Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23688 del 10/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.10/10/2017), n. 23688
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20830/2016 proposto da:
(OMISSIS) s.a.s., in persona del socio accomandatario, elettivamente
domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la CANCELLERIA della CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELLA
GIACOMIN;
– ricorrente –
contro
BOGONI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, Via Unione Sovietica 8, presso lo
studio dell’avvocato MAURIZIO CERCHIARA che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
nonchè nei confronti:
T.A. nella qualità di curatore del Fall.to (OMISSIS)
s.a.s. e del socio accomandatario;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1669/2016 della CORTE d’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 20/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti la (OMISSIS) ha inteso chiedere, di seguito alla dichiarazione di fallimento confermata dalla Corte d’Appello di Venezia, la cassazione dell’impugnata decisione essendo stata pronunciata oltre il termine della L. Fall., art. 10, atteso che, pur restando iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese, essa si era tuttavia cancellata dalla sezione riservata alle imprese artigiane in epoca antecedente al termine anzidetto.
2. Resiste con controricorso l’intimata Bogoni.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
4. Premesso invero che, nella sistematica della legge fallimentare, la formalità della cancellazione è dettata in funzione della tutela degli interessi dei terzi, perchè solo da tale momento la cessazione dell’attività viene ufficialmente portata a loro conoscenza, nella specie la ricorrente, al momento in cui ne è stato dichiarato il fallimento, era ancora iscritta alla sezione ordinaria del registro delle imprese, e ciò, legittimandone l’attività nei confronti dei terzi, la rendeva di per sè stesso, in presenza delle altre condizioni di legge, soggetta al fallimento.
A nulla invero rileva, in contrario, la circostanza eccepita dal ricorrente, atteso che la cessazione dell’iscrizione alla sezione speciale non determina anche la caducazione dell’iscrizione alla sezione ordinaria, potendo un’impresa mutare nel tempo il suo stato senza per questo cessare la propria attività e continuare ad essere perciò iscritta in altra sezione del registro delle imprese.
5. Il ricorso va dunque respinto.
Nulla per le spese poichè il controricorso è inammissibile essendo stato notificato oltre il termine dell’art. 370 c.p.c..
Doppio contributo.
PQM
Respinge il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta Civile – 1, il 13 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017