Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23684 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20053/10) proposto da:

A.G. (c.f. (OMISSIS)), rappresentata e

difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti ESPOSITO Alfonso, Vincenzo

Sessa e Gerardo Attanasio ed elettivamente domiciliata in Roma, Via

Cosseria n. 2, presso lo studio Giuseppe Placidi, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A. (c.f. (OMISSIS)); R.M. (c.f.

(OMISSIS)); M.M. (c.f. (OMISSIS)),

parti tutte rappresentate e difese dall’avv. BELLACOSA Adriano ed

elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv. Maurizio

Bellacosa in Roma, Via G.B. Vico n. 22, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

nonchè nei confronti di:

G.N.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 343/2010,

depositata il 22/03/10 e notificata il 18/06/2010.

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza del 14/10/2011

dal Presidente Dott. Bruno Bianchini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha dichiarato di nulla

osservare in contrario alla relazione depositata.

Fatto

OSSERVA IN FATTO

rilevato che il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:

” M.M., agente anche in rappresentanza dei figli allora minori R.A. e R.M., con atto notificato nel giugno 1989, citò innanzi al Tribunale di Vallo Della Lucania A.G. affinchè fosse condannata al rilascio di un piccolo appezzamento di terreno, sul quale la convenuta aveva iniziato la costruzione di un edificio, di cui rivendicava la proprietà. La A. si costituì evidenziando di aver acquistato il predio con atto pubblico dal legittimo proprietario, tale G.N. che chiese che venisse chiamato in causa; concluse per il rigetto della domanda delle parti attrici e, in via subordinata, perchè fosse accertato l’acquisto del diritto dominicale per usucapione. Il terzo chiamato costituendosi, oppose la pregressa usucapione ultraventennale.

L’adito Tribunale, accolse la domanda delle parti attrici ritenendo non provata l’usucapione. La Corte di Appello di Salerno, pronunziando nella contumacia della A., respinse l’impugnazione del G., confermando il giudizio del Tribunale in merito all’insufficienza della prova dell’usucapione.

L’ A. ha ricorso per la cassazione di tale pronunzia, sulla base di sette motivi; si sono costituiti in proprio R. A. e R.M. nonchè la M. con controricorso; l’intimato G. non ha svolto difese.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1 – Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del contraddittorio in quanto, pur rivestendo la qualità di litisconsorte necessaria, non le sarebbe stato notificato l’atto di riassunzione del processo di appello, interrotto a seguito del decesso del difensore di una delle altre parti: il motivo appare palesemente infondato in quanto l’atto riassuntivo non rientra in quelli che, a norma dell’art. 292 c.p.c., debbono essere comunicati alle parti contumaci (Cass. 2002/17557; Cass. 2000/4523), tanto più che l’evento interruttivo interessò il procuratore della parte e non quest’ultima, rendendo quindi inapplicabile quell’indirizzo interpretativo (Cass. 5341/2004) che ha ritenuto che detta comunicazione debba essere effettuata nel caso in cui l’interruzione riguardi direttamente la parte che sia anche un litisconsorte necessario.

1/a – E’ comunque contestabile in fatto che detta notifica sia stata omessa, dal momento che dalla narrativa di fatto della sentenza di appello – fol. 7 – risulta che l’appellante G.N. curò la notifica del ricorso riassuntivo e del decreto di fissazione dell’udienza di riassunzione alle controparti il 6 e l’11 dicembre 2008.

2 – Con il secondo motivo assume la ricorrente che non sarebbero state applicate le norme disciplinanti l’accettazione dell’eredità:

in particolare assume che gli allora appellati M. – R. non avrebbero dimostrato di aver accettato tempestivamente l’eredità del marito e padre R.F. e che dunque il diritto all’accettazione medesima si sarebbe prescritto.

2/a – Il motivo appare inammissibile in quanto la relativa questione – che la A. assume aver sollevato sin dal primo grado di giudizio, senza peraltro indicare esattamente in quale atto sarebbe stata contenuta siffatta eccezione – non venne comunque proposta in sede di appello dalla medesima ricorrente, che non partecipò a tale giudizio.

2/b – Con la censura in esame la ricorrente lamenta altresì che la Corte di Appello non abbia rimarcato la singolarità della condotta della M. che non avrebbe azionato la petizione ereditaria nei confronti del G. contro il quale nemmeno avrebbe fatto valere il diritto di accettare l’eredità: anche sotto tale profilo il motivo è inammissibile perchè non specifica a quale dei vizi contemplati dall’art. 360 c.p.c., potesse ricondursi la omessa valutazione – comunque insindacabile, attinendo al merito – da parte del giudice dell’impugnazione, stante anche l’obiettivo carattere non decisivo della valutazione della condotta preprocessuale della M..

