Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23694 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.10/10/2017),  n. 23694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13535-2015 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G MAZZINI

123, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO SPINOSA, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMPASS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EZIO 24, presso lo studio

dell’avvocato GIANCARLO PEZZANO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ELISA NEMBRI, LUIGI CELLA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 927/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/02/2015 R.G.N. 906/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SPINOSA BENEDETTO;

udito l’Avvocato PEZZANO GIANCARLO.

Fatto

FATTO E MOTIVI

1. La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso proposto da M.D. nei confronti della società Compass spa volto all’accertamento della illegittimità del licenziamento intimato il 2.4.2009 ed alla pronuncia dei provvedimenti restitutori, economici e reali.

2. La Corte territoriale ha rilevato che risultava dimostrato che il M., pur conoscendo la procedura da seguire nell’istruttoria dei finanziamenti e pur sapendo, in particolare, che nei casi degli “alert” del sistema informatico il visto di conformità doveva essere apposto solo all’esito dei controlli, aveva apposto il visto di conformità attestando falsamente l’effettuazione dei controlli, per tal via consentendo la prosecuzione delle pratiche di finanziamento; che, di contro, non era risultato provato che per ciascuna pratica fossero stati fissati dalla datrice di lavoro predeterminati tempi di trattazione di ciascuna pratica di finanziamento.

3. La Corte territoriale ha ritenuto che, diversamente da quanto affermato nella sentenza di primo grado, tale condotta, avuto riguardo alla delicatezza delle funzioni e al grado di responsabilità correlato alle mansioni affidate, integrava la violazione dei fondamentali obblighi contrattuali di cui all’art. 2105 c.c. e dei principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.; che il comportamento del lavoratore, avuto riguardo alla sua volontarietà, era di gravità tale da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario; che la gravità non era sminuita dal fatto che il numero delle pratiche evase in violazione della prescritta procedura fosse esiguo rispetto a quello delle pratiche complessivamente trattate.

4. Avverso detta sentenza M.D. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad a quattro motivi, al quale la società Compass spa ha resistito con tempestivo controricorso ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Sintesi dei motivi.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., della L. n. 604 del 1966, art. 3 e dei principi in tema di proporzionalità e di gradualità della sanzione disciplinare.

6. Lamentando apoditticità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente asserisce che la Corte territoriale, nella formulazione del giudizio di gravità della condotta addebitata ad esso ricorrente e del giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva, avrebbe omesso di considerare l’esiguità del numero delle pratiche trattate in modo irregolare e il tempo fissato (venti minuti) per la loro definizione. Deduce che la negligenza è propria delle condotte colpose e non dolose.

7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e omessa motivazione sulla eccezione di tardività delle contestazioni disciplinari in data 21 gennaio e 18 febbraio 2009. Deduce di avere dedotto, nella memoria di costituzione depositata nel giudizio di appello, che già nei mesi di giugno e di luglio 2008 la datrice di lavoro aveva avuto conoscenza dei fatti oggetto di contestazione disciplinare avendo più volte trasferito esso ricorrente in Filiali diverse.

8. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omessa motivazione in ordine alla dedotta conformità del comportamento addebitato ad esso ricorrente alla prassi aziendale vigente per la concessione dei finanziamenti.

9. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, della L. n. 604 del 1966, art. 3 e art. 2699 c.c. Lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare in ordine alla dedotta mancanza del codice disciplinare.

Esame dei motivi.

10. Il primo motivo è infondato nella parte in cui il ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., reputa in sostanza non corretta la sussunzione del fatto addebitato nell’archetipo legale della giusta causa di licenziamento e del principio di proporzionalità della sanzione disciplinare.

11. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo precisato che il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 6099/2017, 24029/2016, 10057/2016, 14468/2015).

12. Dal richiamato principio generale è stata tratta la conseguenza, in tema di licenziamento per giusta causa, della possibilità di configurare un vizio di sussunzione solo qualora “la combinazione e il peso dei dati fattuali, così come definiti dal giudice del merito, non consente la riconduzione degli addebiti disciplinari alla nozione legale di giusta causa di licenziamento, e che, altrimenti, occorrerà dedurre che è stato omesso l’esame di un parametro tra quelli individuati dalla giurisprudenza ai fini dell’integrazione della giusta causa avente valore decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia con certezza e non con grado di mera probabilità; ma in tal caso il vizio è attratto nella sfera di applicabilità dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Cass. 18715/2016). E’ stato, inoltre, precisato che per le sentenze, quale è quella oggi impugnata (pubblicata il 18.2.2015), pronunciate decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, sarà denunciabile unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

13. Va anche osservato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la valutazione in ordine alla ricorrenza della giusta causa e al giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo (Cass.1977/2016, 1351/2016, 12059/2015, 25608/2014 del 2014).

