Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2369 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/02/2010, (ud. 24/11/2009, dep. 02/02/2010), n.2369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO

378, presso lo studio dell’avvocato MONACO CARMELO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LOMBARDO GUIDO, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5862/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/12/2004 R.G.N. 1832/02;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

24/11/2009 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;

udito l’Avvocato LOMBARDO GUIDO;

udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

F.N. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 31 dicembre 2004, che, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato il suo ricorso nei confronti di Poste italiane spa, volto al riconoscimento della qualifica di quadro di (OMISSIS) livello ed al risarcimento del danno da demansionamento.

Il F. e’ un quadro di (OMISSIS) livello, ed era titolare dell’agenzia delle Poste di Caserta (OMISSIS), classificata di media rilevanza. Il 3 agosto 1998 venne trasferito all’agenzia di Caserta (OMISSIS). Impugno’ il provvedimento assumendone la illegittimita’ per essere egli titolare di una agenzia di rilevante entita’ ed avendo diritto all’inquadramento come quadro di (OMISSIS) livello. Chiese inoltre il risarcimento dei danni da demansionamento.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accolse il suo ricorso e dichiaro’ il diritto del F. ad essere inquadrato come quadro di (OMISSIS) livello dal 1 luglio 1998, condannando le Poste anche a risarcirgli i danni da demansionamento. La decisione si baso’ sul fatto che la riclassificazione di Caserta (OMISSIS) operata da Poste non avesse valore vincolante e che in realta’ quella sede fosse di rilevante entita’, in ragione del traffico 1997.

La Corte d’appello non ha condiviso il ragionamento ed ha respinto il ricorso del F..

Questi chiede l’annullamento della decisione per due motivi.

Poste italiane spa ha depositato controricorso, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell’art. 2103 c.c. in quanto la valutazione aziendale di classificazione della sede cui e’ addetto il F. non e’ vincolante e la Corte avrebbe erroneamente disconosciuto valore al dato del volume di unita’ di traffico.

Il secondo motivo denunzia un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Il primo motivo e’ infondato: a prescindere dal grado di vincolativita’ della classificazione aziendale delle sedi, deve convenirsi con la Corte nel senso che i criteri di classificazione delle sedi previsti dal programma di riassetto organizzativo sono molteplici: unita’ di traffico, numero degli addetti, apertura pomeridiana, agenzie con o senza recapito. Quello del volume delle unita’ di traffico non e’ un fattore esaustivo.

Quindi non si puo’ fondare il giudizio, come ha fatto il giudice di primo grado e come chiede il ricorrente, solo sui dati forniti dai direttori in tema di unita’ di traffico, perche’ quella trasmissione costituisce solo una fase del procedimento di riclassificazione, che culmina con il provvedimento datoriale che considera ed integra tutti i molteplici elementi di cui si deve tener conto.

Il ragionamento della Corte e’ pienamente condivisibile. Se l’azienda si e’ data dei criteri di valutazione, non si puo’ contestarne l’applicazione, basandosi sulla pretesa violazione di solo uno degli elementi e senza tener conto degli altri. Quanto al motivo concernente il vizio di motivazione, lo stesso e’ formulato in modo inammissibile perche’ non indica una omissione o contraddittorieta’ della motivazione, ne’ indica specifiche ragioni di insufficienza, ma critica la sentenza “per non aver accuratamente valutato le acquisizioni istruttorie”. Chiede pertanto una diversa valutazione delle risultanze istruttorie che non e’ ammissibile in sede di legittimita’. Il ricorso deve essere rigettato, con consequenziale condanna del ricorrente alla rifusione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione alla controparte delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 18,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, nonche’ IVA, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA