Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23692 del 01/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 01/09/2021), n.23692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3671-2019 proposto da:

S.C., anche quale titolare dell’omonima impresa

individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ILDEBRANDO

GOIRAN, 23, presso lo studio dell’avvocato UGO SARDO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati BRUNO GUARALDI,

SILVIA MARZOT;

– ricorrente –

contro

PANINI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE, 28, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO BALDI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4653/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

S.C. si opponeva all’esecuzione e ai relativi atti inerenti a un procedimento di espropriazione immobiliare promosso da Panini, s.p.a.;

il giudice dell’esecuzione sospendeva in ragione della dedotta e rilevata mancanza di sottoscrizione del pignoramento;

seguiva reclamo dichiarato inammissibile e, per quanto qui ancora rileva, l’introduzione del giudizio di merito dell’opposizione formale definito dal Tribunale dichiarando inammissibile la domanda per carenza d’interesse, ritenuta conseguita alla stabilizzazione della disposta sospensione;

la società procedente depositava istanza di riassunzione della procedura coattiva e, al contempo, l’esecutato chiedeva l’estinzione della stessa;

il Tribunale rigettava l’istanza di estinzione osservando che il giudizio di merito dell’opposizione esecutiva era stato riassunto dal medesimo esecutato, e il Collegio, pronunciando sul correlato reclamo, lo dichiarava inammissibile in quanto valutato come proposto ai sensi dell’art. 669 terdecies, c.p.c., invece che, correttamente, a norma dell’art. 630, c.p.c.;

Secondi interponeva appello, avverso una pronuncia indicata con valore di sentenza, e la Corte di appello per un verso riqualificava la domanda ai sensi dell’art. 630, c.p.c., per altro verso rigettava il gravame rilevando che l’introduzione del giudizio di merito aveva inibito meccanismi di stabilizzazione estintiva della procedura esecutiva;

avverso questa decisione ricorre per cassazione S.C. articolando due motivi, corredati da memoria;

resiste con controricorso Panini, s.p.a., che ha depositato, altresì, memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 624 c.p.c., comma 3, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando considerare che il difetto di pronuncia nel merito sull’opposizione agli atti, dichiarata inammissibile, aveva consolidato la sospensione già disposta;

con il secondo motivo si prospetta la violazione dell’art. 92 c.p.c., e dell’art. 96 c.p.c., comma 3, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la Panini, s.p.a., era stata soccombente sulla pure formulata domanda di responsabilità processuale aggravata, sicché, essendovi stata soccombenza reciproca, le spese avrebbero dovuto compensarsi;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

tenuto conto di quanto evidenziato in memoria in ordine alla tempestività del ricorso, il Collegio ritiene che quest’ultimo ponga questioni – riguardo la peculiare fattispecie di prospettata e discussa estinzione della procedura esecutiva per stabilizzazione della correlativa sospensione – il cui valore nomofilattico rende opportuno il rinvio alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2021

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