Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23685 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.10/10/2017),  n. 23685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18101/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD S.p.a., in persona del procuratore speciale Dott.

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, Via Banco di Santo

Spirito 42, presso Gnosis Forense s.r.l., rappresentata e difesa

dall’avvocato MICHELE DI FIORE;

– ricorrente –

contro

FALL.TO (OMISSIS) s.r.l.;

– intimato –

avverso il decreto n. 761/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il

20/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnato decreto – con cui il giudice dell’opposizione ai sensi della L. Fall., art. 98, ha negato l’insinuazione al passivo di un credito erariale richiesta sulla base dell’estratto di ruolo in quanto non preceduta da notificazione della cartella – sul rilievo che il concessionario è legittimato ad insinuarsi al passivo sulla base del ruolo in forza dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87.

2. Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente fondato.

4. E’ invero stabile insegnamento di questa Corte che “l’ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale…” (Cass. Sez. 6-1, 11/11/2016, n. 23110).

Non è perciò condivisibile il contrario assunto enunciato dal decidente, tanto più che la diretta impugnazione del ruolo, anche in difetto di successiva notifica della cartella, risulta ora consentita alla stregua di quanto statuito da Cass., Sez. U., 2/10/2015, n. 19704.

5. Il ricorso va dunque accolto con rinvio, previa cassazione dell’impugnata sentenza, della controversia al giudice a quo per il necessario nuovo giudizio a mente dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e rinvia avanti al Tribunale di Napoli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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