Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23693 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. III, 11/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1299/2009 proposto da:

F.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato RITA

BRUNO, rappresentata e difesa dall’avvocato RIZZO Antonio giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 193/2008 del TRIBUNALE di CATANIA

dell’08/01/08, depositata il 14/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 20 luglio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- G.C. ha notificato al Condominio di (OMISSIS), decreto ingiuntivo del Giudice di pace di Catania, recante condanna a pagare Euro 2.253,84, oltre alle spese.

Il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo per la mancata proposizione dell’opposizione ed il G. ha notificato atto di precetto per l’intera somma alla condomina F.C..

Questa ha proposto opposizione agli atti esecutivi, deducendo la nullità-inesistenza del precetto, per la mancata notifica a lei del titolo esecutivo.

L’opposto ha chiesto il rigetto dell’opposizione, sul rilievo che la notificazione del titolo non era necessaria, in forza del disposto di cui all’art. 654 cod. proc. civ., comma 2.

Con sentenza 8-14 gennaio 2008 n. 193 il Tribunale di Catania ha respinto l’opposizione.

Con atto notificato il 9 gennaio 2009 la F. propone tre motivi di ricorso per cassazione. L’intimato non ha depositato difese.

2.- Il Tribunale ha ritenuto che l’art. 654 cod. proc. civ., applicabile in tutti i casi in cui il decreto ingiuntivo sia divenuto esecutivo – escluda la necessità di una nuova notificazione dell’ingiunzione medesima, ai fini dell’esecuzione, purchè nell’atto di precetto notificato all’ingiunto sia fatta menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula esecutiva, restando irrilevante l’eventuale, erronea indicazione della data dell’ordinanza che ha concesso la provvisoria esecuzione.

Ha poi ritenuto che, essendo il Condominio ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei partecipanti, i creditori possano direttamente procedere contro ogni singolo condomino per l’intero debito contratto dall’amministratore nell’interesse comune.

La F. propone tre motivi di ricorso per cassazione.

L’intimato non ha depositato difese.

3.- Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 479 cod. proc. civ. e art. 654 cod. proc. civ., comma 2, nonchè vizi di motivazione, la ricorrente afferma che – qualora si voglia agire esecutivamente nei confronti di un singolo condomino in forza di decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del Condominio – occorre che il titolo esecutivo sia notificato al condomino esecutato, essendo il principio di cui all’art. 654 cit., applicabile solo nei confronti dell’ingiunto.

3.1.- Il motivo è fondato.

Il Condominio è soggetto distinto da ognuno dei singoli condomini, ancorchè si tratti di soggetto non dotato di autonomia patrimoniale perfetta, e l’art. 654, comma 2, è da ritenere applicabile solo al soggetto nei confronti del quale il decreto ingiuntivo sia stato emesso ed al quale sia stato ritualmente notificato.

Qualora il creditore intenda far valere la responsabilità patrimoniale di un soggetto diverso dall’ingiunto – pur se in ipotesi responsabile dei debiti di lui – a cui il titolo esecutivo non sia stato mai notificato, la norma dell’art. 654, comma 2, è da ritenere inapplicabile, dovendosi sempre riconoscere al soggetto passivo dell’esecuzione il diritto di avere notizia e piena cognizione della natura del titolo in forza del quale si procede nei suoi confronti.

Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l’amministratore abbia la rappresentanza dei singoli condomini ed, in quanto tale, sia legittimato a ricevere la notificazione di atti con effetti immediatamente riconducibili ai condomini.

L’amministratore ha la rappresentanza del Condominio, non dei singoli condomini e, si ripete, si tratta di soggetti – ovverosia di centri di imputazione di rapporti giuridici – autonomi e diversi l’uno rispetto all’altro; pur se, agli effetti della responsabilità patrimoniale, i condomini possono essere chiamati a rispondere dei debiti del Condominio (entro i limiti delle rispettive quote: infra, par. 5).

4.- Il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe ritenuto, contrariamente al vero, che il precetto menzionasse la data in cui è stato emesso il provvedimento di esecutorietà, risulta assorbito.

5.- Il terzo motivo, con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e contraddittoria motivazione, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il creditore possa agire contro un singolo condomino per l’intero debito del Condominio, anzichè solo entro i limiti della quota spettante all’esecutato, è parimenti fondato.

In difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà nel debito fra i condomini ed il Condominio, è da ritenere che il singolo condomino risponda dei debiti contratti dall’amministratore nei confronti dei terzi, per la gestione degli interessi comuni, solo entro i limiti della sua quota, sia perchè le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro sono divisibili; sia perchè l’amministratore vincola i condomini entro i limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli, mandato che si commisura alla quota spettante a ciascuno (Cass. civ. S.U. 8 aprile 2008 n. 9148).

5.- Propongo che il ricorso sia deciso in Camera di consiglio, con l’accoglimento del primo e del terzo motivo, restando assorbito il secondo”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Con istanza 23.9.2011 il difensore della ricorrente ha chiesto che il ricorso venga riunito ad altro (RGN 1302/2009), da essa stessa proposto contro l’avv. G..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

6.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, rigetta l’istanza di riunione, trattandosi di ricorsi contro sentenza discusse.

Nel merito condivide la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

In accoglimento del primo e del terzo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Catania, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi ai principi di diritto enunciati nei precedenti parr.

3.1 e 5 (parti in corsivo).

Il secondo motivo risulta assorbito.

7.- Il giudice di rinvio deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo, Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Catania, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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