Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23687 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 24/09/2019), n.23687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8348-2012 proposto da:

D.T.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI

8, presso lo studio dell’avvocato UMBRO FRANCA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CANEVA ROBERTO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA GIA’ EQUITALIA NOMOS SPA, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio

dell’avvocato RICCI SANTE, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CIMETTI MAURIZIO;

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 18/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

VERONA, depositata il 07/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/05/2019 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La C.T.P. di Verona, con la sentenza n. 86/01/09, respinse il ricorso proposto da D.T.G. avverso sei cartelle di pagamento notificategli in data 8.5.2008 su istanza di Equitalia Nord s.p.a. La C.T.R. del Veneto, sez. st. di Verona, respinse l’appello del contribuente nonchè gli appelli incidentali dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agente della riscossione con sentenza n. 18/15/11, confermando la decisione impugnata.

D.T.G. ricorre ora per cassazione, sulla base di un unico motivo, cui resistono con autonomi controricorsi l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Nord s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – In data 20.5.2019, il ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendosi avvalso della definizione agevolata ai sensi della L. n. 147 del 2013, art. 1, allegando la comunicazione dell’agente della riscossione circa l’entità delle somme occorrenti per la definizione agevolata, nonchè la prova dei relativi pagamenti.

1.2 – Detta istanza, in uno con la prova dell’integrale pagamento delle somme comunicate come dovute dall’agente della riscossione e l’attestazione della stessa Agenzia delle Entrate depositata dall’Avvocatura dello Stato in data 17.5.2019, comporta l’adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere, occorrendo peraltro doversi precisare che ciò implica la cessazione degli effetti della decisione impugnata (in termini, la recentissima Cass. n. 24083/2018).

1.3 – Per quanto riguarda le spese di lite, esse possono integralmente compensarsi, stante la natura incentivante della definizione agevolata.

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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