Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23685 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 21450/10) proposto da:

S.M. (c.f. (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’avv. COPPOLA Roberto ed elettivamente domiciliato presso lo

studio del medesimo in Roma, Viale Gorizia n. 25, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno (c.f. (OMISSIS)); Prefettura di Avellino

(c.f. (OMISSIS)); parti rappresentate e difese dall’Avvocatura

Generale dello Stato ed elettivamente domiciliate presso la sede di

quest’ultima in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza del Giudice di Pace di Chiusano di San Domenico

n. 65/2010, depositata il 28/04/10.

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza del 14/10/2011

dal Presidente Dott. Bruno Bianchini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha dichiarato di nulla

osservare in contrario alla relazione depositata.

Fatto

IN FATTO

– rilevato che il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:

” S.M. propose opposizione innanzi al giudice di pace di Chiusano di San Domenico avverso l’ordinanza ingiunzione del Prefetto di Avellino che, constatata la violazione dell’art. 15 C.d.S., lett. H, attinente allo scarico senza autorizzazione di acqua nel fosso di guardia di proprietà dell’Ente della strada, e dando atto dell’avvenuta conciliazione in ordine alla sanzione pecuniaria, aveva irrogato quella accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione delle opere abusive.

L’adito giudice, proceduto all’istruttoria della causa, rigettò l’opposizione con sentenza depositata il 28 aprile 2010.

Il S. ha ricorso per la cassazione di tale pronunzia sulla base di due motivi, ai quali si sono opposti con controricorso il Ministero degli Interni e la Prefettura di Avellino.

Diritto

IN DIRITTO

Ritiene il relatore che il ricorso possa essere deciso con il rito della camera di consiglio previsto dall’art. 380 bis c.p.c., con pronunzia di inammissibilità.

Invero, trattandosi di ricorso relativo a provvedimento depositato dopo il 2 marzo 2006, risulta applicabile la riforma del sistema delle impugnazioni e della novella del codice di rito di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006: a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 26, comma 1, che ha soppresso la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., l’impugnazione avverso le sentenze del giudice di pace pronunciate dal 2 marzo 2006 è costituita dall’appello innanzi al tribunale, restando esclusa l’immediata ricorribilità per cassazione (SU 27339/08; Cass. 10774/08; 13543/07; 13019/07)”.

La relazione è stata ritualmente comunicata alle parti ed al P.M. che, in sede di adunanza, non ha sollevato obiezioni alle conclusioni ivi espresse.

Tali conclusioni ritiene il Collegio di poter integralmente recepire dal momento che le parti non hanno depositato ulteriori memorie dalle quali trarre argomenti di riflessione che possano incidere sulle argomentazioni esposte nella relazione suddetta.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; conseguente è la condanna al pagamento delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 400,00 per onorari, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta della Suprema Corte di Cassazione, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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