Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23697 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/10/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 28/10/2020), n.23697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13057-2015 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGNA

GRECIA 30/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO STUPPIA, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 19, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO CARNEVALI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA III;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 6937/2014 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 19/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2020 dal Consigliere Dott. NOVIK ADET TONI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– M.M. (di seguito, il contribuente o il ricorrente) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 19 novembre 2014, di accoglimento dell’appello proposto da Roma Equitalia Sud S.p.A. – agente di riscossione avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente per l’annullamento del preavviso di fermo amministrativo relativo all’omesso pagamento di cartelle esattoriali per Irpef e Iva relativamente agli anni di imposta 1997, 1998, 2000 e 2002, stante la mancata notifica delle tre cartelle prodromiche;

– a ragione della decisione, la CTR, riuniti i giudizi aventi n. 2220/14 e 2221/14, rilevava che le cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate e che, non essendo state impugnate nei termini, erano divenute definitive con la conseguente impossibilità di essere impugnate per vizi attinenti all’atto presupposto; infondata era anche l’eccezione di prescrizione, non essendo maturato il termine decennale;

– il ricorso è affidato a tre motivi, cui resiste Equitalia Sud S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia “violazione e falsa applicazione di norma – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53”;

– premesso che nella vicenda erano state emesse due distinte sentenze, rispettivamente n. 1842/36/2014, relativa al preavviso di fermo amministrativo, e n. 1850/36/14, relativa al fermo amministrativo, evidenzia che la CTR avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello relativo al preavviso di fermo in quanto carente di motivi;

– illegittimamente, per sanare il vizio, la CTR aveva disposto la riunione dei procedimenti in mancanza dei relativi presupposti, così incorrendo nel vizio di violazione e/o falsa applicazione di legge;

– la censura è infondata;

– la violazione delle norme in materia di riunione di cause connesse non è prevista dalla legge come causa di nullità processuale estesa agli atti successivi perchè la decisione relativa alla riunione implica valutazioni discrezionali e la stessa è ammissibile anche per identità delle questioni, circostanza questa sicuramente ricorrente nel caso in esame attenendo le contestazioni nelle due controversie al difetto di notifica delle cartelle presupposte;

– correttamente quindi, unico essendo il tema controverso, la CTR ha proceduto all’esame delle controversie sulla base dei documenti prodotti.

– Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente eccepisce “omessa costituzione Equitalia sud S.p.A. dinanzi C.T.P.nei giudizi conclusi con sentenza n. 1842/36/14 e n. 1850/36/14 – violazione art. 360 c.p.c., comma 10, nn. 3-5 conseguente violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2 e medesimo decreto, art. 32, nel provvedimento n. 6937/14/14 della CTR”;

– premesso che nel giudizio di primo grado Equitalia sud non si era costituita in giudizio, rileva che la CTR aveva omesso di motivare sulla eccezione relativa alla “inammissibilità della produzione… per mancato rispetto” delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 58;

– l’illegittima produzione documentale costituiva anche violazione e falsa applicazione delle norme richiamate in rubrica;

la censura è infondata;

– entrambe le parti nei rispettivi atti concordano sulla circostanza che in primo grado Equitalia Sud non si era costituita;

– si osserva che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3 (nel testo introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), essendo la materia regolata dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado” (Cass. n. 18907 del 2011, n. 7714 del 2013, n. 655 del 2014, n. 22776 del 2015. Cass. n. 3611 del 2006 sottolinea come la distanza dal modello del codice di rito sia vieppiù resa palese dal fatto che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 1, consente al giudice d’appello di valutare la possibilità di disporre “nuove prove”).

– Con il terzo motivo, si lamenta “omessa valutazione e motivazione violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 10, nn. 3-5 anche in relazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54 e art. 24 Cost.” per aver Equitalia sud, prima del provvedimento di riunione, depositato documentazione, dettagliata del ricorso, estranea al merito del giudizio ancora non riunito;

– evidenzia che la sentenza impugnata aveva ritenuto valide le notifiche delle cartelle che erano state contestate dal ricorrente anche in relazione alla irriferibilità della sottoscrizione al medesimo ed alla incertezza in merito al numero civico ove era avvenuta la notificazione;

– su tali eccezioni la CTR aveva omesso di motivare;

– il motivo di censura è inammissibile;

– la CTR ha esaminato le cartelle e rilevato come per le nn. 1 e 2 il ricorrente avesse sottoscritto l’avviso di ricevimento e la n. 3 fosse stata notificata a sue mani;

– pur affermando di aver disconosciuto la sottoscrizione, atto personale che grava esclusivamente sul soggetto che appare essere l’autore della sottoscrizione, in violazione del principio di autosufficienza il ricorrente ha omesso di indicare esattamente nel ricorso dove si trovi la dichiarazione in questione (se fu fatta a verbale o con autonomo atto) e di riportarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); comunque, la sottoscrizione avrebbe dovuto essere contestata proponendo querela di falso (Cass. sez. trib. 14574 del 2018; Cass. sez. trib. 17807 del 2016).

– pertanto, il ricorso va respinto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

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