Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23682 del 10/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.10/10/2017),  n. 23682

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17114/2016 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresenta e

difesa dall’avvocato MASSIMILIANO MINEO;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 213/2016 della CORTE d’APPELLO di LECCE

Sezione distaccata di TARANTO, depositata il 20/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti F.F. ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata sentenza – con la quale la Corte d’Appello di Lecce, nel dare efficacia alla sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario dell’istante con M.A., ha respinto l’eccezione della medesima in relazione all’irrituale introduzione del giudizio a mezzo di ricorso ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 30 – sul rilievo a) che nella specie il giudizio andava introdotto con citazione e non con ricorso e b) in denegata ipotesi, che andava comunque rilevata la nullità del procedimento mancando nel ricorso l’avvertimento di cui all’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 7.

2. Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso – rilevato previamente che l’impugnante non ha dedotto alcunchè in ordine alla chiesta declaratoria di efficacia della sentenza – è manifestamente infondato.

4. Va invero osservato, quanto alla prima doglianza, che, impregiudicata la questione di rito sollevata dalla parte, costituisce assorbente ragione di rigetto la circostanza che secondo uno stabile insegnamento, maturato sul filo dell’analogo principio enunciato da Cass., Sez. U, 24/11/2006, n. 25034 – e con riguardo al tema specifico, seppur antecedentemente al D.Lgs. n. 150 del 2011, da Cass., Sez. 1, 23/11/2000, n. 15125 (“ai fini della delibazione delle sentenze del tribunale Ecclesiastico dichiarative della nullità del matrimonio, la domanda proposta da uno solo dei coniugi – a differenza da quella proposta congiuntamente – deve assumere, a norma dell’art. 4, lett. b del protocollo addizionale all’Accordo tra Repubblica italiana e Santa Sede del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con L. n. 121 del 1985, la forma dell’atto di citazione. Tuttavia, l’introduzione del giudizio con il ricorso ed il suo svolgimento con il rito camerale non comportano, però, la nullità, qualora non risulti che la divergenza dal modello legale abbia determinato una menomazione in concreto dei diritti della difesa”), è convinzione di questa Corte, che il collegio intende condividere, che “la trattazione della controversia, da parte del giudice adito, con un rito diverso da quello previsto dalla legge non determina alcuna nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduca e dimostri che dall’erronea adozione del rito le sia derivata una lesione del diritto di difesa” (Cass., Sez. 3, 27/01/2012, n. 1201).

Essendo la difesa della F. carente sul punto, non avendo essa allegato di aver patito per effetto delle lamentata violazione alcuna limitazione in ordine all’esercizio delle proprie facoltà processuali, la specie va regolata in piana applicazione del richiamato insegnamento.

5. Si conforma del resto a questa chiave di lettura anche il precedente richiamato dalla ricorrente nella memoria, atteso che in quel caso in cui, parimenti, la domanda era stata introdotta con ricorso in luogo che con citazione, la cassazione della sentenza, a fronte della rilevata insussistenza del termine minimo di comparizione di cui all’art. 163-bis c.p.c., si era imposta appunto alla luce del pregiudizio inferto al convenuto che non si era costituito e non aveva svolto perciò alcuna attività difensiva.

6. Quanto alla seconda doglianza, il rilievo di cui sopra circa la mancanza di effetti pregiudizievoli in danno della parte derivante da violazione processuali, quando non ne risulti leso il diritto di difesa, porta a disconoscere rilevanza decisoria alla circostanza allegata con il motivo in quanto, non allegando appunto alcun pregiudizio alle proprie facoltà difensive, la ricorrente risulta priva di un interesse concreto alla statuizione richiesta.

7. Il ricorso va dunque respinto.

8. Nulla per le spese in difetto di costituzione avversaria.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

 

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA