Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23682 del 21/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17772-2014 proposto da:

A.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO N. 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO PULIATTI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELA DELUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta procura in calce al

ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 39/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Angela Deluigi difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Clementina Pulli difensore del resistente che si

riporta ai motivi scritti.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

La Corte di appello di Roma ha rigettato il gravame proposto da A.I. ed ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto insussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento della l. n. 18 del 1980, ex art. 1, mentre con riguardo alla pensione di inabilità pure chiesta ha ritenuto corretta la pronuncia che aveva escluso l’esistenza del requisito reddituale sul rilievo che al reddito personale dell’invalido dovesse cumularsi anche quello del coniuge precisando che, in assenza di specifiche allegazioni e censure con riferimento alla situazione familiare dell’appellante non era possibile valutare la documentazione prodotta in udienza e relativa allo stato di separazione consensuale dell’invalida omologato dal (OMISSIS).

Per la cassazione della sentenza ricorre A.I. ed articola un unico motivo con il quale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., art. 11 preleggi e della L. n. 118 del 1971, art. 12, evidenziando che a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, a norma dell’art. 10, commi 5 e 6 del citato Decreto il reddito da prendere in considerazione per il riconoscimento della pensione di inabilità chiesta era solo quello dell’invalido che, documentatamente, non superava il limite previsto per l’anno 2013 (Euro 16.127,30).

L’Inps, pur ritualmente chiamato in giudizio è rimasto intimato.

Tanto premesso il ricorso è, manifestamente fondato atteso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il requisito reddituale previsto per l’attribuzione della pensione di inabilità, a norma della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, va accertato con riferimento all’anno di decorrenza della prestazione (nella specie, l’anno 2009), tenendo conto non solo del reddito personale percepito dall’invalido, ma anche di quello eventuale del coniuge fino alla data di entrata in vigore del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 10, commi 5 e 6, conv. dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, che ha dato rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto a tale prestazione assistenziale, a decorrere dalla suddetta data, al solo reddito del soggetto interessato, con esclusione di quello percepito da altri componenti del suo nucleo familiare (cfr. Cass. Cass. n. 22150 del 2014 e n. 17687 del 2015).

Tale disposizione va applicata d’ufficio dal giudice a prescindere da ogni sollecitazione della parte trattandosi di disciplina sopravvenuta che trova applicazione ai giudizi in corso.

In conclusione e per le ragioni su esposte il ricorso deve essere accolto la sentenza cassata sul punto e rinviata alla Corte di appello di Roma che procederà ad un nuovo esame del merito e nel valutare la sussistenza del requisito reddituale terrà conto del reddito del coniuge dell’invalida fino all’entrata in vigore del citato D.L. n. 76 del 2013, mentre dal 28 giugno 2013 in poi prenderà in considerazione solo il reddito dell’invalida.

Alla Corte del rinvio e, rimessa poi la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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