Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23691 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace

di Gallarate, con ordinanza n. R.G. 2264/2010, depositata il

17.12.2010, nel procedimento pendente fra:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO 26, presso lo studio dell’avvocato BALDI Francesco,

rappresentato e difeso da se medesimo;

contro

C.M.;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. A. Scalisi.

Sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto del

Procuratore Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per

l’adesione alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Consigliere designato ha depositato in data 5 luglio 2011, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., la seguente proposta di definizione del giudizio:

“Preso atto che L’avv. T., in data 9 febbraio 2010, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato presso il Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, chiedeva di ottenere giudizialmente il pagamento della somma, allo stesso, dovuta da parte della signora C.M. per prestazioni professionali. Il GI., in data 11 febbraio 2010, fissava udienza di comparizione delle parti ed assegnava, al convenuto, il termine per costituirsi, oltre ovviamente al termine, assegnato al ricorrente, per la notificazione del ricorso e del decreto. In data 16 marzo 2010, il ricorso e il decreto venivano notificati, regolarmente, alla signora C..

In data 15 luglio 2010, il GI. emetteva ordinanza di non luogo a provvedere ritenendo, secondo il criterio del valore della causa, di non essere competente a giudicare ed indicava la competenza del Giudice di Pace.

In data 7 ottobre 2010, l’avv. T. depositava, ricorso ex art. 702 bis c.p.c., presso il Giudice di Pace di Gallarate, il quale assegnava il termine al convenuto per costituirsi in giudizio, oltre ad un termine, al ricorrente, per la notificazione del ricorso e del decreto. In data 27 novembre il ricorso e il decreto venivano notificati, regolarmente, alla signora C..

All’udienza del 17 dicembre 2010, il Giudice di Pace ritenendo che la causa fosse di competenza funzionale del Tribunale e poichè quest’ultimo si era pronunciato in precedenza in senso contrario, rimetteva d’ufficio, la decisione alla competenza della Suprema Corte di cassazione ai sensi dell’art. 45 c.p.c..

Ritenuto che 1.- Appare opportuno osservare che la questione, posta all’attenzione di questa Corte, postula un necessario chiarimento in ordine al nuovo istituto processuale disciplinato dall’art. 702 bis c.p.c., e segg..

1.1.- La L. n. 69 del 2009, ha introdotto un nuovo istituto processuale, disciplinato dall’art. 702 bis c.p.c., e segg., che dovrebbe assolvere, secondo gli scopi voluti dal legislatore, il compito di creare una corsia privilegiata, per alcuni tipi di controversie. In particolare, l’art. 702 bis c.p.c., oltre ad identificare le caratteristiche tipiche del nuovo modello di processo, chiarisce: che: il procedimento può essere utilizzato per qualsiasi tipo di diritto e rispetto a qualsiasi domanda, tant’è che si è detto, può essere sperimentato per ottenere una pronuncia di condanna, di mero accertamento e costitutiva. Tuttavia, tenuto conto che l’art. 702 ter c.p.c., parla di ordinanza (conclusiva del giudizio) suscettibile di costituire titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, appare ragionevole ritenere che il procedimento, di cui si dice, possa essere utilizzato per qualsiasi tipo di diritto ma rispetto alla domanda per ottenere una condanna.

1.2.- Tuttavia, l’istituto del processo ccdd. sommario, di cui si dice, non trova applicazione sempre e in modo indiscriminato.

Piuttosto, l’art. 702 bis, condiziona, l’accesso al (o l’attivazione del) processo sommario, ad un presupposto essenziale e, cioè, che la controversia rientri nella competenza, per valore e/o per materia, del Tribunale. L’art. 702 bis c.p.c., infatti, nel suo incipit, specifica che può essere istaurato processo sommario “nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica” e, l’espressione “nelle cause” presuppone che sia stata già accertata la competenza del Tribunale. Per la verità, è anche necessario accertare, non solo la competenza del Tribunale, ma anche, che il Tribunale debba giudicare quella controversia in composizione monocratica.

1.2.a) Di qui l’ulteriore conseguenza che in tutte le ipotesi in cui una controversia, sia di competenza, secondo la normativa sulla competenza, di altro Giudice, diverso dal Tribunale, quel processo sommario non è attivabile o se si vuole non è fruibile.

1.2.b) A ben vedere, l’art. 702 bis c.p.c., non crea deroghe al sistema normativo della competenza, ma inserisce il procedimento, per così dire sommario, all’interno del sistema della competenza, subordinandolo all’accertamento preliminare della competenza del Tribunale, nel singolo caso concreto.

1.3.= Il Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, pertanto, nel dichiararsi incompetente, per il valore della questione, ha interpretato, correttamente, l’istituto di cui all’art. 702 bis c.p.c., considerato che la domanda dell’avv. T. non era riconducibile ad una delle ipotesi cui si riferisce la normativa richiamata.

1.4.- A sua volta, posto che l’avv. T. aveva avanzato domanda di condanna della signor C., per la somma di Euro 685,00, appare evidente che per il valore della causa, competente a conoscere e a provvedere, secondo giustizia, ai sensi dell’art. 7 c.p.c., è il Giudice di Pace di Gallarate, e non, invece, il Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate. Con l’ulteriore conseguenza che, essendo in ordine alla domanda giudiziale avanzata dall’avv. T. competente il Giudice di Pace di Gallarate, il procedimento per così dire, sommario di cui all’art. 702 bis c.p.c., e segg., non può essere neppure attivato.

Tale relazione veniva comunicata al PM ed ai difensori delle parti costituite.

Il Collegio condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., cui non sono state rivolte critiche dalle parti in causa e osserva: il regolamento di competenza d’ufficio sollevato, pur ammissibile, è infondato, dovendosi affermare la sussistenza della competenza per valore del giudice di pace di Gallarate dinnanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge. Si specifica che essendo stata la precedente riassunzione operata ricorrendo al procedimento ex art. 702 bis c.p.c., inapplicabile dinnanzi al giudice di pace, quest’ultimo, una volta nuovamente riassunto il giudizio, dovrà procedere nelle forme del rito propriamente previsto dagli artt. 320321 c.p.c., previo mutamento di quello precedentemente incardinato in modo scorretto avanti allo stesso giudice onorario.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Gallarate.

Così deciso in Roma, nella Camera del consiglio della Sezione Sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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