Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23694 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/10/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 28/10/2020), n.23694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7306-2015 proposto da:

L.B., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE

BELLE ARTI 1, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MOSILLO, che la

rappresenta e difende unicamente all’avvocato LILIANA FARRONATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, esso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 5927/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 6/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

F.G. impugnava un avviso di rettifica e liquidazione, notificato in data 14.3.2008, con il quale l’Agenzia delle entrate elevava il valore di un terreno compravenduto dal prezzo di Euro 320.000,00 dichiarato in atto ad Euro 742.000,00, applicando automaticamente la misura massima della valutazione OMI. La contribuente lamentava che le valutazioni OMI in base alle quali era stato rettificato il valore del terreno erano assolutamente incoerenti rispetto al valore stabilito ai fini ICI dal Comune di Bracciano il quale, con propria delib. 18 maggio 2006, n. 233, aveva stabilito l’importo di Euro 164,18 al metro quadrato. L’adita commissione, con sentenza n. 232/36/11, riduceva il valore accertato da Euro 742.000,00 a Euro 516.480,00. L.B., erede di F.G., impugnava la decisione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con sentenza n. 386/14/13, rigettava il ricorso. La pronuncia veniva impugnata dalla contribuente per revocazione, in ragione di evidente errore di fatto in cui erano incorsi i giudici di appello. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 5927/29/14, rigettava il ricorso per revocazione. L.B. propone ricorso per la cassazione della sentenza svolgendo un solo motivo, illustrato con memorie. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto che il primo periodo della sentenza da revocare, n. 386/14/13, che apoditticamente afferma la congruità del valore minimo al metro quadrato indicato dall’OMI, sia da solo sufficiente a motivare la congruità del valore, e che il successivo periodo in cui viene usato il termine “peraltro” sia una considerazione ad abundantiam irrilevante ai fini della motivazione della decisione. In conseguenza di ciò, i giudici di appello avrebbero del tutto omesso di prendere in considerazione il motivo di revocazione e quanto sostenuto nel ricorso per revocazione, laddove invece si è cercato di spiegare che, nella sentenza da revocare, la congruità apoditticamente affermata nel primo periodo viene motivata nel secondo periodo proprio con riferimento alle valutazioni ai fini ICI fatte dal Comune di Bracciano, rispetto alle quali la valutazione OMI appare coerente solo per l’errore commesso di considerarla anch’essa al metro quadrato. La sentenza impugnata n. 5927/29/14 dunque, ritenendo che, nella sentenza da revocare, il confronto tra le valutazioni OMI e la valutazione comunale fosse un richiamo ad abundantiam avrebbe del tutto omesso di esaminare la sussistenza e la decisiva rilevanza dell’errore di fatto dedotto dall’odierna ricorrente. La ricorrente, inoltre, deduce che i valori 0.M.I., nell’ambito di un accertamento di valore di un immobile, possono avere per lo più un significato meramente indiziario, ma mai potranno costituire l’unico ed il solo elemento posto dall’Ufficio a base dell’accertamento.

2. Il motivo è infondato per i principi di seguito enunciati.

a) Si legge nella motivazione della sentenza impugnata che la contribuente, con il ricorso per revocazione, ha sostenuto che la pronuncia era fondata sul presupposto erroneo che: “la valutazione dell’OMI fosse al metro quadrato come quella comunale ai fini ICI e solo a seguito di tale palese errore di fatto ha affermato la congruità del valore minimo determinato dall’OMI per il terreno sui cui si controverte” e che ” senza tale palese errore di fatto, la sentenza impugnata non avrebbe potuto affermare la congruità sostanziale della valutazione minima dell’OMI rispetto alla valutazione ai fini ICI del Comune di Bracciano ma al contrario avrebbe dedotto che la valutazione minima OMI è ingiustificatamente incongrua rispetto a quella comunale essendo più che doppia”.

La Commissione Tributaria Regionale ha escluso l’errore revocatorio, ritenendo che “la decisione della Commissione Regionale non è fondata sul confronto tra la valutazione O.M.I. e la valutazione ai fini L. C.I. del Comune di Bracciano richiamata solo ad abundantiam. Infatti, la sentenza conferma, condividendone le motivazioni, la decisione della Commissione Provinciale che ha riconosciuto la congruità del valore minimo attribuito dall’O.M.I. al terreno oggetto di trasferimento, fissato in Euro 1.600,00/al metro quadro”.

Ne consegue che i giudici appello hanno adeguatamente illustrato le conclusioni dell’iter logico seguito per giungere al proprio convincimento, con motivazione congrua e priva di vizi logici, sicchè nessuna censura per omessa motivazione può essere espressa.

b) Nella fattispecie, inoltre, non sussiste un errore revocatorio. Occorre premettere che l’istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (cfr, ex plurimis, Cass. civ. sentt. nn. 13915 del 2005 e 2425 del 2006, v. anche Cass. civ. SS.UU. sent. n. 9882 del 2001).

Questa Corte ha osservato che l’errore di fatto revocatorio deve risultare dagli atti o documenti della causa affermando che: “vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali, purchè, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti” (per tutte Cass. SS. UU. n. 5303 del 1997; v. poi Cass. SS.UU. n. 561 del 2000; Cass. SS.UU. n. 15979 del 2001; Cass. SS.UU. n. 23856 del 2008; Cass. SS.UU. n. 4413 del 1016).

Di conseguenza, “non è idoneo ad integrare errore revocatorio l’ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l’interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale – quand’anche risulti errata – di revocazione” (Cass. n. 14108 del 2016; Cass. n. 13181 del 2013; da ultimo, nello stesso senso, Cass., sez. L, n. 8828 del 2017; Cass. n. 27570 del 2018).

Nella specie, non solo non sussiste il dedotto vizio revocatorio, in quanto la ricorrente ha sostanzialmente dedotto un vizio di motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale fondato sul travisamento della prova (con ciò implicando una constatazione che l’informazione probatoria, utilizzata nella motivazione, è stata contraddetta da uno specifico atto processuale), ma il giudice del merito, con accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logici, lo ha concretamente escluso, affermando che: “la decisione della Commissione Regionale non è fondata sul confronto tra la valutazione 0.M.I. e la valutazione ai fini I.C.I. del Comune di Bracciano richiamata solo ad abundantiam”.

c) Sono, infine, inammissibili, le censure relative al difetto di prova dell’accertamento di valore fondato sui dati OMI, in ragione della novità della questione introdotta per la prima volta in sede di legittimità, oltre al fatto che se fosse stata dedotta nel giudizio di revocazione, sarebbe stata comunque inammissibile, attinendo a valutazioni giuridiche espresse dal giudice del merito e non ad un errore revocatorio.

3. In definitiva il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

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