Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23697 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. III, 11/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 664/2010 proposto da:

P.M. (OMISSIS), P.V.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv. IMBERGAMO

Rosario, giusta procura e mandato che viene allegato in atti;

– ricorrenti –

contro

UGF ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) (nuova denominazione della

Compagnia Assicuratrice Unipol SpA) – quale Società incorporante

della Aurora Assicurazioni SpA in persona del suo procuratore ad

negotia, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORATILO DI ATENE 31,

presso lo studio dell’avvocato VIZZONE DOMENICO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GENTILE SALVATORE ALLETTO, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.E. (OMISSIS), CISPA SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1411/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

18.9.08, depositata il 28/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 20 luglio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1. – La Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale, ha ripartito la responsabilità del sinistro stradale occorso fra un ciclomotore, su cui viaggiavano M. e P.V., ed un autocarro condotto da D. E., di proprietà della s.p.a. CISPA ed assicurato presso la s.p.a Unipol (oggi UGF Assicurazioni), attribuendo la responsabilità medesima per il 40% al conducente del ciclomotore e per il 60% al conducente dell’autocarro, liquidando in proporzione i danni subiti dai P., che hanno riportato gravi lesioni personali in conseguenza del sinistro.

I P. propongono un motivo di ricorso per cassazione, articolato in molteplici censure sia con riferimento al giudizio sulla responsabilità, sia in ordine alla liquidazione dei danni.

Resiste UGF con controricorso.

Gli altri intimati non hanno depositato difese.

2.- Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla resistente.

La sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 28 ottobre 2008 sicchè – tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali – il termine annuale per l’impugnazione veniva a scadere domenica 13 dicembre 2009 ed era pertanto prorogato a lunedì 14 dicembre successivo, ai sensi dell’art. 155 cod. proc. civ., comma 4.

In quest’ultima data è stata richiesta all’ufficiale giudiziario la notificazione del ricorso per cassazione, che è quindi tempestiva.

3.- Quanto al merito del ricorso, le censure sono tutte inammissibili a causa dell’omessa formulazione dei quesiti, come prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., norma applicabile al caso di specie, perchè in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 6 e 27) e non ancora abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 (artt. 47 e 58).

Manca la formulazione dei quesiti di diritto, quanto alle denunciate violazioni di legge (cfr., sulle modalità di formulazione dei quesiti, Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535), e manca una sintesi delle censure contenente la chiara indicazione del fatto controverso, ovvero l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione è inidonea a giustificare la decisione, in relazione alle censure di vizi di motivazione (cfr. Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. 3, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante).

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con provvedimento in Camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1 – Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare alla s.p.a. UGF Assicurazioni le spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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