Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23684 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 24/09/2019), n.23684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18179-2014 proposto da:

ATI COSTRUZIONI SOCIETA’ CONSORTILE A RL IN LIQUIDAZIONE in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA SCROFA 64, presso lo studio dell’avvocato FELICE

EUGENIO LORUSSO, che lo rappresenta e difende giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIR. PROV. DI BARI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 236/2014 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 28/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

KATE TASSONE che ha concluso per l’estinzione del ricorso per

rinuncia;

udito per il ricorrente l’Avvocato PECORILLA per delega dell’Avvocato

LO RUSSO che si riporta all’istanza di rinuncia;

udito per il controricorrente l’Avvocato FARACI che accetta l’istanza

di rinuncia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La C.T.R. di Bari con sentenza 263/05/14 accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. Ufficio Controlli Bari, emessa nei confronti di ATI Costruzioni Società Consortili a.r.l. che aveva impugnato l’avviso di liquidazione per le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale relativa all’acquisto di un terreno edificabile per il quale aveva usufruito delle agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati.

Ricorreva innanzi a questa Corte ATI Costruzioni Società Consortili a.r.l. Successivamente con nota ritualmente depositata la soc. ricorrente ha comunicato di aver aderito alla procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 148 del 2017, art. 1, conv. in L. n. 172 del 2017.

La ricorrente ha, pertanto, dichiarato di rinunciare al proposto ricorso per cassazione con compensazione delle spese; all’odierna udienza, l’Agenzia delle. Entrate nulla ha opposto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In ragione della rinuncia al ricorso va dichiarata la declaratoria di estinzione del giudizio con la compensazione delle spese. Va esclusa, inoltre, l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 dell’8.3.2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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