3 – Con il terzo motivo viene fatto valere un error in indicando che, secondo prospettazione, sarebbe consistito nel fatto che la Corte di Appello non avrebbe tratto le dovute conseguenze dalla circostanza che, per effettuare la stipula dell’atto di acquisto dal G., il notaio avrebbe dovuto procedere alla visura ipocatastale, dalla quale non sarebbero emerse circostanze contrarie all’asserito acquisto per usucapione da parte dello stesso G., sottolineando in particolare che, all’epoca di quella vendita – dicembre 1986 – la M., nella duplice qualità, non avrebbe ancora accettato l’eredità del marito.

3/a – Anche tale motivo è inammissibile: perchè viola il principio dell’autosufficienza del ricorso, non riportando il contenuto del rogito e perchè sindaca, del tutto genericamente, il processo argomentativo della Corte di Appello.

4 – Con il quarto motivo la ricorrente deduce genericamente la “errata interpretazione dell’istituto dell’usucapione e delle facoltà giuridiche dell’usucapiente connesse alla compravendita della res usucapita” osservando che la vendita di cosa di cui ancora non sia accertato l’acquisto per usucapione non sarebbe nulla: il mezzo è inammissibile in quanto la ricorrente, oltre a non peritarsi di indicare le specifiche norme il cui dettato assume violato, neppure considera che la Corte, nel condurre l’esame delle contrapposte pretese, parti dal presupposto che il titolo di provenienza della deducente non fosse nullo, ma solo trasferisse una res aliena, non essendosi accertata l’esistenza di un acquisto per usucapione in capo al G..

5 – Con il quinto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione “delle norme che regolano l’istituto della successione e dell’accessione invertita” a cagione del fatto che la Corte distrettuale, confermando la pronunzia del Tribunale di demolizione della porzione di manufatto della A. sul fondo dei M. – R., non avrebbe valutato che, a norma dell’art. 936 cod. civ., comma 5, la richiesta di demolizione sarebbe stata avanzata dopo il termine semestrale indicato da detta norma: anche tale motivo non sfugge alla valutazione di inammissibilità in quanto la ricorrente non ha specificato in quale degli altri difensivi sarebbe stata esposta tale tesi, non senza omettere di considerare che se la relativa eccezione fosse stata tempestivamente sollevata in primo grado e il Tribunale non l’avesse esaminata o l’avesse respinta, la questione sarebbe oramai preclusa ad uno scrutinio in sede di legittimità, non avendo la R. interposto appello.

6 – Con il sesto motivo, deducendo “error in judicando – vizi endoprocedimentali – violazione di legge – inversione dell’onere della prova” la ricorrente ribadisce che l’attrice in rivendicazione avrebbe fallito la prova dell’esistenza del titolo che l’avrebbe legittimata alla proposizione dell’azione; con il necessariamente connesso settimo motivo viene fatta valere l’esistenza di un error in judicando per “errata l’omessa valutazione del mezzo istruttorio” sulla base di analoghe considerazioni.

6/a – Entrambe le censure sono inammissibili in quanto manca una critica specifica – à sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 – alle precise motivazioni espresse ai foll. 8/10 della sentenza di appello, poste a giustificazione della scelta interpretativa della Corte territoriale, con riferimento all’effetto, sull’onere probatorio gravante sul rivendicante, della mancanza di contestazione, da parte del convenuto in rivendicazione, del titolo addotto dal rivendicante medesimo; contraddittoriamente poi parte ricorrente cita a preteso sostegno del proprio assunto – in base al quale la non contestazione di cui s’è detto non avrebbe avuto alcun effetto sul contenuto dell’onere dimostrativo in esame – sentenze di questa Corte – Cass. 7529/2006; Cass. 6521/2008 – che invece sostengono l’esatto contrario – e per questo furono citate dalla Corte d’Appello salernitana.

7 – Ove si ritengano fondati i sopra indicati rilievi, il ricorso è idoneo ad essere trattato in Camera di consiglio à sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, artt. 376 e 380 bis c.p.c., per quivi esser dichiarato manifestamente infondato”.

La relazione è stata ritualmente comunicata alle parti ed al P.M. che, in sede di adunanza, non ha sollevato obiezioni alle conclusioni ivi espresse.

Tali conclusioni ritiene il Collegio di poter integralmente recepire dal momento che le parti non hanno depositato ulteriori memorie dalle quali trarre argomenti di riflessione che possano incidere sulle argomentazioni esposte nella relazione suddetta.

Il ricorso va pertanto respinto; conseguente è la condanna al pagamento delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta della Suprema Corte di Cassazione, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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