Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2369 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2369 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 28257-2011 proposto da:
SOLLAZZI FRANCESCO SLLFNC48L04F839C, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA BALDO /DEGLI UBALDI 71, presso lo studio dell’avvocato
MORICHI MASSIMILIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOCERA
LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
SANSONE CARLO;
– intimato avverso la sentenza n. 2625/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
15.7.2011, depositata il 19/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO.

7,Th
Rel. dott. A. A br

Data pubblicazione: 04/02/2014

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Rei.

(i.•rosio

2

Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
« 1. Con sentenza n. 2621 del 2011 la Corte di appello di Napoli ha rigettato
l’appello proposto da Francesco Sollazzi nei confronti di Carlo Sansone e
condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese, confermando la
sentenza n. 427 del 2010 con la quale il Tribunale di Napoli, sez. distaccata di

L. n. 392/1978, l’indennità di avviamento dovuta dal Sansone al Sollazzi in €
4.648,14; aveva, di conseguenza, convalidato l’offerta reale della somma di €
4.648,14 effettuata dal Sansone al Sollazzi in data 21.03.2007; aveva altresì rigettato
le domande riconvenzionali proposte dal resistente; aveva infine condannato il
resistente al pagamento delle spese.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione Francesco
Sollazzi formulando cinque motivi.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt.
376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere dichiarato
inammissibile.
4. Con i motivi di ricorso si denuncia: I) violazione degli artt. 69 e 34 della L.
392/1978 in relazione all’art. 360 n.3 cod. proc. civ.; II) violazione dell’artt. 132
cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art.360 n.5 cod. proc.
civ. per omessa motivazione della sentenza; III) violazione degli artt. 1592 e 1593
cod. civ. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; IV) mancata integrazione
del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ.; V) si reitera l’eccezione di
intervenuta usucapione di quella zona di suolo in uno all’abitazione del Sollazzi
Francesco.
4.1. I suddetti motivi si rivelano tutti ripetitivi di censure svolte nel giudizio di
merito, adeguatamente esaminate dalla decisione impugnata e rigettate con
argomentazioni sostanzialmente ignorate da parte ricorrente. Orbene la

Rei,/ do

Am osio

3

Casoria aveva determinato, giusta richiesta del Sansone, in applicazione dell’art. 34

consolidata giurisprudenza di questa Corte ha statuito che la proposizione, con il
ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della
sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesta
dall’art. 366, n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche
d’ufficio (ex multis, Cass. 07 novembre 2005, n. 21490; Cass. 24 febbraio 2004, n.
3612; Cass. 23 maggio 2001, n. 7046).

il primo motivo reitera la pretesa di determinazione dell’indennità in relazione
all’art. 69 piuttosto che all’art. 34 L. n. 392/1978, prescindendo totalmente dalla
dirimente considerazione svolta dai giudici a quibus, secondo cui sul punto della
costituzione del rapporto di locazione in epoca successiva all’entrata in vigore della
cit. L. 392/1978 esisteva giudicato tra le parti;
il secondo motivo è inammissibile vuoi perché, secondo un canone indiscusso,
non sono passibili di annullamento ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. le affermazioni
in diritto, suscettibili soltanto di integrazione (se conformi alla legge), vuoi perché
non attinge, comunque, il punto della decisione in cui si evidenzia la novità della
questione dell’offerta a mezzo assegno circolare;
il terzo motivo reitera l’affermazione, secondo cui il principio applicato dal
primo giudice — in base al quale nel sistema normativo delineato dall’art. 1592 cod.
civ., la riconsegna della cosa da parte del locatario non va intesa quale condizione
di proponibilità della domanda di indennità per i miglioramenti ma quale
presupposto per un provvedimento favorevole o sfavorevole sulla domanda
stessa, vale a dire per una pronuncia nel merito (Cass. 22 agosto 2007, n. 17861) —
non sarebbe applicabile alla domanda di indennizzo per l’incremento di valore del
suolo; il motivo ignora, dunque, la duplice ratio decidendi, e cioè non solo il rilievo
dell’assenza di prova del consenso del locatore, ma anche la considerazione che sia
l’art. 1592 cod. civ., sia l’art. 1593 cod. civ. fanno riferimento al «tempo della

;icor/segna»;

4

Valga considerare in particolare che:

il quarto motivo prescinde totalmente dal rilievo che anche sul punto della
scissione del rapporto di locazione in due distinti periodi con subingresso del
Sansone in tutti i diritti e obblighi facenti capo all’originario locatore esisteva
giudicato tra le parti;
il quinto motivo neppure enuncia uno dei vizi di cui all’art. 360 cod. proc. civ.,
giacchè, testualmente, «si reitera l’eccezione di intervenuta usucapione»; peraltro neppure

In definitiva si tratta di motivi di assoluta genericità, come tali inammissibili.»
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il
Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo
parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Roma 5 dicembre 2013
bENTE
IL PI
II
dott. An io Segreto
,

di “eccezione” si tratterebbe, ma di domanda riconvenzionale.

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