Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23687 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22720/2010 proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GAVORRANO 12, SCALA B, INT. 4, presso lo studio

dell’avvocato GIANNARINI MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

RICCA Lucio giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO

DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato FONTANELLI ALDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CIRANNA Gaetano giusta procura

in atti;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 87/2010 del TRIBUNALE DI CATANIA, SEZIONE

DISTACCATA DI BRONTE, depositata il 15/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. A. Scalisi.

Sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto del

Procuratore Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per

l'”adesione alla relazione”.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Consigliere designato ha depositato in data 5 luglio 2011, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., la seguente proposta di definizione del giudizio:

“Preso atto che M.A. con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., al Tribunale di Catania sezione di Bronte, chiedeva che venisse dichiarato risolto il preliminare di vendita del 20 giugno 2004 con il quale aveva promesso di vendere a D.F., che aveva promesso di acquistare, un fondo sito in contrada (OMISSIS) per lo spirare infruttuoso del termine essenziale, senza che il promissario acquirente avesse dato corso alle proprie obbligazioni. Chiedeva, altresì, che D.F. venisse condannato a restituire il fondo agricolo ricevuto, con pertinenze e accessori e al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede;

che gli venisse accordato il diritto di ritenere la caparra confirmatoria di Euro 25.000,00.

Si costituiva in giudizio D.F., il quale chiedeva che il Tribunale volesse preliminarmente e necessariamente sospendere ex art. 295 c.p.c., il giudizio ed in subordine rigettare le domande tutte avanzate da M.A. perchè infondate, accertando e dichiarando che, unico inadempiente fosse lo stesso promittente venditore, considerato che la mancata stipula dell’atto di trasferimento era dovuta all’esistenza nel fondo di costruzioni abusive non sanate. Per altro, osservava, D., che il preliminare di vendita, di cui si dice, si era risolto a causa del mancato avveramento della condizione risolutiva espressa pattuita tra le parti nel citato contratto preliminare (ottenimento del mutuo fondiario richiesto alla ISMEA per l’acquisto del fondo in questione).

Il G.I., con ordinanza del 15 luglio 2010, disponeva la sospensione del giudizio fino alla definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio iscritto al n. 77/07: Il GI., a sostegno di questa ordinanza, osservava: a) che dalla documentazione in atti appariva di tutta evidenza che il giudizio aveva per oggetto il medesimo di quello degli altri due giudizi già incoati da M. in danno di D. (n. 77/07 definito con sentenza 78/08 avverso cui pendeva appello e giudizio n. 110/09 sospeso ex art. 295 c.p.c., per pregiudizialità del primo, b) che non vi era dubbio che le domande proposte fossero sostanzialmente le medesime avanzate nei predetti due giudizi ed ora avanzate in un unico giudizio, c) che unico strumento possibile per evitare contrasto di giudicati era la sospensione ex art. 295 c.p.c., del giudizio in attesa della definizione del giudizio n. 77/07 con sentenza passata in giudicato.

La cassazione dell’ordinanza, del 15 luglio 2010 resa dal Giudice istruttore del Tribunale di Catania sez. distaccata di Bronte, è stata chiesta da M.A. con ricorso ai sensi dell’art. 42 c.p.c., affidato a due motivi. D.F. ha resistito con controricorso.

Ritenuto che 1.- In via preliminare, va osservato che il ricorso in esame, nonostante abbia ad oggetto la cassazione di un’ordinanza del Tribunale emessa ai sensi dell’art. 295 c.p.c., è ammissibile perchè la L. n. 353 del 1990, art. 6, con effetto, nella specie, dal 1.1.1993, innova il disposto dell’art. 42 c.p.c., consentendo la proposizione del regolamento di competenza, anche, avverso l’ordinanza sospensiva del processo resa ex art. 295 c.p.c..

2 – In via preliminare, va osservato, altresì, che il sig. D.F. non può ritenersi validamente costituito nel procedimento di cassazione perchè non ha rilasciato valida procura al suo difensore, considerato che lo stesso difensore fa riferimento alla procura esistente nel giudizio di merito. Al riguardo appare utile chiarire che nel giudizio di cassazione la procura speciale al difensore, stante il tassativo disposto dell’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, nè è ammissibile una ratifica di tale procura con atto successivo, perchè, diversamente dalle fasi processuali di merito, i poteri rappresentativi devono sussistere al momento del conferimento della procura speciale.

3. – Con il primo motivo il ricorrente, M.A. chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata per motivazione insufficiente, contraddittoria ed erronea su di un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Ritiene il ricorrente che nel giudizio n. 87/10 cui si riferisce l’ordinanza impugnata, è stata proposta per la prima volta la domanda di condanna del D. al rilascio del terreno de quo; mentre la domanda di accertamento della risoluzione intervenuta per scadenza del termine essenziale è diversa per causa petendi: a) da quella proposta nel giudizio 77/07 nel quale, invece, era stata domandata la pronuncia di risoluzione del contratto preliminare di vendita per inadempimento del D., con diritto di ritenzione della caparra e b) da quella proposta con l’atto di citazione introduttivo del giudizio 110/09 del quale, è vero che si chiedeva il rilascio del terreno, ma sulla base di un presupposto diverso costituito per un verso dai danni cagionati da D. a causa della mancata esecuzione dei lavori agricoli necessaria secondo la buona tecnica agraria e, dall’altra dalla diversità del presupposto della situazione di possesso senza titolo basata sulla intervenuta pronunzia di risoluzione giudiziale del contratto e non sull’intervenuta risoluzione di diritto come si chiede nel presente giudizio. Sicchè, ritiene il ricorrente, la diversità di causa petendi tra diverse domande caratterizzate da petitum apparentemente identico non consentirebbe di ritenere sussistente il presupposto per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., tra la causa oggetto del presente ricorso e quelle iscritte ai n. 77/07 e 110/09.

