Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23689 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.10/10/2017),  n. 23689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26969/2016 proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via

Premuda 2, presso lo studio dell’avvocato LEANDRO BOMBARDIERI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO MANGIAPANE;

– ricorrente –

contro

LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE DOTT.SSA M.A. & C.

s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DAVIDE LO GIUDICE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 346/2016 della CORTE d’APPELLO di PALERMO,

depositata il 22/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata sentenza sul rilievo che, in merito all’opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo inteso a reclamare il saldo di prestazioni di laboratorio notificatole dall’intimata, motivata sul presupposto che la somma non fosse liquida ed esigibile, il giudice adito aveva rigettato l’appello per novità della domanda ex art. 345 c.p.c., giudicando nuovo il fatto, allegato solo nella seconda memoria di replica, che il credito in questione avesse sforato il budget previsto in sede di convenzione, sebbene detto fatto costituisse il punto fondamentale della controversia e emergesse per tabulas da tutta la documentazione allegata.

2. Resiste con controricorso l’intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso – espunte le ulteriori ragioni di inammissibilità opposte dalla controricorrente – è tuttavia inammissibile per difetto di autosufficienza.

4. Premesso infatti che secondo il consolidato insegnamento di questa Corte il ricorso per cassazione per effetto del principio di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, “deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito” (Cass., Sez. 5, 15/07/2015, n. 14784), nella specie la doglianza fatta valere con il primo motivo – che censura l’impugnata decisione in relazione all’art. 345 c.p.c. – è priva di autosufficienza, omettendo il ricorrente di riprodurre sia l’iniziale eccezione introdotta in sede di opposizione sia la eccezione; rassegnata nella memoria, in tal modo precludendo alla Corte di prendere cognizione della meritevolezza e dell’attendibilità del motivo sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Spese alla soccombenza.

Doppio contributo.

PQM

 

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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