Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23684 del 10/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.10/10/2017), n. 23684
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17609/2016 proposto da:
O.R.E.S.T. DI C.F. s.r.l., in persone del legale
rappresentante pro tempore Dott. F.C., elettivamente
domiciliata in ROMA, Via Dei Mille 34, nello studio dell’avvocato
UMBERTO MANCUSO che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI PISCIOTTA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 392/2015 della CORTE d’APPELLO di SALERNO,
depositata il 17/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti la OREST s.r.l. ha inteso chiedere la cassazione della impugnata sentenza – con la quale la Corte d’Appello di Salerno ha dichiarato inammissibile ex art. 829 c.p.c., comma 2, applicabile ratione temporis l’impugnazione del lodo pronunciato tra la ricorrente ed il Comune di Pisciotta – sul rilievo che, contrariamente a quanto asserito dal decidente, nella specie non era stata conferita alcuna autorizzazione agli arbitri a pronunciarsi secondo equità nè l’impugnazione proposta era volta a contestare la valutazione delle risultanze di fatto operata dagli arbitri.
2. Non ha svolto attività processuale l’intimato.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente fondato.
4. Premesso, invero, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, onde accertare se gli arbitri siano stati autorizzati ai pronunciare secondo equità si rende necessario scandagliare la volontà delle parti come essa risulta estrinsecata nel compromesso e segnatamente nella clausola, nella specie è palese l’errore in cui è incorso il decidente d’appello, atteso che dallo scrutinio degli atti procesuali, a cui questa Corte è abilitata in quanto giudice del fatto processuale – e segnatamente, dal contratto di appalto, ove all’art. 6 è prevista la devoluzione delle eventuali controversie ad apposito collegio istituito presso la Camera arbitrale e si richiamano il D.P.R. n. 554 del 1999, artt. 150 e 151 e la L. n. 109 del 1999, art. 32, dall’atto di nomina dei rispettivi arbitri, nonchè dal relativo verbale di insediamento e, di poi, dal lodo – non emerge alcuna indicazione ne indiretta, nè tantomeno in forma espressa in grado di confortare il contestato assunto sposato dal giudice del gravame, il rinvio all’equità, di cui vi è traccia nei detti atti, essendo infatti unicamente postulato in relazione alla liquidazione dell’eventuale tantundem risarcitorio e non in funzione di autorizzare il collegio giudicante a decidere secondo equità.
5. Il ricorso va dunque accolto e la causa va rinviata al giudice a quo per il necessario seguito.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia avanti alla Corte d’Appello di Salerno che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 13 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017