Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23683 del 31/08/2021

Cassazione civile sez. II, 31/08/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 31/08/2021), n.23683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubalda – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20714-2016 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO

RIBOTY 28, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO PAVONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA CUCCHIARINI giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.L.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 493/2016 del TRIBUNALE di URBINO, depositata

il 14/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/05/2021 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. G.L. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Urbino in favore dell’avv. L.A. per compensi maturati a seguito dell’attività professionale svolta in favore dell’intimata relativamente ad un giudizio civile di responsabilità sanitaria proposto dalla cliente quale parte danneggiata.

A sostegno dell’opposizione assumeva di avere già estinto il debito ed in via riconvenzionale chiedeva la restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto.

Si costituiva l’opposto che eccepiva la tardività dell’opposizione, in quanto proposta con citazione anziché con ricorso e concludeva in ogni caso per il rigetto dell’opposizione. Il Tribunale di Urbino disposto il mutamento del rito in quello di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, con ordinanza del 14 luglio 2016, accoglieva l’opposizione revocando il decreto opposto.

Quanto alla tempestività dell’opposizione evidenziava che la stessa, sebbene introdotta con citazione era stata però tempestivamente iscritta a ruolo nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto opposto.

Nel merito, pur dando atto dell’effettivo svolgimento dell’attività professionale da parte del L., ed esclusa l’esistenza di un valido patto munito di forma scritta volto a fissare la misura del compenso, riteneva che il compenso corrisposto a titolo di spese legali all’esito della transazione intervenuta con la compagnia assicurativa a definizione delle pretese risarcitorie dell’opponente, soddisfaceva in toto la pretesa del ricorrente, atteso che lo stesso professionista, nel corso delle trattative che avevano preceduto la transazione, aveva dichiarato al legale della compagnia quale fosse la somma dovuta a titolo di spese legali.

Infine, doveva essere rigettata la domanda riconvenzionale, in assenza della prova del pagamento di somme eccedenti rispetto a quanto spettante al professionista.

Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso L.A., sulla base di quattro motivi.

L’intimata non ha svolto difese in questa fase.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14.

Si evidenzia che l’opposizione proposta dalla G. era palesemente inammissibile, poiché era stata introdotta, in contrasto con quanto prescritto dall’art. 14 citato, con citazione anziché con ricorso.

Tale conclusione è poi avvalorata dalle considerazioni spese dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 21675/2013 che, nella prospettiva dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, avevano appunto specificato che nel vigore di tale norma l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso per crediti professionali derivanti da prestazioni giudiziali civili, andava veicolata nelle forme del ricorso, e non più della citazione.

Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 641 c.p.c. quanto alla mancata declaratoria di inammissibilità, improcedibilità e/o illegittimità dell’opposizione in quanto tardiva.

Infatti, anche ove si ritenesse applicabile il principio di conservazione degli atti processuali, a mente del combinato disposto degli artt. 121 e 156 c.p.c., l’opposizione sarebbe comunque tardiva, in quanto le Sezioni Unite con la sentenza n. 2907/2014 hanno ammesso tale conversione, sempre che, laddove l’impugnazione debba essere proposta con ricorso, l’atto sebbene erroneamente proposto con citazione, sia però stato depositato nel termine prescritto per l’impugnazione stessa.

Nella specie, l’opposizione andava introdotta con ricorso ed il termine per l’opposizione scadeva il 23/11/2015.

La citazione in opposizione è stata però depositata in cancelleria solo il successivo 25/11/2015, a nulla valendo la circostanza che all’atto di iscrizione della causa a ruolo, avvenuta il 19 novembre, sia stata depositata una cd. copia velina, e cioè un documento informatico che è la scansione del documento analogico notificato in originale.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

Effettivamente questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. n. 21675/2013), nell’affermare che a sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794 (applicabile “ratione temporis”), l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile deve proporsi con atto di citazione, ha tuttavia in motivazione osservato come a diversa conclusione debba invece pervenirsi una volta entrato in vigore il D.Lgs. n. 150 del 2011, che ha previsto che il procedimento relativo alla liquidazione dei compensi per prestazioni giudiziali civili debba avvenire con le forme del sommario speciale di cognizione di cui all’art. 14.

La stessa sentenza, sia pure in relazione alla disciplina previgente, ha però chiarito che, qualora l’opponente abbia introdotto il corrispondente giudizio con ricorso, la sanatoria del vizio procedurale – operante quando, con la regolare instaurazione del contraddittorio, conseguente alla costituzione della controparte in assenza di eccezione alcuna, sia stato raggiunto lo scopo dell’atto, in virtù del principio di conversione degli atti processuali nulli di cui all’art. 156 c.p.c., sussiste alla condizione che il ricorso venga notificato nel termine indicato nel decreto, analogamente a come si sarebbe dovuto procedere con l’atto di citazione. Da tale affermazione il ricorrente trae il corollario che, una volta individuato nel ricorso l’atto con il quale introdurre l’opposizione ex art. 14 citato, l’errore nella scelta della forma dell’atto di opposizione, ove cioè sia stata compiuta con citazione, può sanarsi solo ove la citazione stessa sia depositata nel termine di cui all’art. 641 c.p.c., non potendo invece avere efficacia sanante la circostanza che la notifica sia avvenuta nel detto termine.

Va ricordato, poi, come le Sezioni Unite abbiano successivamente confermato la necessità che l’opposizione sia effettivamente proposta con ricorso (Cass. S.U. n. 4485/2018), ma dalla correttezza di tale assunto non è dato inferire anche la fondatezza delle censure mosse dal ricorrente.

Infatti, per l’ipotesi in cui l’opposizione a decreto ingiuntivo per una fattispecie rientrante nella previsione di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, sia stata erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, questa Corte, è recentemente intervenuta ed ha affermato, rivedendo alcune iniziali prese di posizione, che (Cass. n. 24069/2019) l’opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l’ingiunzione ottenuta dall’avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto della L. n. 794 del 1942, art. 28, art. 633 c.p.c. e il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, proposta con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni di cui all’art. 641 c.p.c. – dal di della notificazione dell’ingiunzione di pagamento. In tale evenienza, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell’opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto, per cui il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 1.

Rileva in tal senso la valorizzazione della previsione di cui all’art. 4 in esame che per l’ipotesi in cui, come nella fattispecie, sia stata disposta la conversione del rito, dispone che gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell’opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato (conf. Cass. n. 28199/2020), annettendo quindi efficacia impeditiva della decadenza di cui all’art. 641 c.p.c. all’atto di citazione purché notificato nel detto termine.

Il motivo di ricorso non si confronta con la specifica disposizione di cui all’art. 4 sopra richiamato e con l’orientamento di questa Corte che assicura in maniera ancora più ampia il principio della conservazione degli atti, prescindendo quindi dalla necessità, pur richiamata nel precedente delle Sezioni Unite del 2013, che l’erronea scelta della forma dell’atto fosse però accompagnata, in relazione alla vicenda in esame, dall’avvenuto deposito dell’atto notificato nel termine di legge.

Non ignora il Collegio che questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 12233 del 10 maggio 2021 abbia ritenuto di investire le Sezioni Unite di una questione di massima di particolare importanza.

Tuttavia, come si rileva dalle questioni con la stessa poste, e cioè se la portata della norma di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, la quale, dopo aver disposto (al comma 1) che, per l’ipotesi di controversia promossa in forma diversa da quelle previste dal medesimo decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza, prevede che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento e che restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le medesime norma, presupponga, ai fini della salvezza degli effetti di cui innanzi, che sia necessario che il giudice, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, disponga il mutamento del rito, nella fattispecie il dubbio circa l’applicazione dell’art. 4 non si pone, avendo il Tribunale disposto l’immediato mutamento del rito.

Ma anche a voler accedere alla tesi secondo cui non sarebbe possibile invocare la previsione di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 4, la censura risulta in ogni caso infondata, avuto riguardo all’ulteriore affermazione del giudice di merito che ha evidenziato che la causa di opposizione era stata comunque iscritta a ruolo il 19 novembre 2015, e quindi ben prima della maturazione del termine di cui all’art. 641 c.p.c..

Tale affermazione è tuttavia contrastata dal ricorrente, che fà riferimento al fatto che l’iscrizione della causa a ruolo sarebbe avvenuta in detta data con un atto qualificabile quale velina, e cioè tramite una scansione dell’atto analogico originale, oggetto della notifica, atto quest’ultimo che sarebbe stato però depositato solo in data 25 novembre 2015, e quindi a termine di opposizione già decorso.

Tale deduzione però non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte che ha, a più riprese, affermato che (Cass. n. 21671/2017) l’opposizione a decreto ingiuntivo, nella specie concesso in materia di locazione, e come tale soggetta al rito speciale di cui all’art. 447 bis c.p.c., deve ritenersi tempestiva anche se erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, qualora entro il termine previsto dall’art. 641 c.p.c., avvenga l’iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell’atto di citazione o di una copia di esso (cd. velina) purché, in quest’ultimo caso, segua poi il deposito dell’originale dell’atto (conf. Cass. n. 15130/2015).

Ne deriva che l’opposizione è in ogni caso tempestiva, attesa l’iscrizione a ruolo, sia pure con atto di citazione non in originale nel termine di cui all’art. 641 c.p.c., avendo l’opponente poi provveduto a regolarizzare la propria costituzione con il deposito dell’originale, senza che rilevi che tale deposito sia avvenuto in data successiva alla scadenza del termine (si veda anche Cass. S.U. n. 16598/2016 sulla possibilità di regolarizzare fino alla prima udienza di comparizione, l’iscrizione a ruolo con velina nel procedimento di appello).

3. Il terzo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’inesistenza di un accordo transattivo tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’ordinanza gravata ha revocato il decreto ingiuntivo ritenendo che fosse intervenuto un accordo transattivo nel giudizio nel quale la G. era assistita dall’avv. L., per effetto del quale sarebbe stata accettata la somma liquidata a favore della cliente a titolo di spese legali.

In tal modo il Tribunale ha effettuato un’indebita inversione dell’onere della prova, non potendosi assegnare alla sottoscrizione della quietanza da parte dell’intimata il valore di prova dell’accordo transattivo.

Inoltre, l’accettazione non proveniva da parte dell’avv. L. ma ad opera della stessa cliente.

Il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto si è ravvisata l’esistenza di un accordo transattivo in assenza di ogni elemento di prova circa l’esistenza di siffatto accordo.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono destituiti di fondamento.

Va in primo luogo escluso che ricorra il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, in quanto la decisione del Tribunale si fonda proprio sulla rilevanza di un preteso accordo transattivo, laddove invece il fatto di cui sarebbe stato omesso l’esame, nella ricostruzione del ricorrente, consisterebbe nella necessità di dover diversamente apprezzare le risultanze probatorie, onde pervenire alla conclusione auspicata dell’inesistenza di un accordo transattivo avente valore vincolante anche per il L., quanto alla determinazione dei compensi vantati verso la propria cliente.

A ben vedere le censure investono il concreto apprezzamento delle risultanze probatorie, come effettuato dal giudice di merito, aspirandosi, in contrasto con i limiti della cognizione del giudice di legittimità, a pervenire ad un diverso esito ricostruttivo della vicenda, quasi a voler attribuire al giudizio dinanzi a questa Corte la funzione di un ulteriore grado di merito.

Ne’ ricorre la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., posto che la stessa si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, e non anche nel caso, qui ricorrente, in cui si contesti l’apprezzamento delle emergenze probatorie.

La decisione impugnata ha ritenuto che, in assenza della prova di un diverso accordo in forma scritto volto a predeterminare le modalità di liquidazione del compenso a mente dell’art. 2233 c.c., comma 3, la dichiarazione del L. indirizzata al legale della compagnia assicurativa, nel corso delle trattative che avevano preceduto la definizione in via amichevole della controversia intentata dalla G., equivalesse ad una volontà di aderire alla quantificazione del compenso dovuto a titolo di rimborso delle spese legali, e ciò in quanto, per lo meno dal punto di vista indiziario, trattasi di condotta idonea a far ritenere come satisfattiva la detta somma anche nei rapporti interni con la cliente.

La critica a tale apprezzamento, connotato da motivazione sintetica, ma pur sempre logica, investe un apprezzamento di merito e come tale è sottratta al sindacato di questa Corte.

4. Il ricorso deve quindi essere rigettato, nulla dovendosi disporre quanto alle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

5. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 Sezione Civile, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021

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