Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23683 del 21/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21347/2014 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA 7,

presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI,

EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 143/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO

del 16/05/2014, depositata il 12/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato De Notariis Giovanni difensore del ricorrente che si

riporta ai motivi scritti;

udito l’Avvocato Clementina Pulli difensore del resistente che si

riporta ai motivi scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Campobasso ha rigettato il gravame proposto da M.M., crede di M.A., con il quale era stata chiesta la riforma della sentenza limitatamente al capo contenente la condanna al pagamento delle spese del giudizio.

Ricorre M.M. denunciando la nullità della sentenza e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

L’Inps ha depositato procura.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., insistendo nelle conclusioni prese.

Il ricorso è inammissibile.

La Corte territoriale ha rigettato il gravame sulla base di una duplice motivazione. Da un canto ha rilevato che in maniera contraddittoria era stata impugnata la statuizione delle spese e chiesta nelle conclusioni “la infondatezza della sentenza impugnata”. Dall’altro ha accertato che al ricorso di primo grado non era stata allegata la dichiarazione di responsabilità prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c., per ottenere l’esonero dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza. Più nello specifico la Corte di merito ha accertato che al ricorso era stata allegata solo la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2011.

Tale motivazione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione di confermare la statuizione in punto di spese, non è stata oggetto di specifica doglianza con il ricorso per cassazione.

Con la memoria il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale avrebbe omesso di prendere in considerazione la evidenziata contraddizione della sentenza di primo grado che in motivazione afferma che le spese del giudizio non devono essere liquidate stante la difesa da parte di un funzionario dell’Istituto ed in dispositivo invece condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Osserva al riguardo il Collegio che per tale aspetto le censure formulate con il ricorso per cassazione non sono sufficientemente specifiche posto che non è riportato nel ricorso il contenuto delle censure mosse in appello alla sentenza di primo grado così che non è possibile comprendere se al giudice del gravame era stata denunciata la nullità della sentenza in ragione della difformità tra dispositivo e motivazione.

Resta ferma allora la decisione del giudice di appello che ha confermato la decisione di primo grado per l’autonoma ragione che non era stata allegata al ricorso la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., statuizione che come si è ricordato non è stata specificatamente impugnata ed è irrevocabilmente passata in giudicato. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza non sussistendo i presupposti per l’esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. e sono liquidate limitatamente ai compensi professionali spettanti in relazione alla partecipazione alla discussione.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto ogettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in Euro 1000,00 per compensi professionali oltre accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre

2016

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