Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23693 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 24/09/2019), n.23693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17597-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to ope legis in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

V.G., F.B., V.M. ed

V.E., elett.te dom.ti in PIACENZA, alla Via ANCILLOTTI, n. 8,

presso lo studio del Dott. A.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 62/26/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 30/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/05/2019 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

Fatto

RILEVATO

che V.G., F.B., V.M. ed V.E. proposero separati ricorsi, innanzi alla C.T.P. di Lodi, avverso gli avvisi di accertamento loro notificati dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Codogno, relativamente ad una ripresa I.V.A. concernente un atto di compravendita stipulato il 31.3.2000, in virtù del quale ciascuno di essi aveva alienato, pro quota ed in favore di C.A., nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, un terreno edificabile ed agricolo sito in San Rocco al Porto (Lo);

che, previa loro riunione, la C.T.P. di Lodi accolse i ricorsi con sentenza 25/02/2009, successivamente impugnata dall’AGENZIA DELLE ENTRATE innanzi alla C.T.R. della Lombardia; quest’ultima, nel rigettare l’appello, confermò la gravata decisione ritenendo esser stati violati, nella specie, (a) la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, (per non risultare allegato, ad alcuno degli avvisi di accertamento impugnati, il precedente atto di accertamento con adesione sottoscritto dal C. – acquirente del terreno – e sotteso alla ripresa operata nei confronti degli originari ricorrenti) nonchè (b) la L. n. 289 del 2002, art. 10, in conseguenza dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 17.7.2008, in causa C132/06 e, infine, (c) i principi di certezza del diritto, tutela dell’affidamento e della buona fede, nonchè di divieto di doppia imposizione;

che avverso tale sentenza l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, mentre sono rimasti intimati V.G., F.B., V.M. ed V.E..

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso l’AGENZIA lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 7, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 7, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto violato l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo, non avendo considerato che questo, ove assolto mediante relatio ad un altro atto, non richiede necessariamente l’allegazione di quest’ultimo (come invece opinato dai giudici di merito: “l’Ufficio di Codogno, dopo aver più volte richiamato nella parte motiva degli avvisi impugnati l’atto di accertamento con adesione redatto e sottoscritto dall’Agenzia delle Entrate e dall’acquirente C.A., atto non conosciuto dalle parti venditrici, ha omesso di allegarlo, così violando il preciso obbligo posto dal cit. art. 7..” – cfr. p. 2, ultimo cpv), essendo sufficiente che ne sia riprodotto il contenuto essenziale;

che il motivo è fondato;

che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità, la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, che si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, consente di assolvere all’obbligo di motivazione degli atti tributari anche per relationem, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato; sennonchè, tale obbligo può essere soddisfatto non solo mediante allegazione dell’atto richiamato, ma – come correttamente evidenziato dalla difesa erariale – anche attraverso la riproduzione del suo contenuto essenziale e, cioè, l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (così, da ultimo, Cass., Sez. 6-5, 11.4.2017, n. 9323, Rv. 643954-01);

che la C.T.R., nel ritenere imprescindibile, ai fini del soddisfacimento dell’obbligo di motivazione, l’allegazione dell’atto sotteso agli avvisi di accertamento impugnati ed oggetto di relatio da parte di questi ultimi, ha dunque disatteso tali consolidati principi, laddove avrebbe dovuto verificare, al contrario, se gli atti impugnati riproducessero, quantomeno, il “contenuto essenziale” dell’atto richiamato (operazione che, dunque, la C.T.R., alla luce delle coordinate ermeneutiche che precedono, dovrà svolgere in sede di rinvio, trattandosi di un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito);

che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), della violazione della L. n. 289 del 2002, art. 10), per non avere la C.T.R. ritenuto la notifica degli avvisi di accertamento impugnati tempestiva, nonostante la proroga biennale contemplata dalla richiamata disposizione;

che il motivo è fondato, rappresentando principio consolidato dal quale la C.T.R. si è discostata – quello in virtù del quale la disapplicazione, per contrasto con il diritto unionale, delle disposizioni interne sul condono in relazione all’IVA non incide sulla proroga dei termini per l’accertamento prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 10, proprio per consentire all’Amministrazione di effettuare gli adempimenti imposti dal condono senza pregiudizio per l’esercizio del potere accertativo nelle ipotesi nelle quali, per scelta del contribuente o limitazione normativa, non possa realizzarsi la definizione premiale (Cass., Sez. 5, 5.7.2018, n. 17621, Rv. 649820-01); che con il terzo motivo, infine, l’AGENZIA lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, nonchè dei principi di certezza del diritto, di buona fede e di affidamento, in relazione all’erroneità della statuizione assunta dalla C.T.R. con riferimento alla ritenuta alternatività tra imposta di registro ed I.V.A.);

che anche tale motivo è fondato, giacchè il cd. “principio del consolidamento del criterio impositivo”, in virtù del quale è precluso all’Amministrazione finanziaria, decorso il termine previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, procedere ad una diversa qualificazione dell’atto presentato per la registrazione ed esigere di conseguenza una diversa imposta, opera quando, essendo pacifica l’applicabilità dell’imposta di registro, ne sia in discussione la misura, non quando si contesti al contribuente di avere assolto, in relazione all’atto, un’imposta di tipo diverso da quella dovuta, ovvero di non averne assolta alcuna delle due, atteso che, in caso di imposizione alternativa, il contribuente ha l’obbligo di corrispondere il tributo previsto dalla legge e non quello scelto in base a considerazioni soggettive (così, da ultimo, Cass., Sez. 5, 8.7.2016, n. 13963, Rv. 640366-01);

Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere accolto, con cassazione della gravata decisione e rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, affinchè decida la controversia attenendosi ai principi che precedono, liquidando, altresì, le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Per l’effetto, cassa la gravata decisione e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, affinchè decida la controversia attenendosi ai principi che precedono, liquidando, altresì, le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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