Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23690 del 21/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Nola con ordinanza n. R.G. 2318/2014, depositata il 18/11/2015, nel

procedimento pendente tra:

P.A.;

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS);

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. PAOLA

MASTROBERARDINO che visto l’art. 380 c.p.c., chiede che la Corte di

Cassazione, in accoglimento del ricorso, dichiari la competenza del

Tribunale di Vallo della Lucania in funzione di giudice del lavoro;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Il Tribunale di Salerno, adito da P.A. in sede di opposizione alle intimazioni di pagamento notificategli per debiti contributivi, dichiarava la propria incompetenza territoriale, affermando quella del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Nola.

Quest’ultimo, con ordinanza del 18.11.2015, in conformità alla giurisprudenza della S.C., riteneva la competenza territoriale del giudice del lavoro presso il Tribunale di Vallo della Lucania in funzione di giudice del lavoro, ravvisando quale criterio di collegamento territoriale, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., comma 1, il luogo di residenza dell’attore, in relazione alla controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo, in considerazione del carattere di specialità rivestito dalla regola di cui al comma 3 dello stesso articolo, che, per le controversie relative agli obblighi contributivi del datore di lavoro, prevede la competenza territoriale del Tribunale della sede dell’ufficio dell’ente creditore, regola non suscettibile di applicazione estensiva o analogica all’infuori dei casi espressamente contemplati.

Chiedeva, pertanto, che la Corte di Cassazione, ritenuta l’incompetenza territoriale del Tribunale di Nola, indicasse il giudice competente con i conseguenti provvedimenti.

L’Ufficio del Pubblico Ministero, richiesto di esprimere il proprio parere in ordine al conflitto di competenza sollevato dal giudice di Nola in relazione all’ordinanza con la quale lo stesso aveva declinato la propria competenza, indicando quale competente il giudice del lavoro del Tribunale di Vallo della Lucania, ritiene che, dovendo aversi riguardo al foro della residenza dell’attore, debba essere dichiarata la competenza del Giudice del Lavoro di quest’ultimo Tribunale.

E’ stato ritenuto che “la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., comma 1 (come modificato del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 86), atteso che il disposto del comma 3 della stessa norma (come modificato dall’art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi “dei datori di lavoro”, prevede la competenza territoriale del Tribunale della sede dell’ufficio dell’ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all’infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un’eccezione al principio generale di cui al comma 1″ (cfr. Cass. 7.11.2011 n. 23141, Cass. 9.11.2004, n. 21317, Cass. 22.6.2004 n. 11646, Cass. 25.11.2003 n. 18013).

Nella specie, avuto riguardo all’ oggetto dell’opposizione, proposta da lavoratore autonomo avverso l’intimazione di pagamento di somme a titolo di contribuzione previdenziale nella Gestione Commercianti (e non dal datore di lavoro per il pagamento di contributi nell’interesse dei propri dipendenti, ipotesi, questa, contemplata dall’art. 444 c.p.c., comma 3), il criterio di collegamento territoriale deve ravvisarsi con il Tribunale di Vallo della Lucania, nella cui circoscrizione ricade il luogo di residenza dell’opponente ((OMISSIS)), Tribunale dinanzi al quale va riassunto il giudizio.

P.Q.M.

Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di Giudice del Lavoro, ed assegna alle parti il termine di mesi tre dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione della causa.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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