Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23692 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/10/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 28/10/2020), n.23692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6014/2017 R.G., proposto da:

U.V., rappresentato e difeso dall’Avv. Mauro Longo, con

studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in

allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

Il Ministero della Giustizia, con sede in Roma, in persona del

Ministro pro tempore, e l’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, con

sede in Roma, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e

difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove

per legge domiciliata;

– controricorrenti –

e

Equitalia Giustizia S.p.A.” (già “Equitalia Sud S.p.A.”), con sede

in Roma, in persona del procuratore speciale C.F., a

mezzo di procura speciale a mezzo di scrittura privata autenticata

nella firma dal Notaio D.L.M. da Romani febbraio 2016, rep.

n. 41146, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimiliano Vito, con

studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in

calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Roma il 15 dicembre 2016 n. 8533/08/2016, non notificata; udita

la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 marzo

2020 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe;

udito per U.V. l’Avv. Mauro Longo, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il Ministero della Giustizia e l’Ufficio del Giudice di

Pace di Roma, l’Avv. Luca Reali, che ha chiesto il rigetto;

udito per Equitalia Giustizia S.p.A.” l’Avv. Massimiliano Vito, che

ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale,

Dott. Basile Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 15 dicembre 2016 n. 8533/08/2016, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale di Roma accoglieva l’appello proposto dal Ministero della Giustizia e dall’Ufficio del Giudice di Pace di Roma nei confronti di U.V. e dell’Equitalia Giustizia S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma 11 febbraio 2016 n. 1825/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. Il giudice di appello rilevava che: a) il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un invito al pagamento del contributo unificato per l’importo complessivo di Euro 30,00 in relazione ad un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa nell’anno 2009; b) la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente sul rilievo che il procedimento di opposizione a sanzione amministrativa fosse esente dal contributo unificato. La Commissione Tributaria Regionale riformava la sentenza impugnata, sul presupposto che l’esenzione dal contributo unificato valesse soltanto per i procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 10.

2. Avverso la sentenza di appello, U.V. proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 2 marzo 2017 ed affidato ad un unico motivo; il Ministero della Giustizia, l’Ufficio del Giudice di Pace di Roma e l’Equitalia Giustizia S.p.A.” si costituivano con controricorso. Quest’ultima ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 10, e del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 10, comma 1 (nel testo anteriore alla modifica apportata dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 212), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio), per aver erroneamente ritenuto che i procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa di cui all’art. 615 c.p.c., comma 1, non beneficiassero dell’esenzione dal contributo unificato.

2. In via pregiudiziale, il ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 10, e del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 10, comma 1 (nel testo anteriore alla modifica apportata dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 212), per violazione degli artt. 3 e 24 Cost..

La questione è manifestamente inammissibile, essendosi limitato il ricorrente alla mera indicazione delle norme legislative che sono sospettate di incostituzionalità e dei parametri costituzionali che si assumono violati, senza fornire alcuna argomentazione circa “i termini e motivi” della rilevanza e della non manifesta infondatezza (L. Cost. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, comma 2) e senza alcuna specificazione (in relazione alla denunciata violazione del principio di eguaglianza) della norma assurgente a termine di paragone (il c.d. “tertium comparationis”).

Peraltro, anche a voler presumere (per deduzione logica dal tenore del ricorso) che la soggezione a contributo unificato dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. sia idonea a configurare, per un verso, un’irragionevole disparità di trattamento (rispetto all’esenzione prevista per l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23) e, per un altro verso, una lesione del diritto di difesa (in relazione all’antieconomicità dell’azione giudiziaria), sotto il “primo aspetto, occorre rammentare la discrezionalità del legislatore nel differenziare il regime impositivo di fattispecie eterogenee (nella specie, sul piano processuale) (Corte Cost., 13 febbraio 2009, n. 49; Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 144) e, sotto il secondo aspetto, bisogna distinguere tra oneri razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio, la cui previsione non determina ostacolo alla tutela giudiziaria, ma ne costituisce solo il costo, e oneri tendenti alla soddisfazione di interessi del tutto estranei alle finalità predette, che ostacolano la tutela giurisdizionale e sono, pertanto, illegittimi, evidenziando che il contributo unificato è da ricomprendere nella prima categoria (Corte Cost., 23 marzo 2012, n. 69). Per cui, la questione sarebbe, comunque, infondata.

3. Per il resto, si deve osservare che il mezzo, quale esplicitato in concreto, deve essere riqualificato, secondo il principio di diritto che l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass., Sez. 6, 20 febbraio 2014, n. 4036; Cass., Sez. 6, 27 ottobre 2017, n. 25557; Cass., Sez. 6, 7 novembre 2017, n. 26310).

Infatti, anche se il ricorrente ha sussunto formalmente la critica alla sentenza impugnata nell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sostanza l’ha poi sviluppata in termini di violazione di legge (in particolare, con riguardo alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 10, ed al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 10, comma 1, nel testo anteriore alla modifica apportata dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 212), quindi secondo la previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (Cass., Sez. 6, 7 novembre 2017, n. 26310).

4. Ciò detto, il motivo (così come riqualificato ex officio iudicis) si palesa infondato.

Il thema decidendum è stato compiutamente affrontato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 266/E del 30 ottobre 2009 e dalla nota del Ministero della Giustizia n. 123240 del 9 ottobre 2009 (entrambe citate dalle amministrazioni controricorrenti), con argomentazioni in punto di diritto che sono pienamente condivise da questa Corte.

Disciplinando il giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 10, (ora abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 1) stabilisce che “gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta”.

Ora, anche in considerazione dell’inserimento della previsione esentativa nell’ambito della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, il collegio ritiene che essa trovi esclusiva applicazione con riguardo al giudizio di “opposizione all’ordinanza-ingiunzione”, a prescindere dal grado, ma non possa estendersi al giudizio di opposizione all’esecuzione.

Difatti, tale processo è caratterizzato dalla previsione di un rito speciale e di un trattamento tributario di favore. Il regime di esenzione, di cui si tratta è strettamente collegato alla specificità del processo disciplinato dalla L. 24 novembre 1981 n. 689 e non può, quindi, essere esteso ai giudizi di opposizione all’esecuzione, che trovano il proprio fondamento normativo nelle disposizioni del codice di procedura civile.

Invero, le norme di carattere eccezionale, quali sono quelle che introducono agevolazioni od esenzioni, esigono un’esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione. Esse non ammettono “(…) interpretazioni analogica o estensiva (…) con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa” (Cass., Sez. 5, 7 maggio 2008, n. 11106 – nello stesso senso: Cass., Sez. 5, 7 marzo 2013, n. 2925; Cass., Sez. 5, 4 marzo 2016, n. 4333; Cass., Sez. 6, 21 giugno 2017, n. 15407; Cass., Sez. 5, 16 maggio 2019, n. 13145). In definitiva, si può concludere che l’esenzione dal contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 10, comma 1 (nel testo anteriore alla modifica apportata dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 212) è unicamente applicabile al giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione della L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 22 e non anche al giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c..

5. Stante l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

6. La novità della questione trattata, sulla quale non constano precedenti specifici, giustifica la compensazione delle spese giudiziali.

7. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese giudiziali; dà atto dell’obbligo, a carico di U.V., di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

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