3.1. – Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 e in subordine n. 4. Ritiene il ricorrente che non vi è interdipendenza tra il giudizio oggetto del presente ricorso e gli altri due giudizi (77/07 e 110/09) perchè per quanto riguarda: a) il rapporto tra il presente giudizio e quello iscritto al n. 77/07, perchè in quello non si era chiesto il rilascio del fondo che, invece, costituisce il contenuto precipuo e fondamentale del presente giudizio; b) il rapporto tra il presente giudizio e quello iscritto al n. 110/09, perchè la domanda di risoluzione per scadenza del termine essenziale proposta nel presente giudizio è diversa quanto alla causa petendi non solo rispetto quello originario 77/07, ma, anche rispetto a quello di cui al n. 110/09 nel quale, infatti, si chiedeva il rilascio del fondo detenuto senza titolo perchè il possesso era stato attribuito a D. in virtù di un contratto risolto per inadempimento dello stesso con la sentenza n. 87/09 non dichiarativa, come quella ora richiesta, ma costitutiva ex art. 1453 cod. civ..

3.2.- Entrambi questi motivi vanno esaminati congiuntamente per l’innegabile connessione che esiste tra gli stessi ed entrambi non meritano di essere accolti perchè l’ordinanza impugnata ha identificato correttamente la possibilità del verificarsi di un contrasto di giudicati e ha motivato in modo adeguato e sufficiente la decisione assunta e, cioè, la decisione di sospendere il giudizio oggetto del presente ricorso in attesa della definizione del giudizio n. 77/07 RG con sentenza passata in giudicato.

3.2.a) A bene vedere, l’eventualità di un possibile contrasto tra giudicati potrebbe venire a sussistere tra il primo giudizio n. 77//07 ancora pendente davanti alla Corte di Appello di Catania e il giudizio del presente ricorso, perchè nel primo giudizio M. ha chiesto la risoluzione del contratto preliminare di vendita per inadempimento del D. e nel secondo giudizio ha chiesto la risoluzione del contratto preliminare di vendita per scadenza del termine essenziale che solo, apparentemente sono domande autonome e interdipendenti l’una dall’altra.

3.3.b) Nel primo caso, la risoluzione di che trattasi è una risoluzione giudiziale, nel secondo caso è una risoluzione di diritto. Tuttavia, è necessario tenere presente che pure in presenza di un termine essenziale, o di una clausola risolutiva espressa, la risoluzione di diritto del contratto ex artt. 1456-1457 cod. civ., postula pur sempre la sussistenza e l’imputabilità dell’inadempimento, in quanto l’esistenza di tali pattuizioni elimina soltanto la necessità dell’indagine circa l’importanza di un determinato inadempimento, essendo stata tale importanza valutata anticipatamente dai contraenti, ma non incide, invece, sugli altri principi concernenti la risoluzione dei contratti.

Sicchè l’accertamento chiesto nel primo giudizio, cioè l’accertamento dell’inadempimento di uno o dell’altro contraente, interferisce anche nel secondo giudizio.

3.3.c) La stessa richiesta di restituzione del fondo avanzata da M. nei confronti di D. non può che essere condizionata dalla pronuncia di scioglimento del contratto preliminare di vendita”.

Tale relazione veniva comunicata al PM ed ai difensori delle parti costituite.

Lette le memorie di M.A. e D.F..

Il Collegio condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., non essendo meritevoli di accoglimento le critiche ad essa rivolte dal ricorrente con la memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, salvo l’integrazione di cui si dirà.

1.- Il Collegio ritiene opportuno precisare che la procura conferita per un determinato grado del giudizio di merito, ove non escluda espressamente, o comunque in modo inequivocabile, la facoltà di proporre eventualmente istanza di regolamento di competenza, abilita il difensore alla proposizione di detta istanza, prevalendo, sulla presunzione di conferimento della procura per un determinato grado di giudizio, stabilita dall’art. 83 cod. proc. civ., u.c., la norma speciale di cui all’art. 47, primo comma, dello stesso codice.

1.2.- Tale principio, per analogia, o per interpretazione estensiva dell’art. 47 c.p.c., u.c., va riferito anche al controricorrente nel senso specifico che anche la procura conferita per un determinato grado del giudizio di merito, ove non escluda espressamente, o comunque in modo inequivocabile, la facoltà di contrastare un’eventualmente istanza di regolamento di competenza, abilita il difensore alla proposizione degli atti difensivi, senza un ulteriore e specifico mandato.

1.3.- Pertanto, nell’ipotesi di specie la costituzione di D. con l’atto di controricorso è da ritenere valida ed efficacia per quanto l’avv. Ciranna godeva di procura nel giudizio di merito.

2- Il Collegio condivide la conclusione cui è pervenuto il Consigliere relatore, in merito alla sospensione del giudizio n. 87/10 del RG del Tribunale di Catania, precisando che, la pregiudizialità di cui si dice, viene rafforzata dall’osservazione che l’oggetto dell’inadempimento è in entrambi i casi il medesimo (pagamento del prezzo di vendita) così che – come è stato messo in evidenza – la divergenza di accertamenti sul punto costituirebbe il vulnus al giudicato che la disciplina di cui all’art. 295 c.p.c., intende evitare.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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