Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23695 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/10/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 28/10/2020), n.23695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 11571-2012 proposto da:

GARDENIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORRI IN SABINA

9, presso 10 studio dell’avvocato LOTTA GIUSEPPE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DI GIACOMO DOMENICO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 112/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST di

SALERNO, depositata il 23/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2020 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Gardenia s.r.l. impugnò dinanzi alla C.T.P. di Avellino la cartella di pagamento n. (OMISSIS), emessa in forza di ruolo dichiarato esecutivo dall’Agenzia delle Entrate e notificata da Equitalia Avellino s.p.a. in data 11.7.2007, per l’importo di Euro 102.365,92, per IVA anno 1997, così recuperando a tassazione l’omesso versamento di quanto dovuto a seguito della presentazione dell’istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis da parte della contribuente.

Nel contraddittorio con l’ente impositore e con l’Agente della riscossione, l’adita C.T.P. accolse il ricorso con sentenza n. 40/01/08, ma la C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno, con decisione del 23.3.2011, accolse l’appello dell’Ufficio, riformando l’impugnata sentenza e rigettando, quindi, le domande della società. In particolare, osservò il giudice d’appello che la cartella impugnata era stata emessa del tutto correttamente, per non essersi perfezionata la fattispecie prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, stante il mancato pagamento di tutte le rate dovute.

Gardenia s.r.l. ricorre ora per cassazione, sulla base di due motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. L’Agente della riscossione non ha resistito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si lamenta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 “e successive proroghe (L. n. 289 del 2002, art. 10)”, nella sostanza eccependosi la tardiva notifica della cartella di pagamento (eseguita in data 11.7.2007) e la conseguente decadenza dal potere impositivo, termine a dire della ricorrente maturato il 31.12.2002.

1.2 – Con il secondo motivo, infine, si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. h), stante l’omessa comunicazione di diniego di condono, con conseguente decadenza dell’Agenzia ai sensi del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44, nonchè del D.L. n. 138 del 2011, art. 2, comma 5-bis.

2.1 – Il ricorso è palesemente inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè per difetto di specificità.

Anzitutto, manca nel ricorso qualsivoglia idonea esplicazione dei fatti processuali, quali in particolare il contenuto delle decisioni sia di primo, che di secondo grado, neppure indicando le specifiche doglianze mosse da essa ricorrente, con l’appello, avverso la sentenza della C.T.P.

Già quanto precede impedisce il vaglio dei motivi di ricorso, giacchè la compiuta esposizione dei fatti serve ad illustrare alla Corte il corredo fattuale e giuridico su cui essa è chiamata ad incidere, scrutinando il ricorso stesso.

A ciò si aggiunga che, nella specie, la ricorrente omette qualsiasi censura – in senso letterale (fatta salva l’aggettivazione “ingiusta e lesiva”) – avverso la sentenza impugnata (la cui motivazione, si ripete, non è minimamente presa in considerazione nel ricorso), limitandosi a riproporre le tesi e gli argomenti già esposti nei gradi di merito.

Sul punto, è appena il caso di precisare che quello di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno specifico vizio di legittimità – che, in tesi, affligge la decisione impugnata – scegliendolo dal novero di quelli elencati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c. (così, ex multis, Cass. n. 16790/2018; Cass. n. 5558/2019). Nulla di tutto ciò è rinvenibile nei motivi in esame.

3.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In favore della parte costituita.

PQM

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle entrate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA