Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23688 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 24/09/2019), n.23688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9706-2012 proposto da:

GELA FRUIT SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BARONIO

50, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE LAURETTA, rappresentato

e difeso dagli avvocati MASSIMO INGARAO, ROSARIO CAMPIONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

SERIT SICILIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE

BARONIO 50, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE LAURETTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ONOFRIO CAMPIONE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 87/2011 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA,

SEZ. DIST. di CALTANISSETTA, depositata il 04/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/05/2019 dal Consigliere Doti. SALVATORE SAIJA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata in data 13 giugno 2006, vennero recuperati a tassazione nei confronti di Gela Fruit s.r.l. complessivi Euro 517.976,00, e ciò a seguito del disconoscimento di un credito IVA vantato dalla contribuente, che non aveva presentato la relativa dichiarazione annuale per l’anno 2000. La cartella – a seguito di presentazione di istanza di annullamento in autotutela – venne sospesa dall’Agenzia delle Entrate per 90 gg. con atto del 4.1.2007, ma con successiva comunicazione del 18.4.2007, Serit Sicilia s.p.a., A.d.R. per la provincia di Caltanissetta, informò Gela Fruit s.r.l. di aver iscritto ipoteca legale sui suoi beni, a garanzia dei crediti portati dalla detta cartella. La società propose quindi ricorso dinanzi alla C.T.P. di Caltanissetta, che l’accolse con sentenza n. 217/01/07, affermando l’erroneità dell’iscrizione a ruolo di cui alla cartella predetta e annullando l’iscrizione ipotecaria impugnata. Proposto appello dall’Ufficio, la C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Caltanissetta, con decisione del 4.2.2011 riformò però totalmente la prima decisione, per aver il primo giudice vagliato il merito della pretesa tributaria, benchè la cartella sottesa all’iscrizione ipotecaria non fosse stata impugnata nei termini.

Gela Fruit s.r.l. ricorre ora per cassazione, sulla base di due motivi, cui resistono, con separati controricorsi, l’Agenzia delle Entrate e Serit Sicilia s.p.a., che ha pure depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, inesistenza giuridica della cartella e mancato rilievo d’ufficio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La società ricorrente si duole del fatto che la cartella in questione è del tutto priva di relata di notifica e pertanto non è mai stata notificata, con conseguente sua inesistenza, del che il giudice d’appello avrebbe dovuto occuparsi, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio.

1.2 – Con il secondo motivo, si deduce omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La ricorrente lamenta il vizio motivazionale per non aver rilevato il giudice d’appello la circostanza che, allorquando venne disposta la iscrizione ipotecaria impugnata, la cartella era stata sospesa per 90 gg. da parte dell’Agenzia delle Entrate, sicchè difettava il titolo per procedere all’iscrizione stessa.

2.1 – Premesso che il ricorso è stato correttamente notificato all’Agenzia delle Entrate presso la sede (sicchè il rilievo dell’A.d.R. contenuto in proposito nel controricorso è destituito di fondamento), il primo motivo è inammissibile.

Non soltanto la questione della inesistenza della notifica non risulta essere mai stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio, ma la stessa società ha dato atto, nel ricorso di primo grado (e anche nel ricorso per cassazione) di aver ricevuto la cartella in data 13.6.2006 e addirittura di averne chiesto all’Ufficio l’annullamento in autotutela.

Il mezzo è dunque inammissibile, noto essendo che nel giudizio di cassazione “i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio” (ex plurimis, Cass. n. 20694/2018).

3.1 – Il secondo motivo è infondato.

Nella specie, non è dato riscontrare alcuna omissione da parte della C.T.R., che in motivazione ha dato pienamente atto che la sospensione disposta dall’Agenzia delle Entrate in data 4.1.2007, a seguito dell’istanza di autotutela, aveva efficacia temporanea, implicitamente così affermando che, alla data dell’iscrizione ipotecaria, detta sospensione aveva perso efficacia.

4.1 – Il ricorso è quindi rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi per l’Agenzia delle Entrate, oltre spese prenotate a debito, ed in Euro 10.000,00 per compensi per Riscossione Sicilia s.p.a., oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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