Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23690 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 24/09/2019), n.23690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17758-2015 proposto da:

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) DI (OMISSIS) SAS FALLIMENTO TRIBUNALE

DI LATINA, CURATELA FALLIMENTO C.P. TRIBUNALE DI LATINA,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARNO 88, presso lo studio

dell’avvocato FILIPPO UNGARI TRASATTI, rappresentati e difesi

dall’avvocato LUIGI FIORETTI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI LATINA, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso sentenza n. 3716/2014 della COMM. TRIB. DEL LAZIO, SEZ. DIST.

di LATINA, depositata il 05/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/05/2019 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di p.v.c. redatto da funzionari dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Formia, in data 17.7.2007, venne emesso avviso di accertamento a carico di (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS), per l’anno 2004, notificato il 29.7.2008, con cui, mediante procedimento analitico-induttivo, venne rideterminato il reddito in Euro 552.554,00 (a fronte di un dichiarato pari ad Euro 25.045,00). Anche l’IRAP venne rideterminata in Euro 62.904,00, mentre venne accertata una maggiore IVA a debito pari ad Euro 60.889,00, oltre sanzioni ed interessi. L’Ufficio, pertanto, provvide ad imputare il maggior reddito a ciascun socio, ai sensi dell’art. 5 TUIR, procedendo alla rettifica delle dichiarazioni dei redditi ai fini IRPEF, per l’anno 2004, nei confronti di C.P..

Quest’ultima propose quindi ricorso dinanzi alla C.T.P. di Latina, che con sentenza del 26.5.2010, l’accolse, annullando l’avviso impugnato. La C.T.R. del Lazio, sez. dist. di Latina, accolse però l’appello dell’Ufficio con sentenza del 5.6.2014, riformando detta decisione e rigettando le domande della ricorrente. La curatela del Fallimento (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS), e di C.P. in proprio – frattanto dichiarato dal Tribunale di Latina – propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Non mette conto esaminare i motivi di ricorso proposti dalla curatela ricorrente, occorrendo provvedere alla cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3.

E’ noto, infatti, che “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Cass., Sez. Un., n. 14815/2008; da ultimo, Cass. n. 16730/2018).

Ora, da quanto risulta dagli atti, nonchè dall’esame eseguito da questa Corte in pari data sugli atti del ricorso “gemello” N. 17762/2015 R.G. (inerente l’impugnativa dell’accertamento emesso nei confronti della società), è indubbio che, anzitutto, non si sia proceduto in unico contesto (essendosi omesso di riunire i due procedimenti sin dal primo grado), ma soprattutto che non si sia integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i soci della s.a.s. Ne deriva che questo procedimento (nonchè quello di cui al ricorso “gemello”), sono affetti da nullità insanabile, stante la necessità di disporre il contraddittorio nei confronti dei restanti soci accomandanti.

2.1 – Si impone dunque la rimessione al giudice di primo grado, affinchè proceda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci, litisconsorti necessari.

Il giudice di merito provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento; rimette le parti dinanzi alla C.T.P. di Latina, in diversa composizione, affinchè proceda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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