Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23686 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 29502/10) proposto da:

Avv. M.G., rappresentato e difeso da se medesimo e

domiciliato ex lege – R.D. n. 37 del 1934, art. 82, comma 2; art. 366

c.p.c., comma 2, presso la Cancelleria della Suprema Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

Tribunale di Sorveglianza di Firenze;

avverso l’ordinanza 8 giugno 2010 del Tribunale di Sorveglianza di

Firenze;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza del 14/10/2011

dal Presidente Dott. Bruno Bianchini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha dichiarato di nulla

osservare in contrario alla relazione depositata.

Fatto

IN FATTO

rilevato che il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:

“L’avv. M.G. ha proposto ricorso per la cassazione dell’ ordinanza 8 giugno 2010 del Tribunale di Sorveglianza di Firenze con la quale, decidendo sull’opposizione proposta dal medesimo professionista avverso singoli decreti di liquidazione, si erano determinati i compensi per l’opera prestata in una serie di procedimenti penali, in cui gli imputati erano stati ammessi al patrocinio a carico dello Stato.

Il ricorso, depositato il 12 dicembre 2010, non risulta notificato.

Diritto

IN DIRITTO

Ritiene il relatore che il ricorso possa essere deciso con il rito della camera di consiglio previsto dall’art. 380 bis c.p.c., emettendosi pronunzia di inammissibilità, non essendosi correttamente instaurato il rapporto processuale nei termini di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2”.

La relazione è stata ritualmente comunicata al ricorrente ed al P.M. che, in sede di adunanza, non ha sollevato obiezioni alle conclusioni ivi espresse.

Tali conclusioni ritiene il Collegio di poter integralmente recepire dal momento che non sono state depositate ulteriori memorie dalle quali trarre argomenti di riflessione che possano incidere sulle argomentazioni esposte nella relazione suddetta.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; nulla per le spese, non essendovi stata la vocatio in jus della controparte che, quindi, non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta della Suprema Corte di Cassazione, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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