14. Con riguardo all’elemento soggettivo va, poi, ribadito il principio secondo il quale, al fine di ritenere integrata la giusta causa di licenziamento, non è necessario che l’elemento soggettivo della condotta del lavoratore si presenti come intenzionale o doloso, nelle sue possibili e diverse articolazioni, posto che anche un comportamento di natura colposa, per le caratteristiche sue proprie e nel convergere degli altri indici della fattispecie, può risultare idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario così grave ed irrimediabile da non consentire l’ulteriore prosecuzione del rapporto. (Cass. 13512/2016, 5548/2010).

15. Tanto precisato, va rilevato che, con il motivo in esame, parte ricorrente propone un diverso apprezzamento della gravità dei fatti e della concreta ricorrenza degli elementi che integrano i parametri normativi della giusta causa e della proporzionalità della sanzione del licenziamento, apprezzamento che, ponendosi, per quanto innanzi precisato, sul piano del giudizio di fatto, è demandato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo a condizione che la censura contenga una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli standards, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale (Cass. 5707/2017, 23862/2016, 7568/2016, 2692/2015, 25608/2014, 6498/2012, 5095/2011, 35/2011, 19270/2006, 9299/2004), incoerenza che non è ravvisabile nella sentenza impugnata.

16. La Corte territoriale, infatti, ha formulato il giudizio di gravità della condotta posta a base del licenziamento e della proporzione della sanzione risolutiva rispetto ai fatti contestati, nei termini risultati accertati nel giudizio di primo grado (omissione di controlli e mancata acquisizione di documenti necessari per la corretta istruttoria delle pratiche di finanziamento, false dichiarazioni in ordine all’avvenuta effettuazione dei controlli con apposizione della sigla sulle pratiche, a fronte degli “alert” segnalati dal sistema informatico), non in via astratta, come opina il ricorrente, ma, in conformità ai principi affermati nei punti 13 e 14 di questa sentenza.

17. La Corte territoriale ha, infatti, tenuto conto degli aspetti concreti del rapporto dedotto in giudizio (inesistenza dell’obbligo di rispettare il tetto di venti minuti per la trattazione di ciascuna pratica di finanziamento), della intenzionalità della condotta (consapevolezza della necessità di effettuare i controlli nei casi di comparsa degli “alert” e di apporre il visto solo a controlli effettuati), della volontarietà della condotta medesima (desunta dalla mancanza di approfondimenti in ordine al fatto che i datori di lavoro indicati dai diversi clienti erano riconducibili al medesimo numero di utenza telefonica), del mancato rispetto, da parte del M., dell’ obbligo, di cui agli artt. 2104 e 1176 c.c., di adottare, indipendentemente da direttive impartite, le cautele necessarie per la gestione ed esecuzione del lavoro in modo professionalmente corretto, della incidenza concreta della condotta addebitata sul vincolo fiduciario (delicatezza delle funzioni affidate al M. connotate dall’elemento della fiducia e dall’assunzione di specifiche responsabilità), della irrilevanza del rapporto tra il numero delle pratiche trattate in maniera irregolare e il numero di quelle complessivamente trattate.

18. Il motivo è inammissibile nella parte in cui addebita alla sentenza motivazione tautologica ed omessa. Si tratta, infatti, di denuncia estranea al perimetro del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile “ratione temporis” (la sentenza è stata pubblicata, come già evidenziato, il 18.2.2015), il quale consente di denunciare in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali e che si compendia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza” della motivazione, e che è rinvenibile solo in caso di un vizio “così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”, perchè le argomentazioni risultano svolte in modo “talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del “decisum” (Cass. SSUU 8053/2014).

19. Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame, avendo la Corte di appello esaustivamente motivato le ragioni del giudizio valoriale della gravità della condotta e della proporzione rispetto a questa della sanzione espulsiva (cfr. punti 2, 3, 16 e 17 di questa sentenza); va evidenziato che il ricorrente non ha indicato quale sia il fatto storico che, se valutato, avrebbe determinato un esito diverso della valutazione espressa dal giudice del merito.

20. Il secondo motivo è inammissibile in quanto il ricorrente si limita ad allegare di avere eccepito nella memoria di costituzione nel giudizio di appello la tardività della contestazione disciplinare ma omette di specificare se detta eccezione era stata ritualmente formulata nel giudizio di primo grado, luogo processuale in cui si definiscono irretrattabilmente, ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli ambiti del “thema decidendum” e del “thema probandum” (Cass. 8700/2017, 10688/2016, 21176/2015, 26859/2013, 18207/2010; Ord. 22161/2015,22641/2015).

21. Il terzo motivo è inammissibile perchè, ancora una volta, il ricorrente si limita ad allegare di avere dedotto nella memoria di costituzione nel giudizio di appello di avere conformato il proprio comportamento alle prassi aziendali ma non specifica se la circostanza relativa all’esistenza di siffatte prassi fosse stata allegata già nel ricorso di primo grado (vanno sul punto richiamate le considerazioni svolte nel punto 20 di questa sentenza).

22. Il quarto motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non ha allegato di avere dedotto nel ricorso di primo grado e in sede di appello la inesistenza del codice disciplinare e la sua mancata affissione (cfr. punto 20 di questa sentenza).

23. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

24. Le spese seguono la soccombenza.

25. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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