nominato all’uopo possa giustificare i suoi poteri mediante deposito della procura speciale direttamente all’udienza, o in cancelleria prima dell’udienza.

Tale procura dovrà essere necessariamente una procura notarile o per scrittura privata autenticata, dato che solo tali atti sono compatibili con il fatto che il ministero del difensore si eserciti con la difesa orale in udienza (citata Cass., n. 7361 del 2015).

Nella fattispecie in esame, l’atto denominato “costituzione in giudizio” per A.R.S.A.C. (già ARSSA) – Agenzia regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese, sottoscritto dall’avv. Oreste Morcavallo, che reca a margine procura speciale alle liti rilasciata all’avv. Oreste Morcavallo dal direttore generale dell’ARSAC Ing. An.It. e autenticata dal suddetto difensore, non risulta notificato ai ricorrenti, con conseguente irritualità ed inammissibilità dello stesso (Cass., ord. n. 19570 del 2015), in quanto, applicandosi al giudizio di revocazione le stesse regole del giudizio al cui esito è stata resa la sentenza impugnata (art. 400 c.p.c.), per resistere al ricorso è indispensabile notificare un controricorso (art. 370 c.p.c.).

Nè la procura alle liti rilasciata a margine del suddetto atto non notificato, in ragione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, consente l’esercizio dei diritti di difesa mediante la discussione orale in udienza pubblica, occorrendo in proposito il rilascio di procura speciale alle liti conferita mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, procura che nella specie non risulta depositata.

Peraltro, si osserva che (Cass., n. 18323 del 2014) nel giudizio di cassazione, il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c., secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 (ovvero, il 4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, tenuto conto dell’inizio del giudizio di primo grado, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83 c.p.c., comma 2.

2. E’ preliminare all’esame dei motivi di ricorso posti a fondamento della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, la verifica d’ufficio della tempestività dell’impugnazione.

3. L’art. 400 c.p.c., sopra richiamato, prevede: “Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo”.

4. Come la giurisprudenza ha più volte affermato, nel caso in cui la sentenza fatta oggetto del giudizio di revocazione abbia concluso una controversia assoggetta al rito del lavoro, anche il giudizio di revocazione dovrà svolgersi secondo le regole dettate per il processo del lavoro.

5. La compatibilità del rito lavoro con il giudizio di revocazione è stata esaminata, in particolare, sotto il profilo dell’adeguatezza della proposizione della domanda con ricorso depositato nei termini e non con citazione ad udienza fissa (Cass., n. 13063 del 2016; Cass., n. 13834 del 2010; Cass., n. 4537 del 1992).

6. Con la sentenza n. 2138 del 2017 questa Corte ha esaminato specificamente la questione del computo del termine lungo per la proposizione del ricorso per revocazione in ordine ad una sentenza di legittimità resa in una controversia vertente in materia lavoro (fattispecie relativa alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e regolata nelle fasi di merito dal rito lavoro, ed ha statuito che “inerendo, infatti, ad una controversia che soggiace al rito del lavoro, il termine cd. lungo per la sua proposizione scadeva con il decorso dell’anno computato ai sensi dell’art. 155 c.p.c., secondo il calendario comune, in data 10 ottobre 2015, non trovando applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 3, che esclude le controversie di lavoro e quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie da detta sospensione”.

7. Nel giudizio di legittimità, per le controversie in materia di lavoro e previdenza, la non computabilità, nel termine per proporre il ricorso per cassazione, del periodo di sospensione feriale dei termini, previsto dalla L. n. 742 del 1969, art. 3 è stato sancito dalla giurisprudenza.

8. L’art. 3 citato prevede “In materia civile, l’art. 1 non si applica (…) alle controversie previste dagli artt. 429 e 459 c.p.c.”.

9. La giurisprudenza di legittimità ha statuito (Cass. S.U., n. 749 del 2007): “l’esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali, a norma della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, trova applicazione anche con riferimento ai giudizi di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. 8 aprile 2002 n. 5015, 26 ottobre 2004 n. 20732, 18 gennaio 2006 n. 820, 8 maggio 2006n. 10452), comprese le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato (Cass. 9 aprile 2004 n. 6956)”.

11. Alla luce delle considerazioni svolte, in continuità con la sentenza di questa Corte n. 2138 del 2017, ritiene il Collegio che il termine lungo (nella specie di un anno dalla pubblicazione della sentenza, ratione temporis) per la proposizione del ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, avverso le sentenze di legittimità pronunciate in controversie di lavoro e previdenza, deve essere computato escludendo la sospensione feriale dei termini, perchè anche nel giudizio di cassazione, richiamato ex art. 400 c.p.c., rispetto a tali controversie, soggette al rito del lavoro nei gradi di merito, trova applicazione la L. n. 742 del 1969, art. 3 e non si ravvisano ragioni di incompatibilità con la disciplina della revocazione.

12. Nella specie, la controversia oggetto della sentenza su cui verte la revocazione è di lavoro (domanda inquadramento dei lavoratori nella categoria D3 del CCNL Regioni ed autonomie locali), e dunque va esclusa la sospensione feriale dei termini nel computo del termine lungo per l’impugnazione.

13. Atteso che la sentenza n. 9110 del 2015 della Corte di cassazione veniva depositata il 6 maggio 2015 e il ricorso per revocazione veniva spedito per la notifica il 20 maggio 2016, quest’ultimo deve essere dichiarato inammissibile per tardività, essendo già decorso il termine lungo annuale per la proposizione dell’impugnazione, con la consumazione del relativo potere.

14. Nulla spese in ragione dell’inammissibilità dell’atto di costituzione in giudizio dell’A.R.S.A.C. non notificato ai ricorrenti e in difetto, per la discussione all’udienza pubblica, di procura speciale alle liti rilasciata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

15. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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