Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23694 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. III, 11/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3706/2009 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SANTAGATI Antonio

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 694/2008 del GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTA,

depositata il 02/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 20 luglio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Nel giudizio di rinvio promosso a seguito di sentenza della Corte di cassazione, con sentenza 2 ottobre 2008 n. 694 il Giudice di pace di Caltanissetta – in accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Condominio (OMISSIS) – ha dichiarato inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo a suo carico, a suo tempo richiesto dalla s.p.a. Fondiaria SAI Assicurazioni; ha conseguentemente dichiarato nullo il decreto ingiuntivo ed ha condannato la Fondiaria al rimborso delle spese del giudizio di rinvio, compensando quelle del giudizio di cassazione.

Propongono ricorso per cassazione il Condominio, per due motivi, ed il suo difensore personalmente, avv. Antonio Santagati, per un motivo.

L’intimata non ha depositato difese.

2.- Con il primo motivo il Condominio lamenta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., poichè la sentenza impugnata ha omesso di prendere in esame la sua domanda di rimborso delle spese del primo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi con la sentenza annullata dalla Corte di cassazione.

Con il secondo motivo lamenta violazione degli art. 24 e 111 Cost., 91 e 92 cod. proc. civ. , poichè il giudice di rinvio ha compensato le spese del giudizio di cassazione senza motivazione, limitandosi a giustificare la decisione con la frase: Appare equo….data la specificità della questione.

3.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

Il giudice di rinvio è tenuto a liquidare le spese processuali relative a tutti i gradi del giudizio, ivi incluso quello annullato dalla Corte di cassazione, sul quale effettivamente la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare.

E’ parimenti inidonea a giustificare la compensazione delle spese del giudizio di cassazione la motivazione adottata dalla sentenza impugnata, poichè non è possibile desumere dalla natura della controversia in oggetto, nè da altre circostanze, quali siano le specificità delle questioni trattate, che possano essere ritenute tali da giustificare la totale compensazione delle spese del giudizio di cassazione, dal quale il Condominio è uscito completamente vittorioso.

La motivazione della compensazione delle spese ben può essere espressa in un giudizio sintetico, purchè esso valga a chiarire le ragioni che stanno alla base della decisione.

Nella specie le espressioni usate fanno pensare ad una mera formula di stile, che copre una decisione della quale non è possibile individuare le ragioni, in contrasto con le disposizioni dell’art. 92 cod. proc. civ., comma 2.

4.- E’ fondato anche l’unico motivo di ricorso proposto dall’avv. Santagati, che lamenta l’omessa pronuncia sulla sua domanda di distrazione delle spese dell’intero giudizio.

Il GdP non ha pronunciato sulla domanda stessa, senza alcuna motivazione.

5.- Propongo che il ricorso sia deciso in Camera di consiglio, con l’accoglimento di tutti i motivi”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame dei ricorsi, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, quanto al ricorso proposto dal Condominio, ricorso che deve essere accolto con riguardo ad entrambi i motivi.

2.- Il ricorso proposto dall’avv. Santagati è invece inammissibile, poichè il rimedio esperibile nel caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese va ravvisato – in mancanza di un’espressa indicazione legislativa – nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ..

Non possono essere utilizzati allo scopo gli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione delle spese gualificarsi come domanda autonoma (Cass. civ. S.U. 7 luglio 2010 n. 16037, la quale ha rilevato che la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 cod. proc. civ., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione).

3.- In accoglimento dei due motivi del ricorso del Condominio (OMISSIS) la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito.

L’intimata s.p.a. Fondiaria SAI Assicurazioni deve essere condannata a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi davanti al GdP, liquidate complessivamente in Euro 1.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi;

Euro 600,00 per diritti ed Euro 800,00 per onorari; nonchè le spese del primo ricorso per cassazione, liquidate complessivamente in Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 700,00 per onorari.

La somma complessivamente spettante al Condominio (OMISSIS) è quindi pari ad Euro 2.500,00, a cui vanno aggiunti il rimborso delle spese generali e gli accessori previdenziali e fiscali di legge.

La ricorrente ha altresì diritto al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate nel dispositivo.

PQM

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Condominio (OMISSIS).

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la s.p.a. Fondiaria SAI a pagare al ricorrente la somma complessiva di Euro 2.500,00, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali.

Condanna altresì l’intimata a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 700,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Dichiara inammissibile il ricorso dell’avv. Santagati.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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