Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23683 del 10/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.10/10/2017), n. 23683
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17592/2016 proposto da:
N.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO 23,
nello studio dell’avvocato PIERGIORGIO VILLA, rappresentato e difeso
dall’avvocato GERARDO PIZZIRUSSO;
– ricorrente –
contro
FALL.TO (OMISSIS) S.r.l., nella persona del curatore avvocato Antonio
Erme D’Agostino, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato MASSIMILIANO CINGOLANI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 289/2016 della CORTE d’APPELLO di ANCONA,
depositata il 8/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti N.T. ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata sentenza – con la quale la Corte d’Appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto le azioni di responsabilità esercitate nei suoi confronti dal Fall. (OMISSIS) s.r.l. ai sensi della L. Fall., art. 146 – sul rilievo che il giudice d’appello aveva respinto le sollevate eccezioni in punto di prescrizione dell’azione e di nullità dell’atto di citazione, rispettivamente, con motivazione illogica e senza indicarne le ragioni, ed aveva altresì confermato la condanna di esso ricorrente senza valutare in sede civile le risultanze di fatto evidenziate nella sentenza di patteggiamento.
2. Resiste con controricorso il Fall.to.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Va invero previamente ricordato che, per effetto dell’intervenuta novellazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, a cura del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54,comma 1, lett. b), convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il vizio di motivazione – ove non sconfini secondo la lettura operatane dalle SS.UU. (Cass., Sez. U., 7/04/2014, n. 8053) nella violazione di legge – risulta denunciabile per cassazione solo in relazione all’ipotesi dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, con conseguente superamento della tradizionale ripartizione del vizio nelle categorie dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
5. E’ dunque incontrovertibilmente inammissibile, già dalla sua rubrica, il vizio denunciato con il terzo motivo del ricorso ove il ricorrente deduce l’omessa motivazione sui fatti addebitagli dai giudici di merito e lamenta non già l’omesso esame di un fatto decisivo – intendendosi per tale non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (Cass., Sez. 1, Sez. 1, 8/09/2016, n. 17761) – ma l’omessa valutazione di risultanza fattuali emerse in corso di causa.
6. Parimenti inammissibili devono ritenersi, quantunque la loro denuncia si vesta di un’apparente contrarietà al diritto, il primo ed il secondo motivo di ricorso, a mezzo dei quali il ricorrente denuncia il deliberato d’appello in punto di prescrizione dell’azione ed in punto di nullità della citazione lamentando unicamente l’illogicità della motivazione o la mancata indicazione delle ragioni del decisum, facendo in definitiva valere un vizio motivazionale che nei termini dedotti non è più deducibile come autonomo vizio cassatorio.
7. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Spese alla soccombenza.
Doppio contributo.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5700,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 13 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017