Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23683 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 18370/10) proposto da:

C.A. (c.f. (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’avv. CUGUSI Agostino, giusta procura a margine del ricorso ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Viviana Callini

in Roma, Via Arenula n. 21;

– ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale –

contro

M.B. (c.f. (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’Avv. MASSACCI Giampiero e con lo stesso elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’avv. Filippo Alajmo in Roma, Via

Fabio Massimo n. 107, giusta procura a margine del controricorso con

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari n. 186/2010,

depositata il 16/04/10 e notificata il 10/05/2010.

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza del 14/10/2011

dal Presidente Dott. Bruno Bianchini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha dichiarato di nulla

osservare in contrario alla relazione depositata.

Fatto

OSSERVA IN FATTO

rilevato che il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:

“Il Tribunale di Cagliari, pronunziando sentenza in data 28 febbraio 2005, respinse la domanda di M.B., diretta a far rimuovere un ostacolo – rappresentato dall’ostruzione di fori di sfogo, aventi la funzione di permettere il deflusso delle acque in eccesso, ricavati alla base di un muro a confine con il fondo di C. A. – al corretto esercizio del deflusso delle acque secondo il naturale declivio del terreno; ritenne il giudice di primo grado che l’azione del C. sarebbe stata giustificata dall’aggravamento della servitù a causa di opere realizzate sul fondo soprastante.

La Corte di Appello di Cagliari, pronunziando sentenza n. 186/2010, depositata il 16 aprile 2010 e notificata il 10 maggio successivo, accolse invece il gravame del M., in base all’osservazione che il riscontrato aggravamento della sena tu avrebbe semmai legittimato il C. a proporre azione di negatoria servitutis al fine di ottenere che il deflusso delle acque rimanesse come esistente prima dei lavori immutativi dello stato del fondo soprastante, ma non già ad eliminare del tutto i fori di deflusso delle acque.

Il C. ha ricorso in cassazione sulla base di due motivi; il M. ha resistito, proponendo a sua volta ricorso incidentale, al quale ha risposto il C. con controricorso.

Diritto

RILEVA IN DIRITTO

1 – Il ricorrente principale lamenta innanzi tutto la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato – art. 112, messo in relazione al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – assumendo che il giudice del merito non aveva correttamente valutato la domanda del M., diretta non già all’accertamento della violazione di una servitù di scolo ma alla condanna di ripristino dello stato dei luoghi, al fine di consentire l’esercizio di deflusso naturale delle acque, quale disciplinato, per i fondi a dislivello, dall’art. 913 cod. civ..

1/a – Il motivo come proposto e inammissibile in quanto il ricorrente non spiega in qual modo la diversa qualificazione della domanda potesse determinare un’immutazione del thema decidendum, atteso che, sia che si fosse agito in difesa di una servitù di scolo sia che si fosse inteso tutelare l’effetto di smaltimento delle acque determinato dal dislivello dei fondi, comunque, in caso di positivo riscontro della fondatezza di entrambe le domande, si sarebbe potuto pronunziare una sentenza che ripristinasse – per la parte di competenza – la situazione anteatta dei luoghi.

2 – Con il secondo motivo viene denunciato un vizio della motivazione – che si assume insufficiente e contraddittoria – senza peraltro argomentare al riguardo, se non con il riferimento al passo della sentenza con il quale il giudice dell’appello condivide le conclusioni del CTU in merito all’aggravamento della servitù per effetto delle opere realizzate sul fondo posto a monte: tale circostanza non viene peraltro negata dal giudice del merito ma inquadrata a titolo di concausa – assieme cioè all’ostruzione delle bocchette di sfogo ai piedi del muro di contenimento – dell’insufficiente smaltimento delle acque; diverso sarebbe stato il sostenere – ma la Corte distrettuale non ne fa il minimo cenno – che le opere in questione fossero state l’unica causa dell’insufficienza dello smaltimento idrico: solo in questo caso la domanda del M. avrebbe dovuto essere respinta.

3 – Ove si ritengano fondati i sopra indicati rilievi, entrambi i ricorsi sono idonei ad essere trattati in camera di consiglio à sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, artt. 376 e 380 bis c.p.c., per la manifesta infondatezza di quello principale e l’assorbimento dell’esame di quello incidentale”.

La relazione è stata ritualmente comunicata alle parti ed al P.M. che, in sede di adunanza, non ha sollevato obiezioni alle conclusioni ivi espresse.

Tali conclusioni ritiene il Collegio di poter integralmente recepire dal momento che le parti non hanno depositato ulteriori memorie dalle quali trarre argomenti di riflessione che possano incidere sulle argomentazioni esposte nella relazione suddetta.

Il ricorso principale va pertanto respinto, quello incidentale condizionato, dichiarato assorbito; conseguente è la condanna al pagamento delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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