Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23686 del 21/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 21/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23686
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9294/2016 proposto da:
R.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2,
presso lo studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 7119/2016 della CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 12/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.
2. Il procuratore e difensore di R.V., avvocato A.F., ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., contro Poste italiane s.p.a., per ottenere la correzione per errore materiale della sentenza della Corte di Cassazione n. 7119 del 2016;
3. il ricorso denuncia, come errore materiale, l’erronea indicazione, nel dispositivo, del procuratore antistatario;
4. la società non ha svolto attività difensiva;
s. il ricorso per correzione di errore materiale del nominativo del procuratore antistatario deve, all’evidenza, qualificarsi come manifestamente fondato, dovendo provvedersi alla correzione del dispositivo della menzionata sentenza di questa Corte, sostituendo l’erroneo nominativo del procuratore antistatario, con il corretto nominativo dell’avvocato Filippo Aiello.
6. Nulla deve disporsi per le spese.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e corregge il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 7119 del 2016, disponendo la distrazione delle spese in favore dell’avvocato Filippo Aiello; nulla spese.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016