Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2369 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7255/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANARO

25, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VISCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato VINCENZO DE MICHELE, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/2014 della CORTE D’APPELLO Dl LECCE –

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 11/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, con sentenza dell’11 marzo 2014, riformando la decisione del primo giudice, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra A.R. e Poste Italiane s.p.a. e relativo al periodo dal 1 luglio al 30 settembre 2002 e, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannava la società a riammettere in servizio la lavoratrice nonchè al pagamento dell’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, commisurata in dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Il termine era stato apposto per “esigenze tecniche organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002 congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie…”.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste Italiane affidato a due motivi.

La A. resiste con controricorso.

E’ stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in cui viene proposto l’accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo, la cassazione con rinvio dell’impugnata sentenza.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., in cui si dissente dal contenuto della relazione evidenziando che in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame questa Corte, con ordinanza n. 7344/2015, ha rigettato il ricorso di Poste Italiane s.p.a..

Osserva il Collegio che effettivamente il caso de quo è assimilabile a quello deciso con la richiamata ordinanza n. 7344/2015, anche se presenta alcune differenze nella struttura del ricorso, ragion per cui si ritiene di dissentire dalla proposta di cui alla relazione.

Tanto premesso, si rileva che con il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, nonchè degli artt. 1362 e 1363 c.c., artt. 421 e 427 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la Corte di merito ritenuto la genericità della appositiva del termine in contrasto) con l’interpretazione, ormai prevalente, del disposto del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.

Il motivo è inammissibile.

Il quadro normativo che emerge dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, è caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti, sistema peraltro già oggetto di ripensamento come si evince dalle disposizioni di cui alla L. n. 79 del 1983 e alla L. n. 56 del 1987, art. 23 – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali, in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte di “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”.

Tale sistema, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione, costituito l’obbligo per il datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di specificare, in esso, le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte Cass. 1 febbraio 2010, n. 2279; id. 27 aprile 2010, n. 10033; id. 12 luglio 2010, n. 16303; id. 25 maggio 2012, n. 8286), privilegiando la scelta del legislatore europeo di ampliare la considerazione delle fattispecie legittimanti l’apposizione del termine, ha concesso tuttavia un’importante apertura, ritenendo possibile che la specificazione delle ragioni giustificatrici risulti dall’atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem, ove le parti abbiano richiamato nel contratto di lavoro testi scritti che prendono in esame l’organizzazione aziendale e ne analizzano le complesse tematiche operative.

L’attuale ricorrente deduce che ciò è avvenuto nel caso in esame, in cui il contratto di lavoro, pur enunciando genericamente motivi attinenti ad esigenze aziendali, fa riferimento, per precisarne in concreto la portata, “all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002”.

Questa Corte (Cass. 21 maggio 2008 n. 12985, cit. nonchè gli obiter dicta in Cass. 21 maggio 2002 n. 7468 e 26 luglio 2004 n. 14011) ha avuto già modo di osservare che, anche anteriormente alla esplicita introduzione del comma “premesso” dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 39, secondo cui “Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”, il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo pur sempre l’apposizione del termine una ipotesi derogatoria come risulta confermato dalla stessa tecnica legislativa adottata dal decreto legislativo, secondo la quale l’apposizione del termine “è consentita” solo “a fronte” di determinate specifiche ragioni derogatorie, come tali normalmente da provare in giudizio da chi le deduce a sostegno delle proprie difese. Ulteriore conferma è ravvisabile nella circostanza relativa alla “vicinanza” al datore di lavoro delle situazioni derogatorie, anch’essa elemento normalmente significativo del conseguente carico probatorio in giudizio e, infine, nel richiamo alla cd. clausola di non regresso contenuta nella direttiva a cui il decreto da attuazione.

Ciò premesso, la sentenza impugnata ha ritenuto che la pluralità delle cause indicate all’atto dell’assunzione risulti impeditiva di qualsiasi controllo sia da parte della lavoratrice che da parte del giudice investito della denuncia di illegittimità della clausola appositiva del termine.

Rispetto a tale autonoma “ratio decidendi” deve richiamarsi quanto in più pronunzie affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, enunciando il principio secondo il quale, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, “in toto” o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perchè il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (cfr., in tal senso, Cass. sez. lav., 18.5.2006 n. 11660; Cass. 8.8.2005 n. 16602; Cass. 8.2.2006 n. 2811; Cass. 22.2.2006 n. 3881; Cass. 20.4.2006 n. 9233; Cass. 8.5.2007 n. 10374; Cass. sez. 1, 14.6.2007 n. 13906, conf. a Cass., sez. un. 16602/2005).

Orbene, nel caso esaminato, non risulta che la ricorrente abbia proposto specifica impugnazione avverso la statuizione autonoma e distinta, con la quale la Corte territoriale ha affermato la illegittimità della clausola appositiva per la pluralità delle cause indicate nell’atto di assunzione, pur essendo ciò in astratto consentito non causando la nullità della clausola, come statuito da Cass. 7392/2010 e da Cass. 17.6.2008 n. 16396.

La Corte, poi, ha anche escluso che la ricorrente avesse adempiuto all’onere probatorio su di essa gravante atteso che i processi di mobilità del personale che dimostrerebbero l’effettività delle ragioni addotte a giustificazione del termine dimostravano solo che sul piano nazionale vi erano determinate esigenze corrispondenti a quelle enunciate nel contratto, ma nessuna prova era data che quelle esigenze, con nesso causale, avessero determinato la specifica necessità dell’assunzione a termine.

Ne consegue che la decisione sul punto, piuttosto che basarsi sul preteso omesso riferimento alle ragioni comprovate dagli accordi richiamati nella lettera di assunzione si fonda sull’indicata autonoma “ratio decidendi” – della genericità della clausola per la pluralità di cause in essa indicate nonchè sulla mancata prova, in sede giudiziale, della ragione dell’apposizione del termine – che è giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata e che non ha formato oggetto di censura da parte della società.

Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1996, art. 8, i cui parametri la Corte di merito non aveva rispettato nel determinare l’indennità ex art. 32 cit. e neppure aveva tenuto conto degli accordi stipulati dalla società ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 6.

Il motivo è infondato.

Con riguardo alla censura relativa alla misura della indennità risarcitoria, la Corte del merito ha, in maniera sintetica ma esaustiva, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di determinare in dodici mensilità la indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, individuandole nella tipologia e dimensioni della società appellata. Si tratta, all’evidenza, di applicazione di uno dei criteri di cui all’art. 8 cit., involgente valutazioni di merito che, in quanto immune dai lamentati vizi di motivazione, non può essere sindacata in questa sede. Il motivo, in effetti, finisce con il sollecitare questa Corte ad un inammissibile giudizio di merito.

Vale, infine, evidenziare che il giudice del gravame ha anche sottolineato che non ricorrevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 32 cit., comma 6, non avendo Poste Italiane s.p.a. provato l’operatività, in epoca successiva alla entrata in vigore della L. n. 183 del 2010, di specifici contratti ovvero accordi nazionali, territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali più rappresentative che prevedessero graduatorie per gli assunti a termine, alle quali attingere in caso di assunzioni a tempo indeterminato, con specifica contestualizzazione riferita al nominativo dell’appellante.

Tale punto della decisione non risulta essere stato oggetto di specifiche censure, non avendo la ricorrente indicato dove e quando aveva allegato l’esistenza di detti accordi nei precedenti gradi di merito.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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