Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23688 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25383/2010 proposto da:

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato BOGGIA

MASSIMILIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARTELLI Fabio,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.G., L.L., LI.GA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1221/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

12.7.09, depositata il 17/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO

POMPEO VIOLA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. A. Scalisi.

Sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto del

Procuratore Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per

l’adesione alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Consigliere designato ha depositato in data 5 luglio 2011, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., la seguente proposta di definizione del giudizio:

“esaminati gli atti si osserva: C.F., con atto di citazione del ó aprile 1993, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Firenze, L.G., Li.Ga., L.L. ed M.E., tutti e quattro eredi del comune;

dante causa sig. L., chiedendo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2932 c.c., accertato l’inadempimento dei convenuti, sentenza di trasferimento dell’appartamento di proprietà dei suddetti convenuti, posto in (OMISSIS).

Si costituivano in giudizio (con due diverse comparse di costituzione, di cui: l’una dei sigg. L.G., Li.Ga., L.L. e l’altra di M.E.) i convenuti i quali contrastavano, in fatto e in diritto, quanto sostenuto dall’attrice.

Parti del giudizio, pertanto, erano: da una parte C.F. (attrice) e dall’altra L.G., Li.Ga., L.L. ed M.E. (parte convenuta), tutti litisconsorti necessari, in quanto comproprietari e promettenti venditori dell’immobile promesso in vendita.

Anche nel giudizio di secondo grado le parti sono rimaste invariate.

Nel giudizio di secondo grado la sig.ra M.E. è rimasta contumace e tale è stata dichiarata dalla Corte di Appello di Firenze.

Sennonchè, il ricorso per cassazione è stato proposto e notificato solo ai sigg. L.G., Li.Ga., L.L., ma, non anche alla sig.ra M.E., nonostante, quest’ultima, come già si è evidenziato, sia un litisconsorte necessario.

Ciò considerato, ai sensi e per gli effetti di cui dell’art. 331 c.p.c., appare necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, mediante la notifica del ricorso per cassazione anche alla signora M.E..

Tale relazione veniva comunicata al PM ed ai difensori delle parti costituite.

Il Collegio condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., cui non sono state rivolte critiche dalle parti in causa.

P.Q.M.

La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di M.E. e assegna termine di sessanta gitani dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera del consiglio della Sezione Sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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