Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23696 del 01/09/2021

Cassazione civile sez. I, 01/09/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 01/09/2021), n.23696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3239/2017 proposto da:

F. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 15,

presso lo studio dell’avvocato Scapicchio Claudia, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Jacobacci Fabrizio,

giusta procura speciale per Notaio Dott. V.T. di (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Brumm S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 3, presso

lo studio dell’avvocato Baroncini Simona, rappresentata e difesa

dall’avvocato Migliavacca Luca, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

F. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 15,

presso lo studio dell’avvocato Scapicchio Claudia, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Jacobacci Fabrizio,

giusta procura speciale per Notaio Dott. Tomaso Vezzi di (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2029/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/05/2021 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale DE MATTEIS STANISLAO, che chiede che la Corte

rigetti il ricorso. Conseguenze di legge.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 2029/2016, depositata il 15.6.2016, ha rigettato l’appello principale proposto dalla F. s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1569/2010 del 12.10.2010, che aveva accertato e dichiarato che la produzione e la commercializzazione degli automodelli della Brumm s.n.c., società produttrice di modelli in miniatura di carrozze e di autovetture d’epoca, non costituiva alcuna violazione dei diritti di privativa industriale di F. s.p.a. e di F. Idea S.A, né tantomeno violazione del diritto d’autore e/o atto di concorrenza sleale, con condanna della F. s.p.a., anche nella qualità di successore universale della F. Idea S.A. al risarcimento dei danni nei confronti della Brumm s.n.c. nella misura di Euro 20.000, oltre accessori di legge e pubblicazione della sentenza. Inoltre, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, la Corte d’Appello di Bologna ha condannato la F. s.p.a. all’ulteriore somma di Euro 25.923,52 oltre accessori di legge.

Il giudice di secondo grado, previo rigetto dell’eccezione del difetto di giurisdizione del giudice italiano (per essere la giurisdizione devoluta al giudice inglese), ha ritenuto che la riproduzione fedele in scala ridotta dei modelli di autovetture F. da parte di Brumm non costituisce un utilizzo illecito del marchio della società di (OMISSIS), non essendovi stato nessun effetto confusorio, né un comportamento professionalmente scorretto. Né, peraltro, la F. poteva godere della tutela del diritto d’autore, in ragione del difetto del valore artistico del modello per cui era stata richiesta la protezione.

Avverso la predetta sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso per cassazione la F. s.p.a. affidandolo a quattro motivi.

La Brumm s.p.a. si è costituita in giudizio con controricorso.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la falsa ed erronea interpretazione di norme di diritto in punto giurisdizione.

In primo luogo, la ricorrente ha censurato l’interpretazione che la Corte d’Appello ha dato dell’art. 6 della Convenzione di Lugano del 16.09.1998, ritenendola in contrasto con il tenore letterale e la ratio della disposizione normativa in parola.

Lamenta, inoltre, la società ricorrente che, analizzando dettagliatamente l’atto introduttivo del giudizio così come le successive difese svolte dalle parti in primo grado, emerge che tutti i criteri di radicamento portano a negare la giurisdizione del giudice italiano, essendo stato richiesto dalla Brumm s.n.c. l’accertamento negativo della contraffazione non già in generale, ma relativamente al solo mercato inglese. In particolare, la lettera di diffida all’origine della presente causa è stata inviata da F. Idea S.A., società di diritto svizzero con sede in (OMISSIS) (cui F. s.p.a. è subentrata nel corso del giudizio), a due soggetti inglesi (Hamleys e Model Time), lamentandosi la violazione in Gran Bretagna dei diritti di marchio aventi efficacia nel territorio britannico.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta l’erronea e falsa applicazione di norme del diritto ed è stata formulata istanza di rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dalla Comunità Europea.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la falsa ed erronea interpretazione di norme di diritto in punto diritto di autore, sul rilievo che la Corte d’Appello avrebbe negato la tutela autorale in modo apodittico, venendo meno ai criteri enunciati da questa Corte nella sentenza n. 23292/2015.

4. Con il quarto motivo è stata dedotta, in punto risarcimento danno, la violazione dell’art. 2043 c.c. e art. 125 cod. propr. ind..

5. La questione di giurisdizione illustrata con il primo motivo del ricorso rientra tra quelle devolute alla cognizione delle Sezioni Unite di questa Corte, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1.

Ne consegue che devono rimettersi gli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite Civili, in ragione e per la soluzione della questione teste’ esaminata, rientrante, come detto, tra i motivi attinenti alla giurisdizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1.

P.Q.M.

Rimette gli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, in ragione e per la soluzione della questione, di cui in motivazione, rientrante tra i motivi attinenti alla giurisdizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2021

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