Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23689 del 01/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 01/10/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 01/10/2018), n.23689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1443-2012 proposto da:

T. FER DI T.A. E C. SAS, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA PISTOIA 42, presso lo studio dell’avvocato VITO FERRI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO FASANO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA POLIS SPA, elettivamente domiciliata in ROMA L.G. FARAVELLI

22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/2010 della COMM.TRIB.REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 16/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

Fatto

RILEVATO

che:

la T.-Fer di T.A. & C s.a.s. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 69/04/10, depositata il 16.12.2010 dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise;

ha riferito di aver impugnato l’avviso di intimazione di pagamento notificatogli il 25.11.2008, fondato su una cartella di pagamento presuntivamente notificata il 26.11.2005, in realtà mai notificatagli. Il giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso era definito con rigetto del ricorso, motivato dalla supposta validità della suddetta notifica della cartella. La società, dolendosi della circostanza che quella notifica risultava invece eseguita a persona non identificata e al vecchio indirizzo della società, adiva la Commissione Tributaria Regionale, che rigettava l’appello con la sentenza ora impugnata.

Con un unico motivo la ricorrente censura la decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 145 – 156 – 160 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, art. 24 Cost., in riferimento alla presunta notifica della prodromica cartella di pagamento. Ha chiesto la cassazione della sentenza.

Si è costituita Equitalia, contestando il ricorso di cui ne ha chiesto il rigetto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la società contribuente sostiene l’erroneità della sentenza del giudice regionale nella parte in cui, nonostante la cartella di pagamento notificata sarebbe stata consegnata nelle mani di persona non identificata e presso un domicilio diverso dalla sede sociale, ha ritenuto sanati i relativi vizi sebbene mai provato che “la presunta conoscenza in capo al ricorrente dell’atto prodromico, fosse avvenuta nei termini per la relativa impugnativa”. Ciò sul principale assunto che la sanatoria ai sensi dell’art. 156 c.p.c. “può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del potere di impugnativa del contribuente”.

Il ricorso è inammissibile perchè non ha colto la ratio della motivazione.

La sentenza, dopo aver fatto riferimento ad un passaggio della sentenza di primo grado, nel quale si da atto che la società aveva dichiarato che “la cartella di pagamento era stata notificata in data 26.11.2005”, si limita a rappresentare che “Quest’affermazione, unitamente alla circostanza che la cartella era stata notificata al’indirizzo di (OMISSIS) e che tale indirizzo era stato indicato, nell’intestazione dell’anzidetto atto di citazione, quale sede della società, induce a ritenere che la notifica sia stata regolarmente eseguita. Per completezza di esposizione va infine evidenziato che la relata di notifica è da considerarsi atto pubblico facente fede fino a querela di falso per cui l’attestazione, che l’atto è stato consegnato “a soggetto qualificatosi come addetto alla ricezione”, può essere revocata in dubbio soltanto facendo ricorso all’anzidetto rimedio”.

A fronte della motivazione della pronuncia del giudice regionale risulta del tutto incomprensibile il motivo di ricorso, fondato sulla supposta affermazione della intervenuta sanatoria della notifica (evidentemente ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3), di cui invece non vi è traccia nella decisione della Commissione Regionale.

A margine, manca la trascrizione della notifica incriminata – cui la ricorrente fa riferimento con un generico rinvio agli allegati alla sentenza di primo grado – per cui, quand’anche fosse stato utile focalizzare l’attenzione sull’atto di notificazione, il ricorso sarebbe comunque privo del requisito di autosufficienza, per il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, l’autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo (da ultimo, cfr. Cass., sent. n. 5185/2017).

Considerato che:

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile perchè non coglie la ratio della motivazione e all’esito del giudizio segue la soccombenza della ricorrente nelle spese di causa, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la società alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquidano in Euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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