Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23696 del 01/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 01/10/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 01/10/2018), n.23696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23961/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ELV FIN SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA

85, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA ADORNATO, rappresentato

e difeso dall’avvocato PAOLA COPPOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2011 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 19/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/07/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società Elv. finanziaria srl un avviso di accertamento, per l’anno di imposta 2002, con il quale contestava la natura elusiva dell’operazione di ristrutturazione del gruppo societario di appartenenza della verificata, con conseguente disconoscimento della minusvalenza di Euro 750.000 e recupero a tassazione della relativa Ires con aliquota del 34%, pari ad Euro 255.000.

La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale che lo accoglieva con sentenza n. 65 del 2009.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza n. 53 del 16.7.2011.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con unico motivo per “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto “la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello dell’Ufficio affidandosi ad una motivazione meramente apparente che si risolve in una serie di proposizioni assertive e apodittiche… e ridonda in motivo di nullità della sentenza per difetto di conformità all’astratto paradigma normativo rinvenibile nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36”.

La società resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si soprassiede alla erronea intitolazione del motivo quale violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, a fronte della concreta articolazione della denuncia di motivazione apparente in violazione dell’art. 36 del citato D.Lgs., trattandosi di divergenza ascrivibile a mero errore materiale.

2. Il motivo è infondato. La ricorrente riporta gli elementi di fatto contenuti nell’avviso di accertamento che riprende il processo verbale di constatazione, ma non trascrive i motivi di appello con i quali ha devoluto alla cognizione della C.T.R. lo scrutinio degli specifici dati fattuali rispetto ai quali denuncia la sussistenza del vizio della motivazione meramente apparente, con ciò inducendo profili di inammissibilità nella modalità di proposizione del ricorso. Volendo prescindere da tale rilievo, si osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è prospettabile il vizio della mancanza del requisito della motivazione, costituente causa di nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, poichè radicalmente difforme dal modello legale della decisione motivata prescritto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36,comma 2, n. 49, per il processo tributario (e dall’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per il giudizio civile ordinario), nella ristretta ipotesi in cui la motivazione, pur graficamente esistente, risulta inidonea ad esternare l’iter logico che sorregge la decisione e a dare contezza delle ragioni per le quali il giudice ha assunto quella determinazione, la quale, pertanto, rimane sostanzialmente del tutto priva di apparato argomentativo (tra le molte Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016). Tale fattispecie non si verifica nel caso in esame. Il giudice di appello, dopo avere descritto, l’operazione di riorganizzazione societaria effettuata dal Gruppo societario Elveca tramite la creazione di una società (Elv. Fin. Srl) nella quale confluiva l’attività immobiliare e la gestione della liquidità della Elveca spa, ha esposto le ragioni per cui l’Ufficio aveva ritenuto la natura elusiva dell’operazione, siccome finalizzata alla fruizione del credito di imposta sui dividendi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 344 del 2003 (di abrogazione del meccanismo del credito di imposta sostituito dal regime della “partecipation exemption”) ed alla deduzione di una minusvalenza; ha quindi ritenuto l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina antielusiva di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37 bis, in quanto, secondo il giudizio in fatto della C.T.R., l’operazione di ristrutturazione aziendale era supportata da valide ragioni economiche e non erano ravvisabili condotte di aggiramento delle norme e di conseguimento di vantaggi fiscali di natura indebita.

Tale motivazione, siccome idonea ad esplicitare l’iter logico seguito dal giudice di appello per pervenire alla decisione assunta, non è annoverabile tra le motivazioni apparenti, il cui perimetro applicativo è ristretto all’ipotesi di motivazione esistente solo graficamente ma sostanzialmente vuota di ogni contenuto esplicativo, in ciò differenziandosi del vizio (non dedotto) di insufficiente motivazione di cui all’art. 365 c.p.c., comma 1, n. 5, relativo al diverso caso in cui la motivazione addotta, pur permettendo di comprendere il percorso logico seguito dal giudice per addivenire alla decisione assunta, tuttavia è affetta da carenze e lacune che non consentono di ritenere raggiunto lo standard della sufficienza argomentativa.

Alla soccombenza seguono le spese liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese in favore di Elv.Fin. srl, liquidate in Euro quattromila oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre

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