Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23690 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22135/2010 proposto da:

CONDOMINIO DI (OMISSIS), (OMISSIS) in persona

del suo Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE TRASTEVERE 259, presso lo studio dell’avvocato PATTA

GAETANO, rappresentato e difeso dall’avvocato BIGLIAZZI Stefano,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.S., D.O., F.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1250/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

21.10.09, depositata l’11/12/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. A. Scalisi.

Sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto del

Procuratore Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per

l'”adesione alla relazione”.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Consigliere designato ha depositato in data 5 luglio 2011, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., la seguente proposta di definizione del giudizio:

“esaminati gli atti si osserva: 1.= i sigg. F.M. e F.S., D.O., con atto di citazione del 12 giugno 2000 convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Genova il condominio di (OMISSIS) per ivi sentire condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori a causa di infiltrazioni di acqua nelle pareti del proprio immobile confinate con il civico (OMISSIS).

Si costituiva il Condominio (OMISSIS) deducendo l’inconsistenza delle affermazioni di controparte.

Il Tribunale di Genova con sentenza n. 167 del 2005 respingeva le domande attorce.

I sigg. F.M. e F.S., D. O. proponevano appello chiedendo l’integrale riforma della sentenza di primo grado.

Si costituiva in appello il Condominio convenuto, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.

La Corte di appello di Genova con sentenza n. 1250 del 2009, accoglieva parzialmente l’appello e riformava parzialmente la sentenza di primo grado.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Condominio di (OMISSIS), con ricorso affidato a cinque motivi. Gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva.

Considerato che: Non risulta dagli atti che l’amministratore pro tempore del condominio di (OMISSIS) sia stato autorizzato dall’assemblea a proporre ricorso per cassazione.

Epperò, le sezioni unite della Cassazione (con la sentenza a Sezioni Unite n. 18332 del 2010) hanno enunciato il seguente principio di diritto, “l’amministratore convenuto può, anche, autonomamente costituirsi in giudizio, ovvero impugnare la sentenza sfavorevole, nel quadro generale di tutela (in via d’urgenza) di quell’interesse comune che integra la ratio della figura dell’amministratore di condominio e della legittimazione passiva generale, ma il suo operato deve essere ratificato dall’assemblea, titolare del relativo potere.

La ratifica, che vale a sanare con effetti ex tunc l’operato dell’amministratore che abbia agito senza autorizzazione dell’assemblea, è necessaria sia per paralizzare la dedotta eccezione d’inammissibilità della costituzione in giudizio o dell’impugnazione, sia per ottemperare al rilievo ufficioso del giudice che, in tal caso, dovrà assegnare, ex art. 182 c.p.c., un termine all’amministratore per provvedere”. Tale orientamento è ulteriormente confermato della seconda Sezione Civile della Cassazione, in diverse occasioni. Così, con ordinanza n. 26015 depositata il 23/12/2010 questa Corte in applicazione dei principi dettati dalle sezioni unite ha avuto modo di rilevare che ove “l’amministratore del condominio (………) non sia documentato di essere stato autorizzato dall’assemblea, eventualmente in via di sanatoria, a costituirsi nel giudizio di legittimità e a proporre ricorso va disposto che vi provveda, in applicazione dei principi enunciati da Cass. S.U. 6 agosto 2010.

Ciò considerato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 182 c.p.c., appare necessario invitare il condominio di (OMISSIS), ovvero, l’amministratore pro tempore, a regolarizzare, secondo i principi appena indicati, la sua posizione processuale provvedendo a depositare autorizzazione, o ratifica, dell’assemblea condominale, a proporre ricorso per cassazione nn. 18331 e 13332.

Tale relazione veniva comunicata al PM ed ai difensori delle parti costituite.

Letto il verbale dell’assemblea del Condominio di (OMISSIS), che è stato depositato, con il quale l’assemblea condominiale ha dato mandato all’amministratore di proporre ricorso per cassazione.

Il Collegio condividendo la relazione ex art. 380 bis c.p.c.: prende atto del deposito del verbale dell’assemblea del Condominio di (OMISSIS) che ha autorizzato l’amministratore a proporre ricorso per cassazione; non avendo riscontrato la sussistenza di una delle ipotesi previste all’art. 375 c.p.c., ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), rinvia la causa alla Pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa n. 22135 RG. alla Pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera del consiglio della Sezione Sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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