Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23690 del 10/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.10/10/2017), n. 23690
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6923/2017 proposto da:
TECNO SUD IMPIANTI DI G.M., elettivamente domiciliata in
ROMA, Piazza Cavour presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
B.L., M.D.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 253/2017 della CORTE d’APPELLO di LECCE,
depositata il 3/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata sentenza, che ne ha dichiarato il fallimento, sul rilievo che nella specie il fallimento era stato pronunciate in difetto delle richieste condizioni di legge.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Non consta invero che di esso ne sia avvenuta la notificazione alla controparte.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Nulla spese.
Doppio contributo.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 13 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017