Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23689 del 01/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/09/2021, (ud. 23/06/2021, dep. 01/09/2021), n.23689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 33846-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

B.C.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIUSEPPE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato MARCO

CIPOLLONI, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO NAPOLI,

MASSIMO FOGLIA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3429/10/2019 della COMMISSIONE TRIBTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 3429/10/2019, depositata il 17 aprile 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello di B.C.S. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso del medesimo contribuente contro l’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio recuperava la maggior imposta di registro, ritenendola dovuta in misura proporzionale, relativa all’atto unico con il quale tutti i soci della FIN. SE.CO. s.r.l. avevano ceduto le rispettive quote di quest’ultima al terzo acquirente C.G., con contratto che l’Amministrazione aveva riqualificato, ai fini dell’imposizione controversa, come cessione di azienda.

Il contribuente si è costituito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente Agenza deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, in combinato disposto con la L. n. 212 del 2000, art. 10-bis e con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37.

Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo, nell’accogliere il relativo motivo d’appello, avrebbe erroneamente ritenuto che la riqualificazione, in termini di cessione d’azienda, dell’atto unitario di cessione di quote, sottoscritto da tutti i soci cedenti, costituisse la contestazione di una condotta abusiva dei contribuenti, rilevante ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10-bis e come tale presupponesse quindi che l’avviso di liquidazione fosse preceduto dall’attivazione del contraddittorio preventivo previsto da tale disposizione, con puntuale richiesta di chiarimenti indirizzata al contribuente, e, comunque, fosse motivato in relazione alla condotta abusiva rilevata, alle norme ed ai principi con essa elusi ed ai chiarimenti che il contribuente avrebbe potuto fornire entro 60 giorni dalla predetta richiesta erariale, ove l’Ufficio gliela avesse effettivamente rivolta.

La mancata esecuzione di tali adempimenti, da parte dell’Agenzia, avrebbe quindi reso illegittimo l’avviso di liquidazione.

Tuttavia, secondo la ricorrente, nel caso di specie non vi sarebbe stata alcuna contestazione di un abuso commesso dal contribuente, ma la mera interpretazione dell’atto presentato alla registrazione, secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici desumibili da quest’ultimo a norma del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20.

1.1. Rileva preliminarmente il Collegio che il controricorrente ha eccepito l’effetto estensivo, ex art. 1306 c.c., comma 2, del giudicato favorevole che si sarebbe formato sulla sentenza d’appello n. 3428/10/2019, anch’essa depositata il 17 aprile 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello dei predetti resa dalla medesima CTR nei confronti delle altre parti contraenti, ed in particolare degli altri soci cedenti, la BC GROUP s.r.l. e la BC TRADE s.r.l., e dell’acquirente C.G., che ha accolto gli appelli di tali contribuenti e che sarebbe stata impugnata dall’Ufficio con ricorso per cassazione, avente n. r.g. 33860/2019, proposto soltanto nei confronti della la BC TRADE s.r.l., con conseguente irrevocabilità della statuizione favorevole alla BC GROUP s.r.l. ed a C.G., della quale anche il C.B. vorrebbe giovarsi attraverso l’estensione.

Tanto premesso, deve darsi atto che il controricorrente ha prodotto la predetta sentenza n. 3428/10/2019 e che l’attuale pendenza, avverso la stessa, del ricorso per cassazione (avente n. r.g. 33860/2019, per il quale non risulta ancora fissata l’udienza) evidenzia l’opportunità della trattazione quanto meno congiunta dei due ricorsi, avuto riguardo alla loro connessione oggettiva, derivante dall’unicità dell’atto sottoposto all’imposizione e dalla comunanza delle relative questioni, oltre che dalla predetta eccezione.

Pertanto, va disposto il rinvio a nuovo ruolo al fine della trattazione congiunta di questo procedimento con quello di cui al ricorso n. r.g. 33860/2019, pendente presso questa Corte.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo, ai fini della trattazione congiunta con il ricorso avente n. r.g. 33860/2019, pendente presso questa Corte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA