Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23689 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 24/09/2019), n.23689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9710-2012 proposto da:

LEADER CONSULTING MARKETING SRL, elettivamente domiciliato in ROMA

VIALE U. TUPINI 133, presso lo STUDIO LEGALE DE ZORDO &

BRAGAGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato VITO ANTONIO

MARTIELLI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRONTO 32,

presso lo studio dell’avvocato GIULIO MUNDULA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO RENZELLA;

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I MILANO UFFICIO

CONTROLLI AREA LEGALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 145/2011 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, depositata il 07/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/05/2019 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Leader Consulting Marketing s.r.l. propose ricorso avverso cartella di pagamento notificatale da Equitalia Esatri s.p.a., con cui le si ingiungeva il pagamento di Euro 174.643,66, a seguito di accertamenti per gli anni dal 2003 al 2005, divenuti definitivi perchè non opposti. La C.T.P. di Milano, con sentenza del 6.5.2010, respinse il ricorso, stante l’accertata ritualità della notifica degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnata, avvenuta il 7.7.2008. Proposto appello dalla società, la C.T.R. della Lombardia, con sentenza del 7.10.2011, lo respinse.

Leader Consulting, Marketing s.r.l. ricorre ora per cassazione, sulla base di quattro motivi, cui resistono con separati controricorsi l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Nord s.p.a. (già Equitalia Esatri s.p.a.).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente si duole della decisione della C.T.R. nella parte in cui non è stata rilevata l’invalidità della notifica della cartella, eseguita a mezzo del servizio postale direttamente dall’A.d.R.

1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Secondo la società ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe nulla perchè la C.T.R. non avrebbe “speso una sola riga di motivazione, con riferimento all’eccezione relativa al mancato assolvimento dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c.”, essendosi invece limitata a rigettare l’eccezione relativa alla carenza di motivazione, sostenendo che la cartella impugnata contiene il “riferimento esplicito ai tre avvisi di accertamento non impugnati”.

1.3 – Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per mancato assolvimento dell’onere probatorio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente ripropone l’eccezione di cui al motivo che precede, sotto il profilo della violazione della norma di diritto.

1.4 – Con il quarto motivo, infine, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La C.T.R., secondo la società ricorrente, ha liquidato le spese in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’A.d.R. in maniera eccessiva, erronea ed immotivata.

2.1 – Preliminarmente, va rilevato che la memoria ex art. 380 – bis l c.p.c. datata 14.5.2019 e depositata dall’avv. Roberto Renzella per conto di “Agenzia delle Entrate – Riscossione” (quale successore a titolo universale di Equitalia Nord s.p.a.), è da considerarsi tamquam non esset.

E’ noto, infatti, che il D.L. n. 193 del 2016, art. 1, conv. in L. n. 225 del 2016, ha disposto l’estinzione ope legis delle società del Gruppo Equitalia, cancellate d’ufficio dal registro delle imprese, con effetto dal 1 luglio 2017, al contempo prevedendo l’istituzione di un ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle entrate – Riscossione”, ente strumentale della stessa Agenzia delle entrate, subentrato rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle estinte società del Gruppo Equitalia, assumendo la qualifica di agente della riscossione.

Al riguardo – anche a prescindere dalla condivisibilità o meno delle pronunce che, in proposito, sono state emesse da questa stessa Sezione (si fa riferimento, in particolare, alle ordinanze nn. 15003 e 15869/2018, che hanno ritenuto trattarsi, nella specie, di successione a titolo particolare nel diritto controverso, con conseguente applicabilità dell’art. 111 c.p.c., nonchè alla sentenza n. 28684/2018 e all’ordinanza n. 28741/2018, che, alla luce della nuova normativa, e segnatamente del cit. D.L., art. 1, comma 8, hanno ritenuto l’eccezionalità del ricorso agli avvocati del libero foro da parte del nuovo ente, occorrendo in particolare l’adozione del procedimento formale di cui al R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, giacchè la “regola” sarebbe quella del patrocinio necessario dell’Avvocatura dello Stato) – basti qui osservare che difetta in ogni caso il conferimento dello ius postulandi da parte del nuovo ente al predetto legale, indiscutibilmente necessario sia a ritenere applicabile l’art. 110 c.p.c. (e quindi, per l’ipotesi di successione a titolo universale, il che parrebbe peraltro evincibile dal tenore letterale del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, conv. in L. n. 225 del 2016), sia a ritenere invece applicabile l’art. 111 c.p.c. (e quindi, per l’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, come invece ritenuto dalla citata giurisprudenza), come ampiamente evincibile anche dall’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 15295/2014. Un problema di ultrattività della procura, infatti, può porsi in relazione all’attività processuale svolta dal procuratore nell’interesse della medesima società cancellata dal registro delle imprese dopo la sua estinzione (ossia, dopo la perdita della propria capacità di stare in giudizio – v. Cass., Sez. Un., n. 6070/2013), non certo nell’interesse di quel diverso soggetto giuridico che, chiamato a succederle, intenda costituirsi in giudizio. In tal caso, infatti, è di intuitiva evidenza come il successore (a titolo universale o particolare che sia) deve conferire idonea procura al proprio difensore, secondo le regole generali di cui agli artt. 82 e 83 c.p.c..

La presente decisione viene dunque resa (anche) nei confronti di Equitalia Nord s.p.a., atteso che, in ogni caso, l’istituto dell’interruzione è incompatibile con il processo di cassazione, stante la sua struttura officiosa (v. Cass. n. 7477/2017 e la stessa Cass. n. 28741/2018), sicchè il processo non può che regolarmente proseguire nei confronti delle parti già costituite, sulla base degli atti di causa.

3.1 – Ciò posto, il primo motivo è infondato.

E’ assolutamente consolidato l’orientamento secondo cui la cartella di pagamento, in forza della previsione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, ben può essere notificata direttamente dall’A.d.R. mediante plico raccomandato, non occorrendo in tal caso redigere alcuna relata, nè occorrendo l’invio di una seconda raccomandata (da ultimo, Cass. n. 10037/2019).

Correttamente, quindi, la C.T.R. ha ritenuto la validità della notifica in questione.

4.1 – Stessa sorte seguono il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente.

Infatti, una volta dimostrato che gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnata sono divenuti definitivi in quanto non opposti, benchè regolarmente notificati, l’Ufficio ha ampiamente adempiuto il proprio onere, null’altro occorrendo al fine di supportare l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto avverso la stessa cartella di pagamento e, di conseguenza, la dimostrazione della cristallizzazione del proprio credito.

Non sussiste, quindi, nè omissione di pronuncia, essendosi ampiamente riferita la C.T.R., nella motivazione, agli avvisi di accertamento predetti, nè violazione di legge, non avendo il giudice d’appello invertito la regola sull’onere della prova, addossandolo ad una parte che non vi è tenuta (Cass. n. 267659/2018).

5.1 – Infine, il quarto motivo è inammissibile.

La ricorrente, infatti, si duole della presunta esorbitanza della liquidazione delle spese legali in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’A.d.R., ma null’altro specifica. Al riguardo, è stato invece affermato che “La liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini” (Cass. n. 14542/2011; nello stesso senso, Cass. n. 24635/2014). Adempimenti, questi ultimi, del tutto disattesi dalla società ricorrente.

6.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi per l’Agenzia delle Entrate, oltre spese prenotate a debito, ed in Euro 5.600,00 per compensi per Equitalia Nord s.p.a., oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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